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“Torna la mediazione obbligatoria: una “Torna la mediazione obbligatoria: una opportunità di sviluppo e crescita sociale” opportunità di sviluppo e crescita sociale” Breve excursus storico della mediazione civile e commerciale a cura della Dott.ssa Elisabetta Lezzi - Commissione di studio sulla Mediazione Arbitrato e Conciliazione 1

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“Torna la mediazione obbligatoria: una “Torna la mediazione obbligatoria: una opportunità di sviluppo e crescita sociale”opportunità di sviluppo e crescita sociale”

Breve excursus storico della mediazione civile e commerciale

a cura della Dott.ssa Elisabetta Lezzi - Commissione di studio sulla Mediazione Arbitrato e Conciliazione�1

� Dalla riforma del 2010 alla nota pronuncia della Consultadi fine 2012, fino a giungere alla conversione in legge del cd.”Decreto del Fare”, la materia della Mediazione ha vissutomutamenti profondi e sostanziali ed è stata al centro diun'attenzione mai così vasta rispetto al passato. Propulsore

Breve excursus storicodella mediazione civile e commerciale

un'attenzione mai così vasta rispetto al passato. Propulsoredi tanta popolarità è stata l'obbligatorietà dellamediazione, che ha spiccato il volo nei primi mesi del 2011,e poi ha visto tarpate le ali solo 18 mesi più tardi.

� Ma oggi è tornata con diversi cambiamenti, presentandosicome ulteriore opportunità per lo sviluppo e la crescitasociale

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�� Direttiva comunitaria 2008/52/CEDirettiva comunitaria 2008/52/CE

�� Legge delega n. 69 del 18 maggio 2009Legge delega n. 69 del 18 maggio 2009

�� Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

Breve excursus storicodella mediazione civile e commerciale

�� Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

�� Decreti interministeriali n. 180/2010 e n. 145/2011Decreti interministeriali n. 180/2010 e n. 145/2011

�� Sentenza Corte Costituzionale n. 272 del 24 ottobre 2012Sentenza Corte Costituzionale n. 272 del 24 ottobre 2012

�� “Decreto del fare” n. “Decreto del fare” n. 69/2013 69/2013 -- convertito convertito in legge n. 98 in legge n. 98 del 9 agosto 2013del 9 agosto 2013

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�Con la direttiva comunitaria n 2008/52/CE del 21maggio 2008, il Parlamento europeo e il Consigliohanno imposto agli Stati membri di facilitare l’accessoalla risoluzione alternativa delle controversie e di

Direttiva comunitaria 2008/52/CEDirettiva comunitaria 2008/52/CE

alla risoluzione alternativa delle controversie e dipromuovere la composizione amichevole dellemedesime, incoraggiando il ricorso alla mediazione egarantendo un’equilibrata relazione tra tale strumentoe il procedimento giudiziario

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� Nella disposizione comunitaria si indica una sorta di formula delminimo comun divisore in materia di mediazione tra i diversiordinamenti nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea.

� quattro sono gli obiettivi da raggiungere:

1) inquadrare e migliorare l’attività di mediazione nel contestoeuropeoesegnatamentein temadi formazionedeimediatori;

Direttiva comunitaria 2008/52/CEDirettiva comunitaria 2008/52/CE

europeoesegnatamentein temadi formazionedeimediatori;2) consentire che gli accordi transattivi, raggiunti in seguito ad una

mediazione, possano essere confermati in sede giudiziale oamministrativa;

3) tutelare il segreto della mediazione;

4) sospendere i termini di prescrizione e decadenza durante lamediazione.

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�Il Parlamento italiano con l’art. 60 della legge delega n.69 del 18 giugno2009ha conferitoal Governola delega

Legge delega n. 69 del 18 maggio 2009Legge delega n. 69 del 18 maggio 2009

69 del 18 giugno2009ha conferitoal Governola delegalegislativa a regolamentare la mediazione finalizzata allaconciliazione di tutte le controversie in materia civile ecommerciale vertenti su diritti disponibili.

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�La legge delega non prevede una struttura rigida epredeterminata del procedimento della mediazione, ma èorientata a far assorbire la fattispecie normativa pilota,contenuta negli articoli da 38 a 40 del Dlgs n. 5 del

Legge delega n. 69 del 18 maggio 2009Legge delega n. 69 del 18 maggio 2009

contenuta negli articoli da 38 a 40 del Dlgs n. 5 del17/1/2003, che tratta degli organismi per la conciliazionesocietaria.

� Tali norme, infatti, verranno in seguito abrogate dallegislatore delegato, che utilizzerà l’esperienzastragiudiziale degli organismi di conciliazione come unpunto di riferimento per il suo intervento normativo.

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� In netto anticipo rispetto alla scadenza prevista dalladirettiva comunitaria, si arriva quindi al 4 marzo 2010, datain cui viene promulgato il decreto legislativo n. 28,contenente la “Disciplina della mediazione finalizzataalla conciliazione delle controversie civili ecommerciali”.

Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

commerciali”.

�Con l’emanazione di tale provvedimento, si è coltal’opportunità per rendere omogeneo un settore disorganicoe frammentario, quale appunto quello degli organismi chegestivano la conciliazione e la mediazione stragiudiziale,predisponendo un provvedimento minimale, che lascia ilmassimo spazio alle iniziative di autoregolazione delmondo professionale.

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�Nella Relazione Illustrativa allo schema del Dlgs 28/2010 sievidenzia che l’elemento caratterizzante introdotto dallanuova disciplina è dato “dalla finalità di assistenza delleparti nella ricerca di una composizione non giudiziale diuna controversia. Per controversia è da intendersi la crisidi cooperazionetra soggettiprivati, risolubile non soltanto

Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

di cooperazionetra soggettiprivati, risolubile non soltantoattraverso la netta demarcazione tra torti e ragioni diciascuno, ma ancheper mezzo di accordi amichevoli chetendanoa rinegoziare e a ridefinire gli obiettivi, i contenutie i tempi del rapporto di cooperazione, in vista del suoprolungamento, e non necessariamente della sua chiusuradefinitiva.”

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�la nuova definizione della mediazione :

attività, comunque denominata, svolta da un terzoimparzialee finalizzataad assisteredueo più soggettisia

Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

imparzialee finalizzataad assisteredueo più soggettisianella ricerca di un accordo amichevole per lacomposizione di una controversia, sia nella formazione diuna proposta per la risoluzione della stessa.

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�La vera novità che si introduce nel nostroordinamento è la capacità deflattiva dell’istitutodella mediazione, che dovrà contribuire a dare una

Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

della mediazione, che dovrà contribuire a dare unasoluzione all’ingolfamento delle cause giudiziariepresso i Tribunali, che provoca, a sua volta, elevatitempi di attesa ritenuti non più accettabili, conconseguenti spese processuali sempre più cospicue.

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�Per rafforzare la capacità di raggiungere le suddettefinalità il decreto ha previsto nell’art. 5 chel’esperimento della mediazione sia condizione diprocedibilità del processo civile avente il

Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010Decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010

procedibilità del processo civile avente ilmedesimo oggetto, limitatamente a quelle materieconsiderate più litigiose e per le quali si intravede lanecessità, o l’interesse, di un proseguimento delrapporto tra le parti.

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�Qualche mese dopo la pubblicazione del decreto legislativon. 28/2010, il quadro normativo della disciplina in materiadi mediazione si completa con l’emanazione del DM n.180 del 18 ottobre 2010, entrato in vigore il 5 novembre2010.

Decreti interministeriali n. 180/2010 e n. 145/2011Decreti interministeriali n. 180/2010 e n. 145/2011

�Con tale decreto interministeriale viene stabilito ilRegolamento per la determinazione dei criteri e dellemodalità di iscrizione e tenuta del Registro degliOrganismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per lamediazione, nonché, l’approvazione delle indennitàspettanti agli organismi medesimi, ai sensi dell’art. 16 delDlgs 28/2010.

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�Le diverse criticità sollevate dall’applicazione della nuovadisciplina porteranno il 6 luglio 2011 all’emanazione delDM n. 145, con il quale viene introdotto l’impegno per il

Decreti interministeriali n. 180/2010 e n. 145/2011Decreti interministeriali n. 180/2010 e n. 145/2011

DM n. 145, con il quale viene introdotto l’impegno per ilmediatore, ad un’attività formativa obbligatoria,consistente in un tirocinio assistito, che si esplica neldover assistere ad almeno 20 casi di mediazioni nell’arco diun biennio e si stabilisce un criterio di coerenza tra laformazione accademica e l’esperienza del mediatore conl’oggetto della controversia affidatagli.

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�Con la sentenza n. 272 del 24 ottobre 2012 (pubblicata inGU n. 49 del 12/12/2012) la Consulta dichiaral’illegittimità costituzionale, per eccesso di delega

Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012

l’illegittimità costituzionale, per eccesso di delegalegislativa, del decreto legislativo 28/2010, limitatamentealla parte in cui prevede il carattere obbligatorio dellamediazione nelle materie indicate dall'art. 5 c.1 del citatoDlgs;

� il tentativo di mediazione non rappresenta più condizionedi procedibilità rispetto al processo giudiziale ordinario.

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�La mediazione, per propria natura, non è e non puòessere, una giustizia minore, come qualcuno havoluto far credere. Ma il peccato d'origine, che ha poi

Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012Sentenza della Corte Costituzionale n. 272/2012

voluto far credere. Ma il peccato d'origine, che ha poitrascinato la mediazione obbligatoria dinnanzi albanco della Consulta, ha dato modo di alimentarequesto falso messaggio. Si è diffusa, volutamente o no,l'errata convinzione che la mediazione sia stataeliminata in toto, mentre era solo quella obbligatoriache veniva cassata

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�Grazie alle numerose dichiarazioni favorevoli alrilancio e alla promozione della mediazione,,manifestatesi nei mesi successivi alla pronuncia della

Il Decreto del fare n.69/13 convertito in Legge n. 98/13Il Decreto del fare n.69/13 convertito in Legge n. 98/13

manifestatesi nei mesi successivi alla pronuncia dellaCorte Costituzionale, il Governo in carica ha inserito,tra le misure urgenti di rilancio economico del Paese,il ripristino dell'obbligatorietà del tentativo dimediazione civile e commerciale quale condizione diprocedibilità della domanda giudiziale.

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�Tra le novità introdotte si ritiene opportuno segnalare l'art.84-bis del Decreto del Fare, inserito dalla legge diconversione, il quale ha modificato l'art. 2643, c.1, c.c.,inserendo tra gli atti soggetti a trascrizione l'accordo dimediazione che accerti l'usucapione.

Il Decreto del fare n.69/13 convertito in Legge n. 98/13Il Decreto del fare n.69/13 convertito in Legge n. 98/13

mediazione che accerti l'usucapione.

� In tal modo, si è risolto uno dei nodi cruciali che sonovenuti ad emergere nel corso della prima fase difunzionamento. Infatti, con la sottoscrizione del processoverbale e l’autentica da parte di un pubblico ufficiale a ciòautorizzato, si rende l'accordo opponibile ai terzi dalla datadella trascrizione.

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� Durante questa prima fase di gestione della nuovadisciplina, la Direzione Generale della Giustizia Civile, acui è affidata l’attività di vigilanza sia sugli Organismi diMediazione che sugli Enti di Formazione, aveva avvertito

Libro Verde sulla qualità degli Organismi di MediazioneLibro Verde sulla qualità degli Organismi di Mediazione

Mediazione che sugli Enti di Formazione, aveva avvertitol’esigenza di individuare una specifica procedurafinalizzata, oltre che al controllo sulla regolarità formalecirca la sussistenza dei requisiti imposti per l’ottenimentodell’accreditamento ministeriale, anche alla verifica delleeffettive modalità di gestione del servizio di mediazione.

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�Con queste motivazioni la Direzione Generale dellaGiustizia Civile aveva quindi avviato una consultazionepubblica, mirata a raccogliere le opinioni e le esperienze ditutti coloro che hanno preso parte al funzionamento di talestrumento. La consultazione si è conclusa a gennaio del

Libro Verde sulla qualità degli Organismi di MediazioneLibro Verde sulla qualità degli Organismi di Mediazione

strumento. La consultazione si è conclusa a gennaio del2013.

�L’obiettivo era quello di ottenere una completa ed esaustivadefinizione di standard minimi di qualità che ciascunorganismo avrebbe dovuto adottare, anche nell’ottica dipoter pervenire ad una adeguata valutazione del lorooperato.

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�Nonostante le perplessità sollevate per alcune dellemodifiche apportate alla disciplina della mediazionedalla conversione in legge del Dl. 69/2013, è senz'altro

Prime considerazioni sul ritorno Prime considerazioni sul ritorno della Obbligatorietà della Mediazionedella Obbligatorietà della Mediazione

dalla conversione in legge del Dl. 69/2013, è senz'altropositivo il fatto che comunque l'obbligatorietà siastata reintrodotta.

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�Occorre far conoscere lo strumento della Mediazionealle imprese e alla collettività in genere, al fine di farmaturare in loro la consapevolezza che la

Prime considerazioni sul ritorno Prime considerazioni sul ritorno della Obbligatorietà della Mediazionedella Obbligatorietà della Mediazione

maturare in loro la consapevolezza che lacomposizione stragiudiziale delle controversie apre aduna prospettiva più ampia e di lungo periodo econduce alla armonia sociale, se, opportunamente ecorrettamente, inserito nell’ambito del sistemagiustizia.

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� Il miglior modo per comprendere e valutare ilservizio di mediazione è provarlo.

�Certamente le sue potenzialità non possono che

Prime considerazioni sul ritorno Prime considerazioni sul ritorno della Obbligatorietà della Mediazionedella Obbligatorietà della Mediazione

�Certamente le sue potenzialità non possono cheincontrare, ad esempio, il favore degli imprenditori, iquali potranno apprezzarne le qualità di agilità,efficacia e concretezza, le medesime di cui si componenecessariamente lo spirito costruttivo dell'agireimprenditoriale.

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Grazie per l’attenzione

FINEFINE

Dott.ssa Elisabetta Lezzi - Commissione di studio sulla Mediazione Arbitrato e Conciliazione�24