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RIASSUNTO
IL MERCATO MOBILIARE
RENZO COSTI
INDICE
CAP 1 INTRODUZIONE
CAP 2 CENNI DI STORIA DELL’ORDINAMENTO ITALIANO
CAP 3 L’APPELLO AL PUBBLICO RISPARMIO
CAP 4 I SERVIZI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO
CAP 5 GLI INVESTITORI ISTITUZIONALI
CAP 6 LA DISCIPLINA DEI MERCATI
CAP 7 LA DISCIPLINA DELLE SOCIETA’ CON AZIONI QUOTATE
CAP 8 I CONTROLLI SUL MERCATO MOBILIARE
Capitolo I
Introduzione
Può essere definito il segmento del mercato finanziario sul quale
vengono prodotti o scambiati valori mobiliari. Per valori mobiliari si
intendono i prodotti finanziari naturalmente destinati alla
circolazione.
Nell’ambito del mercato mobiliare vanno distinti:
mercato primario:Consiste nell’offerta di nuovi valori mobiliari che
le imprese o la pubblica amministrazione emettono per acquisire
nuovo risparmio.
mercato secondario :Coincide con le negoziazioni aventi per
oggetto valori mobiliari già emessi.
mercati regolamentati e mercati non regolamentati:I primi sono
sottoposti ad una complessa disciplina speciale,mentre i secondi
sono regolati essenzialmente dalle norme generalmente applicabili
alle negoziazioni di strumenti finanziari.
I valori mobiliari si caratterizzano dunque per la loro attitudine alla
circolazione,attitudine che,per altro,non posseggono gli altri
strumenti finanziari.
I prodotti finanziari si distinguono per il loro rendimento,per il
rischio,per la scadenza mentre i valori mobiliari si caratterizzano
per la loro negoziabilità. Cosi fra un deposito e un’obbligazione
soltanto la seconda può essere considerata un valore mobiliare.
Il comma 1-bis dell'art. 2 del TUF,cosi come previsto dal D.Lgs.
164/2007 individua i valori mobiliari :
Per “valori mobiliari” si intendono categorie di valori che possono
essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:
a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di
partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di
deposito relativi a tali titoli;
c) qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di
acquisire o di vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti
lettere;
d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti
determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle
precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a
merci, a indici o a misure.
Ai sensi dell'art. 1, 1° comma,lett. u),T.U. n.58 del 1998 sono
prodotti finanziari gli strumenti finanziari e ogni altra forma di
investimento di natura finanziaria.
Il 2° comma del medesimo articolo precisa che per strumenti
finanziari si intendono:
a)valori mobiliari;
b)strumenti del mercato monetario;
c)quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
d)contratti di opzione,contratti finanziari a termine standarizzati
(future),swap,accordi per scambi futuri su tassi di interesse.
Il legislatore non dà una definizione di strumento finanziario ma ci
offre un catalogo chiuso e tassativo che può essere arricchito dal
Ministro dell'Economia e delle Finanze a norma
dell'art.18,5°comma:
Il Ministro dell’economia e delle finanze, con regolamento adottato
sentite la Banca d'Italia e la Consob:
a) può individuare, al fine di tener conto dell'evoluzione dei mercati
finanziari e delle norme di adattamento stabilite dalle autorità
comunitarie, nuove categorie di strumenti finanziari, nuovi servizi e
attività di investimento e nuovi servizi accessori, indicando quali
soggetti sottoposti a forme di vigilanza prudenziale possono
esercitare i nuovi servizi e attività;
b) adotta le norme di attuazione e di integrazione delle riserve di
attività previste dal presente articolo, nel rispetto delle disposizioni
comunitarie.
Il legislatore ,mentre rinuncia a darci una definizione di strumento,
si cimenta in quella di prodotto finanziario, ricomprendendovi sia gli
strumenti finanziari sia ogni altra forma di investimento di natura
finanziaria e ipotizzando cosi l'esistenza di altri prodotti finanziari.
Per quanto concerne la natura del prodotto finanziario:
a)è una forma di investimento;
b)di natura finanziaria.
Il tuf stabilisce che non costituiscono prodotti finanziari i depositi
bancari o postali non rappresentati da strumenti
finanziari,ritenendo cosi che i depositi bancari (o postali)sono
prodotti finanziari solo quando siano strumenti finanziari.
Capitolo II
Cenni di storia dell’ordinamento italiano del mercato
mobiliare
1. Mercato mobiliare e intermediari finanziari
Il mercato mobiliare costituisce, come abbiamo ricordato, un
segmento del mercato finanziario, che concorre, con gli altri
segmenti e soprattutto con l’insieme degli intermediari bancari, al
trasferimento (e alla trasformazione) del risparmio dagli operatori
che hanno un saldo finanziario positivo (soprattutto le famiglie) agli
operatori economici che presentano un saldo finanziario negativo
(soprattutto imprese e pubblica amministrazione).
Nascono dunque, ed inevitabilmente, rapporti di concorrenza, in
particolare fra mercati mobiliari e intermediari bancari; e mentre
alcuni sistemi economici vedono la prevalenza degli intermediari
bancari (sistemi orientati agli intermediari), altri sistemi affidano
soprattutto al mercato mobiliare e ai relativi intermediari il
finanziamento delle imprese (modello anglosassone orientato al
mercato). Anche se appaiono sempre più evidenti, da un lato, gli
svantaggi, per il finanziamento di un’economia nel suo complesso,
derivanti da mercati finanziari squilibrati a favore delle banche o
del mercato e, dall’altro, la complementarietà dei vari segmenti
che costituiscono l’intermediazione finanziaria nel suo insieme.
Il mercato finanziario italiano è sempre stato, e per certi aspetti
continua ad essere, un mercato fortemente orientato agli
intermediari bancari, nel quale il mercato mobiliare aveva una
importanza molto limitata nel finanziamento delle imprese;
innegabile, in particolare, è sempre stata la debolezza del mercato
azionario e del suo più importante segmento regolamentato: la
Borsa.
A questa costante emarginazione del mercato mobiliare ha
corrisposto una sostanziale insufficienza della relativa disciplina ed
anzi è ragionevole immaginare che una, anche se non la più
importante, delle cause che hanno ostacolato uno sviluppo
adeguato del primo sia proprio costituita dalle insufficienze del
relativo ordinamento; insufficienze che hanno impedito il formarsi
delle condizioni di trasparenza, di correttezza e di stabilità, che
abbiamo già visto essere necessarie per lo sviluppo di un mercato
mobiliare.
Naturalmente ci si dovrebbe anche interrogare sulle forze che
hanno ostacolato, o comunque non favorito, la formazione di un
ordinamento idoneo per tale sviluppo. E nel farlo sembra inevitabile
tener presente che il mercato mobiliare avrebbe potuto rivelarsi un
pericoloso concorrente per il sistema bancario. Ma, come si
accennava, questa sembra storia passata: oggi il convincimento
che le banche abbiano bisogno di mercati regolamentati forti e che,
specularmente, un sistema bancario efficiente costituisca un
elemento essenziale per lo sviluppo del mercato mobiliare sembra
radicato. Il che forse concorre a rendere ragione dei notevoli
risultati che, anche per effetto delle direttive comunitarie, sono
stati e si stanno realizzando sulla via che permetta anche al nostro
mercato mobiliare di avere un ordinamento che ne consenta un
adeguato sviluppo: tale ordinamento ha trovato, nel 1998, una
propria organica sistemazione nel già ricordato Testo Unico delle
norme in materia di intermediazione finanziaria.
I pochi cenni che seguono dovrebbero, quanto meno, dar conto
delle linee dell’ordinamento italiano, delle sue tradizionali
insufficienze e dell’opera di adeguamento che lo stesso ha vissuto
negli anni più recenti.
2. Mercato mobiliare e Borsa Valori
Per sottolineare la mancanza di un’adeguata disciplina del mercato
mobiliare, basterebbe ricordare che, fino al 1983, non esisteva nel
nostro paese un ordinamento generale dello stesso, ossia un
ordinamento che prendesse in esame il mercato mobiliare in
quanto tale.
L’unico momento di questo mercato che veniva sottratto alle
norme di diritto comune, era la Borsa: ossia, come abbiamo già
visto, una particolare organizzazione dei servizi di mercato;
mancava una qualsiasi disciplina dell’appello al pubblico risparmio,
mancava una disciplina degli investitori istituzionali, non esistevano
norme particolari per le società che facevano ricorso al risparmio
diffuso, non esisteva una regolamentazione delle imprese di
investimento (se si escludono gli agenti di cambio).
Per un lungo tratto la storia dell’ordinamento del mercato mobiliare
si è esaurita, dunque, nella storia dell’ordinamento di Borsa.
E proprio perché si identifica con l’ordinamento del mercato
mobiliare, l’ordinamento di Borsa, con le sue vicende, merita di
essere ricordato in questa sede, pur riguardando un aspetto
soltanto del mercato mobiliare.
3. Il modello francese di Borsa Valori e il Codice di
Commercio del 1865
Recependo il modello adottato dalla Francia e già attuato, in
coincidenza con il dominio francese, dalla Borsa di Milano, il Codice
di Commercio del 1865 prevede che le Borse di commercio
debbano essere istituite con decreto reale; che nelle stesse si
negozino sia merci sia titoli; che la stipulazione dei relativi
contratti, a pena di nullità, sia riservata agli agenti di cambio,
pubblici mediatori pure nominati per decreto reale; che sulla base
dei contratti così stipulati sia determinato il prezzo ufficiale delle
merci e dei titoli; che gli agenti di cambio debbano agire in nome
proprio ma non possano operare in proprio; che gli stessi non
debbano considerarsi commercianti e non possano «riunirsi in
società» per l’esercizio delle proprie funzioni. La determinazione
delle tariffe per i compensi degli agenti, così come la vigilanza sugli
stessi, sono affidate alle Camere di Commercio, organismi
formalmente pubblici ma gestiti da banche e imprese e dai cui
organi rimangono esclusi proprio gli agenti di cambio in quanto non
commercianti.
Le Camere di Commercio forniscono altresì tutte le strutture e i
servizi necessari alla Borsa. Il modello si fonda, dunque, su
un’organizzazione pubblica della Borsa, imperniata formalmente
sul monopolio delle negoziazioni in capo agli agenti di cambio,
anche se i servizi sono forniti da una struttura dominata da banche
e imprese. E tra banche e agenti si realizza, quasi subito, un facile
compromesso, che inciderà negativamente sul futuro della Borsa
Valori.
Le negoziazioni sui valori mobiliari, e soprattutto quelle relative alle
azioni e alle obbligazioni delle società industriali, avvengono «nelle
private case dei commercianti», «nei privati studi dei banchieri», e
sono solo formalmente concluse in Borsa, con salvezza del
monopolio degli agenti di cambio; in questo modo si provoca una
emarginazione sostanziale del mercato borsistico dal finanziamento
delle imprese, con una forte accentuazione del ruolo delle banche.
Effetto, quest’ultimo, favorito anche dall’obbligo per gli agenti di
operare solo come brokers, e cioè con il divieto di operare in
proprio e di svolgere una qualunque altra attività di
intermediazione.
Si impedisce così la nascita di intermediari di mercato mobiliare
polifunzionali e di dimensioni sufficienti per contendere alle banche
il monopolio della intermediazione, anche sul fronte del credito
mobiliare che passa attraverso l’acquisto e il collocamento delle
azioni e delle obbligazioni emesse dalle imprese per raccogliere
risparmio. Sono queste, attività quasi esclusivamente svolte dalle
«case bancarie».
4. Il modello anglosassone di Borsa Valori e il Codice di
Commercio del 1882
Riguardano proprio lo statuto degli agenti di cambio, e, quindi, il
ruolo degli intermediari di mercato mobiliare, le maggiori novità
introdotte dal Codice di Commercio del 1882, o meglio dal
Regolamento (R.D. 27 dicembre 1882, n. 1139) che innova, per
altro, anche la disciplina della vigilanza sulle Borse.
Gli agenti di cambio sono considerati commercianti per l’attività di
mediazione che svolgono e non più funzionari pubblici; assumono il
relativo ruolo sulla base di un’autorizzazione della Camera di
Commercio subordinata all’esistenza di alcuni requisiti di moralità
ed onorabilità (e previa prestazione di una cauzione); possono
operare anche per proprio conto e non solo per conto terzi e
svolgere funzioni di consulenza per la clientela. Il controllo sulla
Borsa è conservato alle Camere di Commercio e, più esattamente,
alla Deputazione di Borsa, nominata dalla prima e che «sorveglia la
Borsa e provvede all’esecuzione dei regolamenti» di Borsa; al
controllo della Deputazione si aggiunge quello del «Sindacato di
Borsa», organo di autocontrollo degli agenti.
Il Codice del 1882 si allontana, dunque, dal modello pubblicistico
francese, soprattutto là dove considera l’attività degli agenti di
cambio un’attività di impresa e non come espletamento di una
funzione pubblica, e si avvicina al modello anglosassone, delle
borse autogestite, nel momento in cui prevede forme di
autoregolamentazione da parte degli agenti di cambio.
D’altro canto, la disciplina delle Borse di Commercio è
essenzialmente contenuta nei regolamenti delle singole Borse e tali
regolamenti, pur dovendo essere approvati dal Governo centrale,
sono rimessi alle decisioni della Camera di Commercio nella cui
circoscrizione la Borsa ha la propria sede.
Ancora, la Camera di Commercio, come si è visto, svolge attività di
sorveglianza sulla Borsa e fornisce alla stessa struttura e servizi.
Sembra corretto, pertanto, sottolineare, come spesso si è fatto, il
localismo che caratterizza il sistema di Borsa disegnato dal Codice
di Commercio del 1882.
Le scelte normative operate dal Codice di Commercio favoriscono
certamente l’avvento della fase di maggior sviluppo che la Borsa
italiana abbia mai conosciuto (quella che va dalla metà degli anni
Novanta al 1906), ma contribuiscono anche a scatenare la
profondissima crisi borsistica del 1907; crisi che segnò l’inizio di un
lungo periodo di forte declino del nostro mercato mobiliare.
La possibilità concessa agli agenti di cambio di operare anche per
proprio conto e, più in generale, il principio della libertà di
mediazione consentirono la nascita di banche specializzate e di
società finanziarie, le quali, insieme alle grandi banche miste,
promossero l’emissione e il collocamento in Borsa delle azioni e
delle obbligazioni societarie; una Borsa ormai nazionale ed unitaria
grazie anche ai collegamenti che le trasmissioni telegrafiche
assicuravano fra le varie Borse locali. Tutto ciò fece sì che negli
anni 1903-1906 la massima parte del capitale azionario italiano
fosse rappresentata da azioni quotate in Borsa.
5. La riforma del 1913
L’intensità dello sviluppo della Borsa aveva fatto passare in
secondo piano i tratti di instabilità che la stessa presentava:
l’accesso alle negoziazioni di Borsa era diventato indiscriminato e
molti dei negoziatori non possedevano i necessari requisiti
professionali e patrimoniali.
D’altro canto, i controlli sul mercato e sugli operatori erano affidati
esclusivamente ad organi locali (Camera di Commercio,
Deputazione di Borsa, Sindacato di Borsa), mentre il mercato era
ormai nazionale.
Il tracollo del 1907, che portò per qualche anno alla totale
emarginazione della Borsa, mise in evidenza proprio l’assenza di
adeguati controlli:
venne perciò avviata un’opera di revisione dell’ordinamento tutta
incentrata sulla necessità di assicurare al mercato mobiliare
maggiore stabilità. Si giunse così alla prima disciplina organica
della Borsa: la legge 20 marzo 1913, n. 272 che avrebbe costituito
per decenni l’ordinamento di base del mercato mobiliare. Venne, in
generale, riaffermato il carattere pubblico dell’ordinamento di
Borsa, sulla scia della riforma che era stata attuata in Germania, e
vennero bandite le indulgenze che il Codice del 1882 aveva avuto
nei confronti del modello anglosassone (pluralismo e
autoregolamentazione). In particolare, al vertice dei controlli venne
posto il Governo, che si trovava in una posizione sovraordinata a
quella degli organi locali di Borsa, che pure venivano conservati e,
soprattutto, venne ristabilito il divieto per gli agenti di cambio, ai
quali venivano pur riservati «gli uffici pubblici» connessi alla
negoziazione (accertamento del prezzo ufficiale di Borsa e
negoziazione alle grida, con una norma transitoria che la
consentiva per un decennio anche alle banche già operanti in
Borsa), di operare per proprio conto e di «acquisire la qualità di
direttore, procuratore o di socio illimitatamente responsabile di
banca» Veniva in tal modo eliminata proprio quella categoria di
intermediari polifunzionali che erano sorti dall’alleanza fra una
parte degli agenti e quella parte del capitale finanziario che non si
identificava con la grande banca; alleanza che aveva caratterizzato
il precedente periodo di sviluppo della Borsa. Da quel momento non
solo diminuì il peso del mercato azionario nell’ambito del
finanziamento dell’industria, ma anche gran parte delle emissioni
azionarie cessarono di passare attraverso la Borsa per ritornare
nelle stanze delle banche miste. La stabilità era assicurata, ma a
prezzo dell’efficienza del mercato borsistico.
6. La pubblicizzazione della Borsa negli anni Venti e Trenta
Il processo di «ripubblicizzazione» della Borsa e di «centralizzazione
» della vigilanza sulla stessa prosegue nel corso degli anni Venti:
nel 1925, nell’ambito della politica di stabilizzazione monetaria
avviata dal regime fascista, gli agenti di cambio vengono
nuovamente e formalmente
qualificati pubblici ufficiali, viene previsto un ruolo chiuso al quale
si accede per decreto ministeriale, viene ribadito definitivamente il
principio che la negoziazione alle grida in Borsa è loro riservata
(R.D.L. 7 marzo 1925, n. 222), con esclusione delle banche alle
quali la stessa era stata transitoriamente conservata dalla riforma
del 1913.
Si crea un ordine degli agenti, pubblicistico e chiuso, con esclusione
di ogni possibile ampliamento della loro attività a funzioni diverse
da quelle dello stipulare per conto altrui i contratti nelle
negoziazioni alle grida. Nello stesso 1925 viene rafforzato il ruolo di
vertice della vigilanza sulla Borsa in capo al Governo centrale, con
attribuzione della stessa al Ministero delle Finanze e con
l’irreversibile separazione delle Borse Valori dalle Borse merci,
rimaste sotto la vigilanza del Ministro dell’Economia (R.D.L. 29
luglio 1925, n. 1261).
L’emarginazione della Borsa si protrae, ed anzi, si accentua, nel
corso degli anni Trenta, anche per effetto, soprattutto nella
seconda metà del decennio, della politica di «finanza di guerra»
che ormai il regime va attuando e che impone di governare il flusso
del risparmio privato e in particolare di spingerlo verso l’acquisto di
titoli pubblici. In questa prospettiva debbono collocarsi le norme
che subordinarono al controllo pubblico le emissioni di azioni (R.D.
5 settembre 1935, n. 1613), quelle che sottoposero a particolari
oneri e poi vietarono l’emissione di azioni al portatore, nonché
quelle che imposero oneri fiscali particolarmente accentuati per i
dividendi.
Si comprime in tal modo il volume delle emissioni azionarie e
inevitabilmente ed ulteriormente il significato della Borsa. Sul piano
dell’ordinamento merita di essere ricordato il tentativo, rimasto in
realtà senza esito, di collocare la disciplina della Borsa nell’ambito
del disegno di riordino della finanza privata effettuato dalla legge
bancaria del 1936, il cui art. 2 prevedeva che fossero sottoposti al
controllo della Banca d’Italia le emissioni di titoli che «si vogliano
ammettere al mercato dei valori mobiliari nelle Borse Valori». Ma la
norma non entrò mai in vigore.
7. La legge n. 216 del 1974: l’istituzione della Consob e la
disciplina delle società quotate
Il crollo del regime fascista e l’avvento, con la Costituzione
repubblicana, del regime democratico non modificano la struttura
di fondo dell’intermediazione del nostro paese e non comportano
alcuna modificazione importante nell’ordinamento della Borsa.
Fino alla metà degli anni Settanta l’intermediazione finanziaria
rimane nella massima parte riserva del sistema bancario, per di più
protetto nell’ambito di una visione, condivisa sia dalle autorità di
vigilanza sia dalla giurisprudenza, che individua nelle banche
un’istituzione sociale piuttosto che un’impresa, attenta più alla
stabilità del sistema che alla sua efficienza. E il mercato di Borsa
conserva, soprattutto per il mercato delle azioni, la propria
congenita debolezza. Anche l’ordinamento del mercato mobiliare
resta nella condizione nella quale l’aveva costretto il regime
fascista: un ordinamento che prende in considerazione soltanto la
Borsa e che riserva a quest’ultima, sulla base della legge del 1913
e dei provvedimenti del 1925, uno statuto sostanzialmente
pubblicistico imperniato sull’attività di una categoria di
professionisti, gli agenti di cambio, ai quali era riservata l’attività di
negoziazione, ma anche inibita ogni attività diversa dal negoziare
per conto altrui. Per assistere al primo e profondo mutamento è
necessario attendere la metà degli anni Settanta, e più
esattamente la legge 7 giugno 1974, n. 216.
Neppure questa legge, a dire il vero, allarga l’ambito della
disciplina speciale del mercato mobiliare al di là della Borsa Valori,
ma introduce due corpi di norme, per quest’ultima, di particolare
importanza: istituisce la Commissione nazionale per le società e la
borsa (Consob) e detta una disciplina speciale per le società con
azioni quotate in Borsa. Senza anticipare in questa sede un esame
puntuale della disciplina della Consob oggi vigente, basti qui
ricordare, per cogliere l’importanza della sua istituzione, che alla
stessa venivano attribuiti compiti di vigilanza sia
sull’organizzazione della Borsa sia sullo svolgimento delle relative
negoziazioni.
In particolare, per quanto concerne l’organizzazione della Borsa, il
D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138, emanato sulla base della delega al
Governo contenuta nella legge n. 216 del 1974, trasferiva alla
Consob molte delle funzioni delle quali erano precedentemente
titolari gli organi locali di Borsa (la Deputazione di Borsa e il
Comitato degli agenti di cambio nel quale si era trasformato il
Sindacato di Borsa), ma non eliminava i poteri che le leggi
precedenti attribuivano al Ministro del Tesoro (come ad es., la
istituzione, la soppressione o la chiusura della Borsa).
Non solo, ma non modificava in alcun modo il ruolo dell’unica figura
di intermediario disciplinato: l’agente di cambio, al quale si
conservava il monopolio delle negoziazioni alle grida, ma si vietava
ogni attività diversa da quella di broker.
Per certi profili si può anzi dire che la pubblicizzazione del mercato
di Borsa fu ulteriormente accentuata dalla riforma del 1974, dal
momento che la stessa non sopprimeva i poteri politici del Ministro
del Tesoro e comprimeva ulteriormente i poteri degli organi locali;
ma non v’è dubbio che la creazione della Consob pose le premesse
per l’avvento di una struttura, diversa da quelle locali e da quelle
politiche, alla quale poteva essere e sarà poi, come negli altri paesi
con un ordinamento del mercato mobiliare avanzato, affidato il
compito di dettare e far rispettare le regole tecniche del mercato.
Di grande rilievo era anche l’introduzione di una disciplina speciale
per le società con azioni quotate in Borsa; si prendeva così
coscienza del fatto che le società quotate coinvolgono il risparmio
pubblico in termini e in misura diversi da quelli nei quali lo stesso
viene coinvolto dalle società che si rivolgono ad una cerchia
ristretta di risparmiatori-soci.In particolare, si introdussero a carico
della società quotate obblighi di trasparenza più accentuati, sia nei
confronti della Consob sia, e soprattutto, nei confronti del mercato,
ponendo i risparmiatori, normalmente esclusi dalla gestione delle
grandi società, in condizione di accrescere la conoscenza delle
società delle quali avessero acquisito azioni; prevedendo anche la
creazione, per le società quotate, di azioni di risparmio
istituzionalmente prive del diritto di voto ma privilegiate sul piano
patrimoniale.
Nella stessa direzione si imponeva alle società quotate l’obbligo
della certificazione del bilancio da parte di un controllore esterno
(le società di revisione iscritte in un particolare albo tenuto dalla
stessa Consob).
Si avviava così il processo di separazione della disciplina delle
società con azioni quotate in Borsa dal diritto comune delle società
per azioni; processo che ha avuto ulteriori sviluppi negli anni
successivi coinvolgendo anche le società, pur non quotate, che
fanno comunque appello al
pubblico risparmio. Questo indirizzo ha trovato modo di esprimersi
in termini più compiuti nel Testo Unico sull’intermediazione
finanziaria del 1998, trovando puntuale conferma anche nella
legislazione successiva.
8. L’istituzione del Mercato ristretto
L’ambito del diritto speciale del mercato mobiliare si ampliò, anche
se non di molto, nel 1977 attraverso la istituzione, presso le varie
Borse Valori, dei Mercati ristretti. Come è accaduto normalmente in
tutti i mercati mobiliari, anche in quello italiano si era sviluppato,
soprattutto
a partire dagli anni Sessanta, un mercato parallelo a quello di
Borsa, sul quale venivano negoziati i titoli delle società di
dimensione minore o che comunque non erano «pronti» per la
quotazione al mercato di Borsa.
L’organizzazione del mercato, la sua regolamentazione
«privatistica», le negoziazioni che nello stesso avvenivano erano
essenzialmente effettuate dagli agenti di cambio. All’inizio degli
anni Settanta, tuttavia, il mercato fu caratterizzato da fenomeni
speculativi che ne misero in forse la stabilità e la correttezza delle
transazioni. Una sentenza della Suprema Corte del 1974 ritenne
che la negoziazione pubblica dei valori mobiliari potesse avvenire
soltanto nelle Borse Valori, che la rilevazione ufficiale dei prezzi
fosse riservata a queste ultime e che la legge del 1913 vietasse
agli agenti di cambio di partecipare alle negoziazioni pubbliche di
valori mobiliari, anche quando gli stessi non fossero quotati in
Borsa. Si rese così necessario un intervento legislativo capace di
riportare nella legalità quel mercato.
La legge 23 febbraio 1977, n. 49 (con i relativi regolamenti Consob)
disciplinò il Mercato ristretto dei titoli non quotati in Borsa,
prevedendo che la Consob dovesse autorizzarne l’istituzione ed
esercitare la relativa vigilanza. Si stabilì inoltre che le negoziazioni
dovessero avvenire «per
l’esclusivo tramite degli agenti di cambio» e che le contrattazioni
dovessero effettuarsi solo per contanti, e non anche a termine, e
ciò allo scopo di contenere i fenomeni speculativi che avevano in
precedenza caratterizzato quel mercato.
Nasceva così, incardinato sulle strutture delle Borse Valori, il
secondo mercato regolamentato italiano, sulla base dello stesso
modello pubblicistico che caratterizzava il mercato di Borsa.
Le lacune del nostro ordinamento del mercato mobiliare
rimanevano ancora clamorose: non si prevedeva alcuna disciplina
per le negoziazioni che non «passassero» attraverso i mercati
regolamentati, non si dettavano le norme necessarie per la nascita
di investitori istituzionali, come
i fondi comuni, che l’esperienza di altri paesi aveva dimostrato
essere indispensabili per lo sviluppo del mercato mobiliare,
mancava una disciplina dei servizi di investimento mobiliare capace
di consentire lo sviluppo «regolamentato» degli stessi.
9. La legge n. 77 del 1983 e la disciplina generale del
mercato mobiliare
La legge 23 marzo 1983, n. 77 colma due di queste lacune: detta
una disciplina generale dell’appello al pubblico risparmio e
introduce finalmente anche nel nostro paese i fondi comuni di
investimento mobiliare aperti.
A) Nel corso degli anni Settanta, caratterizzati da fenomeni
inflazionistici molto accentuati, il risparmio fuggiva gli impieghi
(depositi, obbligazioni) esposti alla svalutazione monetaria e non
trovava, d’altro canto, adeguato sfogo nel mercato azionario, in
condizione di accentuata emarginazione.
Si crearono così le premesse per un tumultuoso ed incontrollato
collocamento presso il pubblico dei cc.dd. titoli atipici, ossia titoli
diversi dalle azioni e dalle obbligazioni e i cui rendimenti teorici
erano collegati ad operazioni immobiliari o imprenditoriali e
sottratti al rischio di perdita di
valore della moneta. Il fenomeno sfuggiva a qualunque controllo
della Consob, la cui vigilanza era limitata alla Borsa e al Mercato
ristretto. Furono così possibili sul mercato mobiliare scandalose
operazioni di rapina.
La necessità di sottoporre a disciplina speciale ogni forma di ricorso
al pubblico risparmio apparve in tutta evidenza. La lacuna veniva
colmata dall’art. 12 della già citata legge n. 77 del 1983 che
sottoponeva al controllo della Consob tutte le ipotesi di
sollecitazione del pubblico risparmio dirette a provocarne
l’investimento (o il disinvestimento da) in valori mobiliari e che
attribuiva, inoltre, a quest’ultima nozione un contenuto così vasto
da ricomprendervi ogni investimento o disinvestimento per il quale
fosse ravvisabile un «bisogno di protezione» del risparmiatore.
B) Ma, come si accennava, la legge n. 77 del 1983 costituisce una
tappa fondamentale nella progressiva formazione dell’ordinamento
speciale del mercato mobiliare anche perché introduce (artt. 1-10)
nel nostro paese il primo tipo di investitore istituzionale, il fondo
comune di investimento mobiliare aperto. Il nostro mercato
mobiliare poteva così avvalersi, per la prima volta, di un
intermediario capace di raccogliere grandi masse di risparmio e di
provvedere alla sua gestione in monte secondo criteri di
competenza e di diversificazione degli investimenti. E il successo
che i fondi comuni hanno registrato da allora conferma
l’importanza del ruolo che gli investitori istituzionali svolgono nello
sviluppo di un moderno mercato mobiliare.
È, tuttavia, necessario ricordare che soltanto all’inizio degli anni
Novanta venne completata la gamma degli investitori istituzionali
del quale il risparmiatore italiano può avvalersi, attraverso la
disciplina dei fondi mobiliari e immobiliari chiusi, dei fondi pensione
e delle società di investimento a capitale variabile.
La legge del 1983 colma, dunque, solo in parte la lacuna del nostro
ordinamento in fatto di investitori istituzionali in valori mobiliari. Per
vederla eliminata del tutto sarà necessario attendere ancora un
decennio. E non è facile dirne il perché.
C) La legge n. 77 del 1983 incide sulla disciplina del mercato
mobiliare anche sotto un diverso profilo: il suo art. 11 stabilisce,
infatti, che «ai soli fini del controllo dei flussi finanziari, le emissioni
di valori mobiliari di qualsiasi natura da collocare, anche
indirettamente, mediante offerte
al pubblico e le offerte in Italia di valori mobiliari esteri devono
essere comunicate alla Banca d’Italia con l’indicazione della
quantità e delle caratteristiche dei titoli» e questa può stabilire
«l’ammontare massimo dell’emissione o dell’offerta con
provvedimento motivato con riferimento
alle esigenze di controllo della quantità e della composizione dei
flussi finanziari conformemente alle direttive generali del CIPE e del
CICR».
La norma (che non si applica alle emissioni azionarie ancora
assoggettate all’autorizzazione prevista dalla già ricordata legge n.
1613 del 1935) postula il potere, di natura per così dire
macroeconomica, dell’apparato politico amministrativo (CIPE e
CICR) di emanare direttive sulla dimensione e la conformazione dei
flussi finanziari del paese e il potere, della Banca d’Italia, di inibire
le emissioni di valori mobiliari ritenute in tutto o in parte non
conformi a quelle direttive. Si tratta di una disposizione che riflette
i disegni programmatori degli anni Sessanta, di impossibile
applicazione in un mercato nazionale che non può essere separato
dai mercati degli altri paesi e, in realtà, dettata per consentire un
ulteriore controllo microeconomico sulle emissioni «diverse da
quelle azionarie».
Torneremo sul punto in seguito, ma in ogni caso è bene precisare
subito che la norma, abrogata dal Testo Unico delle leggi in materia
creditizia del 1993, non ha mai ricevuto una concreta applicazione,
se non in chiave di tutela del risparmio nei confronti di emissioni
che avrebbero potuto pregiudicarlo in considerazione della natura
dei titoli offerti.
10. Le riforme degli anni Ottanta
Un ruolo di qualche peso ha poi, nella costruzione dell’ordinamento
del mercato mobiliare, la legge 4 giugno 1985, n. 281, soprattutto
in quanto consolida il sistema introdotto dalle disposizioni
precedenti.
A) Vengono attribuite alla Consob la «personalità di diritto
pubblico» e la «piena autonomia nei limiti stabiliti dalla legge»,
sottolineandone così la separatezza dall’organizzazione governo-
amministrazione e la natura di autorità indipendente. Ne vengono
enfatizzate l’autonomia organizzativa e, soprattutto, la potestà
normativa sui rapporti interprivati (artt. 1-4).
B) Vengono imposti nuovi obblighi di trasparenza, sia nei confronti
Capitolo III
L’appello al pubblico risparmio
Il T.U.F. (testo unico n°58 del 1998) conosce due tipi di appello al
pubblico risparmio: l'offerta al pubblico di prodotti finanziari e
l'offerta pubblica di acquisto o scambio.
La prima, come ogni comunicazione rivolta a persone, in qualsiasi
forma e cono qualsiasi mezzo che presenti sufficienti informazioni
sulle condizioni dell'offerta dei prodotti finanziari offerti così da
mettere un investitore in grado di decidere di acquistae o di
sottoscrivere tali prodotti finanziari ( cfr. art. 1,1comma, lett. t,
t.u.f. ).
La seconda, come ogni offerta, invito a offrire o messaggio
promozionale, in qualsiasi forma effettuati, finalizzati all'acquisto o
allo scambio di prodotti finanziari e rivolti a un numero di soggetti e
di ammontare complessivo superiori a quelli indicati nel
regolamento previsto dall'art. 100, 1comma, lett.B e C, ossia ad un
numero di soggetti pari a 100 e per un ammontare pari o superiori
a 2.500.000 euro (cfr. art. 1,1comma lett. V, t.u.f.).
Non rientrano nelle offerte al pubblico di prodotti finanziari quelle
riservate agli investitori qualificati, fra i quali rientrano le banche, le
imprese di assicurazione, le società di gestione collettiva del
risparmio, le sicav.
Delle due tipologie di offerta la prima presenta un grado di
pericolosità per il pubblico dei risparmiatori maggiore nella
seconda, infatti solo per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari è
richiesto la pubblicazione del prospetto informativo che deve
essere autorizzato dalla Consob.
Si possono distinguere tre soggetti nell'appello al pubblico
risparmio e tre diversi ruoli: quello dell'emittente, quello del
proponente e quello degli intermediari- collocatori. Il primo si
riferisce ai prodotti finanziari oggetto dell'offerta, quello del
proponente che può coincidere ma anche non coincidere con il
soggetto emittente. Infine vi è il ruolo degli intermediari di
concludere i contratti di acquisto o di vendita dei prodotti finanziari.
L'adesione alla sollecitazione è effettuata mediante la
sottoscrizione del modulo predisposto dall'offerente e analoga
disposizione vige per l'offerte di acquisto e di scambio.
L’appello al pubblico risparmio, può avvenire in due forme:
- sollecitazione all’investimento
- offerta pubblica di acquisto o di scambio.
Differenze:
- destinatario dell’offerta: nella sollecitazione all’investimento ci si
rivolge ai risparmiatori, mentre nelle OPA ci si rivolge ai proprietari
di prodotti finanziari
- tipologia di operazione finanziaria: nella sollecitazione
all’investimento si realizza un investimento, perché il risparmiatore
è invitato a investire il proprio denaro acquistando prodotti
finanziari, mentre nelle OPA si ha un disinvestimento, perché il
risparmiatore proprietario di strumenti finanziari è invitato a
venderli contro denaro o altri strumenti)
La disciplina dell’appello al pubblico risparmio trova applicazione
soltanto quando oggetto dell’appello siano prodotti finanziari e
l’appello abbia un particolare contenuto(proposta
contrattuale,invito a offrire,messaggio promozionale) e sia rivolto al
pubblico.
i soggetti coinvolti dall’appello al pubblico risparmio
Nelle operazioni di appello al pubblico risparmio intervengono tre
soggetti: l’emittente dei prodotti finanziari oggetto dell’offerta
pubblica; il proponente o offerente che propone l’operazione
rivolgendosi al pubblico dei risparmiatori; infine il collocatore, cioè
l’incaricato dall’emittente, dal proponente o da altri, che provvede
alla raccolta delle adesioni o alla conclusione dei contratti
conseguenti all’accordo raggiunto.
2. l’offerta al pubblico dei prodotti finanziari
- Ogni offerta, invito ad offrire o messaggio promozionale
- in qualsiasi forma rivolti al pubblico
- finalizzati alla vendita o alla sottoscrizione di prodotti finanziari
A. La fase preparatoria va dalla comunicazione effettuata alla
Consob dal sollecitante (art. 941) alla pubblicazione del prospetto
informativo:
Il testo unico in materia di intermediazione finanziaria prescrive che
coloro che intendono effettuare una sollecitazione all’investimento
devono:
a) dare comunicazione alla Consob degli estremi dell'operazione;
b) pubblicare il prospetto diretto a realizzare la tutela informativa
dei sollecitati;
-Agli obblighi a carico del proponente si aggiunge a carico
dell’emittente l’onere della soggezione dell’ultimo bilancio
approvato e dell’eventuale bilancio consolidato redatto a giudizio
positivo (anche se con rilievi) da parte della società di revisione
(giudizi negativi o impossibilitati sono ostativi al compimento della
sollecitazione).
In questa fase infine, è fatto divieto di compiere annunci
pubblicitari riguardanti la sollecitazione, con l'unica possibilità di
diffondere notizie, svolgere indagini di mercato e raccogliere inten-
zioni di acquisto o sottoscrizione secondo le modalità fissate dalla
Consob.
Il controllo della Consob pone capo ad un provvedimento di
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto, benché esso possa
perfezionarsi come atto espresso oppure nella forma del silenzio-
assenso. Ove infatti la sollecitazione si riferisca a prodotti finanziari
(nella specie strumenti) quotati o diffusi tra il pubblico in misura
rilevante, i cui emittenti siano già normalmente soggetti ad obblighi
informativi, la Consob ha solo 15 giorni dalla comunicazione del sol-
lecitante per indicare agli offerenti informazioni integrative da
inserire nel prospetto e specifiche modalità di pubblicazione dello
stesso. Decorso il termine o la Consob avrà esercitato i poteri in-
terdittivi di sospensione o divieto della sollecitazione o
diversamente si formerà silenzio-assenso alla pubblicazione. Ove la
sollecitazione abbia ad oggetto prodotti finanziari non quotati né
diffusi, la pubblicazione del prospetto può seguire solo ad
autorizzazione della Consob, secondo modalità e termini fissati con
suo regolamento. L'autorizzazione consegue ad un controllo che ha
ad oggetto innanzitutto la completezza e veridicità delle
informazioni fornite mediante il prospetto. Il livello di completezza
delle informazioni è valutato in primo luogo in base alla conformità
ai modelli regolamentari, ma può andare oltre nel caso singolo tan-
to da imporre informazioni integrative o anche eventuali ag-
giornamenti di prospetti già pubblicati*.
Una direttiva comunitaria ha dettato i criteri per il mutuo
riconoscimento dei prospetti, per cui essi possono essere
utilizzati purché approvati dalle autorità competenti di uno stato
dell'UE o di uno stato con cui l'UE ha stipulato accordi di
riconoscimento reciproco.
B. La fase esecutiva della sollecitazione va dalla pubblicazione del
prospetto sino alla scadenza della medesima come determinata nel
prospetto stesso.
- È in questa fase che si attuano le adesioni degli oblati ed è in
questa fase che troveranno applicazione le norme regolamentari
della Consob sulle modalità di svolgimento della sollecitazione, se-
condo principi che assicurino parità di trattamento dei destinatari e
correttezza da parte di tutti i soggetti interessati (art. 951c e 2).
- Nella fase esecutiva gli emittenti sono tenuti su richiesta della
Consob a pubblicare notizie e documenti necessari per
l'informazione del pubblico (art. 144 t.u.fin.).
- Ai medesimi obblighi informativi possono essere sottoposti con
regolamento Consob anche altri soggetti interessati, quali
l’offerente, i collocatori, i relativi controllanti, controllati e collegati
e gli intermediari che svolgano servizi accessori connessi alla
emissione e collocamento di strumenti finanziari.
- Sempre a carico dell'emittente si impone nel periodo della
sollecitazione di sottoporre al giudizio di società di revisione i
bilanci d'esercizio approvati e gli eventuali bilanci consolidati.
C. I poteri della Consob vengono estesi anche oltre la conclusione
della sollecitazione, nella fase successiva fino ad un anno dalla
conclusione.In questo periodo temporale la Consob nei confronti
dell'emittente può, al fine di vigilare sulla correttezza delle
informazioni:
- richiedere notizie e documenti;
- assumere notizie probabilmente anche da amministratori,
sindaci, revisori e dirigenti;
- eseguire ispezioni.
D. La disciplina è ovviamente completata da un sistema
sanzionatorio che comprende poteri interdittivi, sanzioni
amministrative e sanzioni penali.
La Consob può (artt.99 e 101):
a) sospendere in via cautelare per non oltre 90 giorni la
sollecitazione in caso di “fondato sospetto” di violazione delle
disposizioni legali e regolamentari relative;
b) vietare la sollecitazione in caso di accertata violazione delle
dette disposizioni;
c) sospendere in via cautelare sempre per non oltre 90 giorni
l'ulteriore diffusione di annunci pubblicitari in caso di “fondato
sospetto” di violazioni legali o regolamentari in materia;
d) vietare l'ulteriore diffusione di tali annunci in caso di
accertata violazione;
e) vietare l'esecuzione della sollecitazione medesima in caso
di inottemperanza ai provvedimenti di cui alle precedenti lettere (c)
e (d).
Compete inoltre alla Consob un potere di richiesta di dati e notizie
e di trasmissione di atti e documenti al fine di acquisire elementi
conoscitivi, ove sussista fondato sospetto di violazione delle dispo-
sizioni sulle sollecitazioni anche nei confronti degli investitori,
acquirenti o sottoscrittori, entro un anno dall'acquisto o
sottoscrizione. La violazione delle disposizioni può determinare
altresì l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie (art. 191).
Conclusa la raccolta delle adesioni, deve essere pubblicato un
avviso con i risultati della sollecitazione, il quale deve essere
inviato alla Consob.
IPOTESI DI INAPPLICABILITA’ della disciplina:
- sollecitazioni ad investitori professionali
- offerte rivolte a meno di 100 soggetti
- offerte di importo inferiore a 2.500.000 euro
- offerte di titoli emessi o garantiti dallo Stato o dall’UE
- offerte di titoli emessi da BCE e BCN
- offerte bancarie di prodotti diversi da azioni
- offerte di prodotti assicurativi
- ulteriori offerte previste dal regolamento
3. le offerte pubbliche di acquisto o di scambio
Per offerta pubblica di acquisto (OPA) o di scambio (OPSc) si
intende “ogni offerta, invito ad offrire o messaggio, in qualsiasi
forma effettuati, finalizzati all'acquisto o allo scambio di prodotti
finanziari”
A -nella fase preparatoria colui che intende procedere ad una
offerta pubblica ha il duplice obbligo preventivo di:
a) dare comunicazione senza indugio alla Consob, degli elementi
essenziali e delle finalità dell'operazione.
b) pubblicare un documento d'offerta contenente le informazioni
necessarie per consentire ai destinatari di pervenire a un fondato
giudizio sull'offerta, pubblicazione e contenuto che devono
conformarsi ai criteri regolamentari fissati dalla Consob, la quale
può entro quindici giorni dalla comunicazione (30 x i titoli nn
quotati né diffusi tra il pubblico) imporre la pubblicazione di
informazioni integrative, specifiche modalità di pubblicazione e
particolari garanzie da prestare. Alla scadenza il documento, oltre
che essere pubblicato e reso disponibile a chiunque ne faccia
richiesta, deve essere senza indugio trasmesso all'emittente.
Le regole di correttezza incidono sulle caratteristiche dell’offerta:
- essa è irrevocabile e qualunque clausola contraria è nulla;
- è rivolta a parità di condizioni a tutti i titolari dei prodotti finanziari
che ne sono oggetto;
- può essere sottoposta a condizioni, purché il loro verificarsi non
dipenda dalla mera volontà dell’offerente;
- La durata dell’offerta va concordata con la società di gestione del
mercato (con la Consob per gli strumenti finanziari non quotati)
la sua durata è fissata, per le offerte totalitarie e preventive, da un
minimo di 15 ad un massimo di 25 giorni (di apertura dei mercati);
mentre va dai 25 ai 40 giorni per le altre offerte, né può avere
inizio prima che siano trascorsi 5 giorni dalla diffusione del
documento d'offerta a meno che quest’ultimo contenga il
comunicato dell'emittente;
Sono Offerte concorrenti le offerte lanciate su strumenti finanziari
che sono già oggetto di OPA da parte di un altro soggetto.Possono
essere lanciate fino a 5 giorni prima della data prevista per la
chiusura dell’offerta precedente.
Si verifica rilancio quando, a fronte di un'OPA concorrente, il primo
offerente effettua una nuova offerta migliorativa per prezzo o per
modalità. I rilanci possono essere illimitati purché avvengano entro
un lasso temporale massimo.
L’offerta concorrente e il rilancio devono rappresentare un
miglioramento dell’offerta. Non è possibile ridurre il quantitativo
richiesto nella prima offerta.
L’adesione avviene tramite sottoscrizione della scheda di adesione.
Anche per la società target (società emittente titoli oggetto di OPA)
sono previsti obblighi informativi. Essa, infatti, entro il primo giorno
di adesione all’offerta, deve emettere un COMUNICATO contenente
ogni dato utile per l’apprezzamento dell’offerta e la propria
valutazione circa l’operazione (Art. 103, com. 3 TUF).
Si tratta dello strumento attraverso cui il mercato e gli investitori
apprendono se si tratta di un’offerta “amichevole” od “ostile”.
Tale comunicato va trasmesso alla Consob 2 gg prima della
diffusione e la CONSOB puo’ chiedere che vengano fornite
informazioni integrative.
Poteri della Consob
Poteri di richiesta di informazioni e di ispezione nei
confronti dell’offerente, emittente durante lo svolgimento
dell’offerta e anche successivamente.
Potere di sospensione dell'offerta in caso di fondato
sospetto di violazione di norme primarie o regolamentari.
Potere di dichiarare decaduta l'offerta in caso di
accertamento di violazione entro 1 anno dalla conclusione
dell'offerta.
Potere sanzionatorio (sanzioni pecuniarie in vari casi o
arresto per chi espone informazioni false nelle
comunicazioni)
A norma dell’art. 104 TUF La società bersaglio può difendersi dalle
offerte ostili purché l'assemblea ordinaria o straordinaria autorizzi
l'adozione di atti od operazioni che possono contrastare il
conseguimento degli obiettivi dell'offerta (voto favorevole di tanti
soci che rappresentino il 30% del capitale)
Altrimenti vige la passivity rule, in base alla quale le società
quotate oggetto di offerta si astengono dal compiere atti od
operazioni che possano contrastare il conseguimento degli obiettivi
dell'offerta.
4. le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie
Il TUF, nell’intento di tutelare i soci di minoranza prevede una
soglia fissa, pari al 30% delle azioni, al superamento della quale
scatta per il detentore l'obbligo di OPA in quanto si suppone che il
soggetto, anche se non esercita il controllo, occupi una posizione
dominante nella gestione societaria.
OPA SUCCESSIVA TOTALITARIA
OPA A CASCATA
OPA DI CONSOLIDAMENTO
OPA PREVENTIVA
OPA RESIDUALE
DIRITTO DI ACQUISTO
OPA TOTALITARIA
A1. Ai sensi dell'art.106 t.u.fin. “chiunque, a seguito di acquisti a
titolo oneroso, venga a detenere una partecipazione superiore alla
soglia del 30%, promuove un'offerta pubblica di acquisto sulla
totalità delle azioni quotate in mercati regolamentati italiani” che
attribuiscono il diritto di voto sugli argomenti concernenti “nomina
o revoca o responsabilità degli amministratori o del CdS” o su altri
argomenti individuati con regolamento Consob tali da influenzare la
gestione della società.
Il detentore qualificato ha l'obbligo di promuovere entro 30 giorni
una offerta pubblica che ha ad oggetto la totalità delle azioni
ordinarie ad un prezzo che non può essere inferiore alla media
aritmetica fra il prezzo medio ponderato di mercato degli ultimi 12
mesi e quello più elevato pattuito nello stesso periodo
dall’offerente per acquisti di azioni ordinarie.
-Il corrispettivo può essere costituito in tutto o in parte da
strumenti finanziari (OPSc). La Consob deve controllare la congruità
del concambio. I titoli devono essere quotati nell'UE e valutati ad
un p non superiore al p medio ponderato di mercato degli ultimi 12
mesi.
L’acquisto, anche di concerto, di una partecipazione che consente
di detenere più del trenta per cento delle azioni ordinarie di una
società quotata o il controllo di una società non quotata determina
l’obbligo dell’offerta pubblica,quando l’acquirente venga così a
detenere, indirettamente o per effetto della somma di
partecipazioni dirette e indirette, più del trenta per cento delle
azioni ordinarie di una società quotata.
2. Si ha partecipazione indiretta quando il patrimonio della società
di cui si detengono le azioni è costituito in prevalenza da
partecipazioni in società quotate o in società che detengono
in misura prevalente partecipazioni in società quotate.
L'OPA di concerto
L'OPA di concerto, o acquisto di concerto, è disciplinata dall'art.109
del T.U.F. La norma stabilisce che, quando tra i soggetti detentori di
titoli azionari (indifferentemente persone fisiche o giuridiche)
intercorrono le seguenti relazioni, tassativamente indicate:
si tratta di aderenti ad un patto parasociale, anche nullo;
si tratta di amministratori o direttori generali di una stessa
società, e compresa la società di cui fanno parte;
trattasi di soggetti legati da rapporti di controllo, sia un
soggetto e le società da esso controllate, sia le società
sottoposte a comune controllo;
allora le precedenti soglie del 30% e del 90% vanno conteggiate
sommando le azioni possedute da ciascuno dei soggetti. In questo
caso l'obbligo di lanciare l'OPA grava solidalmente su ciascuno dei
soggetti.
Ai sensi dello stesso articolo, l'obbligo di offerta pubblica sussiste in
capo ai soggetti aderenti ad un patto che regolamenta il diritto di
voto anche quando gli acquisti siano stati effettuati nei 12 mesi
precedenti la stipulazione del patto, ovvero contestualmente alla
stessa.
OPA DI CONSOLIDAMENTO –
“acquisti incrementativi”
Disciplinata da regolamento Consob.
Si verifica quando il soggetto che detiene partecipazioni
superiori al 30% senza avere la maggioranza dei diritti di
voto in assemblea ordinaria procede ad ulteriori acquisti.
La Consob impone l’OPA solo se la partecipazione si
incrementa in un anno di oltre il 3% a seguito di acquisti a
titolo oneroso di azioni ordinarie o per sottoscrizione o
conversione di diritti negoziati nel medesimo periodo.
Esonero dall’obbligo di opa totalitaria successiva: l’OPA preventiva
Al fine di esonerarsi dall'obbligo di opa totalitaria conseguente al
superamento della soglia del 30%, è consentito promuovere
un’OPA volontaria preventiva, o totalitaria o parziale, ma avente ad
oggetto almeno il 60% delle azioni ordinarie. È chiaro che se la
partecipazione qualificata viene detenuta a seguito del lancio di tali
opa preventive, nulla può addebitarsi all'offerente per aver
comunque assicurato tutela alla posizione di tutti gli interessati.
Ciò tuttavia è consentito ad alcune precise condizioni a tutela degli
interessi del mercato e degli azionisti. È necessario che
congiuntamente:
a) offerente e soggetti di concerto non abbiano nei 12 mesi
precedenti la comunicazione alla Consob né durante l’offerta (e nei
12 mesi successivi alla sua chiusura) compiuto acquisti di
partecipazioni superiori all'1% (anche mediante contratti a termine
con scadenza successiva), a evidente tutela della parità di
trattamento degli azionisti;
b) l'offerta sia stata subordinata alla approvazione della
maggioranza del capitale ordinario, computata senza tener conto
delle azioni detenute da offerente e socio di maggioranza
unitamente ai soggetti di concerto a evidente tutela dei soci di
minoranza. L'approvazione (irrevocabile) non implica
necessariamente adesione all'offerta, mentre l'adesione implica
approvazione a meno di contraria manifestazione espressa di
volontà;
c) la Consob accordi l'esenzione previa verifica delle condizioni
predette. La violazione del requisito (a) nei 12 mesi precedenti
impedisce l'offerta preventiva parziale. La sua violazione nei 12
mesi successivi alla sua chiusura o la deliberazione nel medesimo
periodo di operazioni di fusione o scissione da parte della società
emittente obbliga a lanciare l’OPA totalitaria. Nulla è detto sulla
violazione del requisito sub a che si realizzi durante l'offerta. Resta
il problema se in caso di OPA totalitaria sanzionatoria l'eventuale
maggior prezzo debba estendersi anche agli aderenti alla
precedente OPA preventiva parziale.
C. Esenzioni
Quando non sussistono i presupposti logici, pur essendo presenti
quelli formali, la disciplina dichiara inapplicabile l'obbligo di OPA
totalitaria successiva che si verifica nelle seguenti ipotesi:
in presenza di altri soci che detengono il controllo
in caso di salvataggio di società in crisi
in caso di trasferimento di azioni tra società legate da forti
rapporti di partecipazione
cause indipendenti dalla volontà dell'acquirente (es. il
superamento della soglia causato dall’esercizio diritti di
opzione
operazioni temporanee
fusioni e scissioni approvate e motivate da esigenze
industriali
OPA residuale
Ai sensi dell'art. 108 t.u.fin. “chiunque venga a detenere una
partecipazione superiore al 90% promuove un'offerta pubblica di
acquisto sulla totalità delle azioni con diritto di voto al prezzo
fissato dalla Consob, se non ripristina entro quattro mesi un
flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle
negoziazioni”. L’istituto si muove in una logica parzialmente
diversa da quella che ispira l'obbligo di opa totalitaria successiva.
Non si tratta di apprestare meccanismi di tutela degli azionisti nella
fase di trasferimento del controllo, bensì di tutela della minoranza
per il venir meno di un flottante sufficiente ad assicurare il regolare
andamento delle negoziazioni che porta alla cancellazione del titolo
dalla quotazione, flottante che è normalmente fissato alla
diffusione fra il pubblico del 10% del titolo. Ciò spiega perché:
- l'obbligo di OPA residuale sulla totalità delle azioni con
diritto di voto prescinde dalla tipologia degli acquisti che hanno
portato al superamento della soglia del 90%;
- l’obbligo viene meno se il detentore qualificato ripristina
entro 4 mesi un flottante sufficiente;
- è rimesso alla Consob su proposta della società di gestione
del mercato, elevare la soglia per singole società assicurando il
regolare andamento delle negoziazioni;
- il prezzo di offerta è determinato dalla Consob secondo
criteri regolamentari.
DIRITTO DI ACQUISTO – art. 111 TUF
Il soggetto che, a seguito di OPA totalitaria, viene a detenere più
del 98% delle azioni con diritto di voto di un'altra società, ha diritto
ad acquistare le azioni residue (squeeze-out) entro 4 mesi dalla
conclusione purché abbia dichiarato l'intenzione di avvalersi di tale
diritto nel documento di offerta Il prezzo di acquisto è fissato da un
esperto nominato dal Presidente del tribunale del luogo ove la
società emittente ha sede, tenuto conto anche del prezzo
dell’offerta e del prezzo di mercato dell’ultimo semestre.
Sanzioni
La violazione delle disposizioni concernenti l'OPA obbligatoria è
sanzionata a vari livelli. Oltre alla sanzione pecuniaria
amministrativa sino ad un massimo di 103.291 euro (art.192),
rilevano soprattutto la sospensione del diritto di voto estesa
all'intera partecipazione detenuta e l'obbligo di alienazione entro
12 mesi delle azioni eccedenti le soglie qualificate (sanzionata
penalmente: art. 173). Ove poi il diritto di voto venga esercitato lo
stesso, la deliberazione è annullabile anche su impugnazione della
Consob se senza il voto di coloro che avrebbero dovuto astenersi
non si sarebbe raggiunta la necessaria maggioranza (c.d. prova di
resistenza).
Le offerte fuori sede
Per offerta fuori sede si intendono la promozione e il collocamento
presso il pubblico di strumenti finanziari in luogo diverso dalla sede
legale o dalle dipendenze dell'emittente, del proponente
l'investimento o del soggetto incaricato della promozione o del
collocamento; Non costituisce offerta fuori sede quella effettuata
nei confronti di investitori professionali L'efficacia dei contratti di
collocamento di strumenti finanziari o di gestione di portafogli
individuali conclusi fuori sede è sospesa per la durata di sette giorni
decorrenti dalla data di sottoscrizioneda parte dell'investitore.
Entro detto termine l'investitore può comunicare il proprio recesso
senza spese nécorrispettivo al promotore finanziario o al soggetto
abilitato; tale facoltà è indicata nei moduli o formulari consegnati
all’investitore.
L'omessa indicazione della facoltà di recesso nei moduli o formulari
comporta la nullità dei relativi contratti, che può essere fatta valere
solo dal cliente.
Per le offerte fuori sede,i soggetti abilitati si avvalgono di promotori
finanziari.
Il soggetto abilitato che conferisce l'incarico è responsabile in
solido dei danni arrecati a terzi dal promotore finanziario, anche se
tali danni siano conseguenti a responsabilità accertata in sede
penale.
Capitolo IV
I servizi e le imprese di investimento
1. Da intermediazione immobiliare a servizi di investimento
Col nuovo TU si parla non più di attività di intermediazione
mobiliare ma di servizi di investimento il cui oggetto sono strumenti
finanziaria.(le imprese di investimento>>Italia ancora SIM).
Linee portanti della disciplina:
-riserva dell’attività a particolare categoria d’imprese
-imposizione a queste di regole di stabilità, trasparenza e
correttezza
-previsione di vigilanza ispettiva informativa e
regolamentare sui soggetti autorizzati da parte di Banca
d’Italia(regole sulla stabilità) e Consob(correttezza e
trasparenza).
Attuazione direttiva MIFID nel 2007 non ha cambiato molto,
introdotto:
-2 nuovi servizi investimento: consulenza e gestione sistemi
multilaterali di negoziazione
-nuovo servizio accessorio: ricerca materia di investimenti
-ampliato la nozione di strumenti finanziari ai derivati da
strumenti non finanziari>>mutuo riconoscimento agisce anche su
questi.
(Questa disciplina si applicherebbe solo agli strumenti finanziari.
Ma L262/05 ha ampliato in via d’eccezione anche alla sottoscrizione
e collocamento di prodotti diversi dagli strumenti emessi da banche
e assicurazioni).
Servizi di investimento
Legislatore ha rinunciato a definizione generale>>catalogo
tassativo(servizi necessariamente tipici) ampliabile da ministero
economia>>risulta in una limitazione della libera iniziativa
economica.
2. I servizi di investimento
1)Negoziazione per conto proprio: attività di acquisto per la
rivendita dealing di strumenti finanziari sia dentro che fuori mercati
con scopo di realizzare lo spread. Questa attività è distinta dalla
mera attività di trading>>mera movimentazione del proprio
portafoglio per ottimizzarne struttura o rendimento.
2)Esecuzione di ordini per conto dei clienti(negoziazione per conto
terzi): attività di acquisto/vendita per conto altrui il cui corrispettivo
del broker non è lo spread ma la provvigione per il servizio
ricevuto.
3)Attività diretta a far acquisire dai risparmiatori nuovi o già emessi
titoli per conto di un emittente o di potenziale venditore attraverso
la loro distribuzione. Il collocamento può essre preceduto da
acquisto o sottoscrzione da parte del collocatore(dealer) ma anche
no(broker) in tal caso egli può assumere garanzia di acquistare
parte o tutti i titoli non collocati.
4)Gestione portafogli: gestione su base discrezionale e
individualizzata di portafogli di investimento che includono 1o+
strumenti finanziari e nell’ambito di un mandato del cliente. Ha una
sua specifica disciplina.
5)Ricezione e trasmissione di ordini: attività di chi si limita a
ricevere e trasmettere al negoziatore gli ordini di acquisto/vendita
della clientela; vi rientra anche il brokeraggio puro>>mette in
contatto interessati senza vincoli di collaborazione o mandato.
6)Consulenza in materia di investimenti: prestazione di
raccomandazioni personalizzate a cliente dietro sua richiesta o per
iniziativa del prestatore del servizio. Non è personalizzata qualora
diffusa su canali di distribuzione. L’attuazione del MIFID l’ha
ricollocato tra i servizi non accessori>>si differnzia da quello
accessorio di ricerca in materia di investimento per il carattere
personalistico.
7)Gestione di sistemi multilaterali di negoziazione: gestione di
sistemi multilaterali che consentono incotro al loro interno in base a
regole non discrezionali di interessi multipli di acquisto/vendita di
terzi relativo a strumenti finanziari. Questo servizio di investimento
è anche un mercato; si differenzia dalla internalizzazione per il fatto
che la società di gestione non rientra in alcun modo nel contratto
tra i due soggetti.
8)Organizzazione e attività dell’internalizzatore sistematico:
soggetto che in modo organizzato frequente e sistematico negozia
per conto proprio o eseguendo ordini del cliente al di fuori di un
mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di
negoziazione. Internalizzazione unifica due servizi già
previsti>>negoziazione per proprio conto e esecuzione di ordini
per conto clienti.
3. i servizi accessori
Il loro utilizzo è differente dai servizi di investimento: necessario
per stabilire quelle attività diverse da quelle di investimento che i
soggetti possono esercitare senza specifica autorizzazione(alle SIM
è precluso per legge esercizio di attività non tassativamente
indicate). Ai servizi accessori in generale si applicano regole di
comportamento per lo svolgimento dei servizi di investimento(non
si applicano invece alle altre attività finanziarie e strumentali).
Sono ampliabili dal ministero della finanza sentite BI e consob. Tra i
servizi accessori:
-custodia e amministrazione di strumenti finanziari
-locazione cassette di sicurezza
-concessione finanziamenti per effettuare investimenti che
conivolgano la stessa SIM
-consulenze in materia di Corporate Finance
-costituzione di consorzi a garanzia e collocamento
-ricerca in materia di investimenti(spersonalizzata)
-intermediazione in cambi quando collegata alla prestazione di
servizi di investimento
4. l’esercizio professionale dei servizi di investimento
Questa attività è riservata alle imprese di investimento(SIM,
comunitarie e non) e alle banche. Tale riserva opera solo per
l’esercizio professionale nei confronti del pubblico: necessaria
abitualità e protrazione nel tempo dell’attività che sia rivolta verso
il mercato(escludendo quindi attività dirette a sogg dello stesso
gruppo o in numero limitato).
Deroghe alla riserva:
-intermediari finanziari iscritti ad elenco speciale se autorizzati da
BI possono effettuare negoziazione per conto proprio e ordini per
terzi limitatamente a strumenti derivati e finanziari previsti dal TU
bancario.
-società di gestione mercati regolamentati possono anche gestire
sistemi multilaterali
-in via transitoria possono esercitare le Fiduciarie e di revisione fino
a completamento riforma organica che avevano ottenuto iscrizione
all’albo speciale Sim limitatamente gestione portafogli; agenti di
cambio iscritti a ruolo(ad esaurimento).
-applicazione del MIFID ha fatto si che persone fisiche che rispettino
criteri reg. min. delle finanze possano svolgere attività di
consulenza in materia di investimenti senza detenere somme o
strumenti dei clienti(c’è un albo).
Seppur lettera della legge conferisce a ministero possibilità di
ampliare soggetti solo assieme all’ampliamento servizi>>si ritiene
le due cose possano essere autonome.
5 . l’accesso all’esercizio dei servizi di investimento:
Autorizzazione delle Sim
La consob concede l’autorizzazione alle Sim per lo svolgimento di
uno o più servizi di investimento. È necessaria per ogni servizio in
modo distinto. Si tratta di autorizzazione vincolata>>se sono
soddisfatti requisiti legali si deve dare; tali requisiti sono ispirati
alla sana e prudente gestione della società:
-deve essere SPA
-indicato nel nome>>SIM
-collocazione in italia di sede legale e direzione generale
-capitale non inferiore a quanto previsto da BI in relazione ai servizi
-presentazione assieme ad atto costitutivo di programma circa
attività iniziale e conseguente relazione sulla struttura
organizzativa che deve essere adeguata
-amministratori, direttori controllori>>indipendenza onorabilità
profess. Stabiliti da reg. min. finanze
-possesso dei soci con partecipazioni qualificate di requisiti di
onorabilità DM economia
-struttura del gruppo di cui è parte società non pregiudichi effettivo
esercizio della vigilanza
Per servizi accessori, altre attività finanziarie e strumentali non
serve nessuna autorizzazione. Le sim sono iscritte in un albo presso
Consob.
Autorizzazione delle banche
Essendo esse già sottoposte a controllo della Banca
d’Italia>regolamentare, ispettiva informativa; l’accesso alle banche
ai serivizi di investimento>>BI ne autorizza l’esercizio (sentita la
Consob se riguarda sistemi multilaterali) valutando l’idoneità
dell’organizzazione e sistema dei controlli rispetto sana e prudente
gestione e rispetto normativa.(sostanzialmente si presuppone che
una banca soddisfi già requisiti)
Imprese di investimento e banche comunitarie ed extracomunitarie
Imprese di investimento comunitarie:
mutuo riconoscimento più libertà di circolazione e di stabilimento.
Se impresa esercitasse attività non compresa in quelle del mutuo
riconoscimento(al momento coincidono perfettamente con quelle di
servizi di investimento) necessiterebbe dell’autorizzazione.
No succursale>>necessaria solo info alla CONSOB
Succursale>>info 2 mesi prima di istituirla ma no potere
autorizzatorio
Banche comunitarie>>mutuo riconoscimento, libertà stabil. E circ.;
norme simili a quelle dell’impresa.
Imprese extracomunitarie necessitano sempre di autorizzazione
della consob:
-succursale con capitale richiesto da BI con prestazione programma
e requisiti soggettivi(non necessario se non c’è succursale)
-nel suo paese ha ricevuto equivalente autorizzazione
-paese esistano simili controlli a quelli epr le sim
-apposite intese tra paese e consob e BI
-stato d’origine conceda clausola di reciprocità a nostre sim là
-consob stabilisce quali attività necessitano e quali no di succursale
Attività transfrontaliera delle imprese di investimento italiane
Sim che intende aprire succursale in altro paese
CEE>>comunicazione a BI che provvede entro 90gg a notificarlo
all’autorità estera competente. BI può rifiutare notifica per motivi
circa adeguatezza dell’organizazzione dello stato finanziario
economico e patrimoniale.
Nessun potere pare esservi in caso servizio reso senza succursale.
Sim può esercitare servizi diversi da quelli resi in Italia solo su
autorizzazione BI.
Nel caso Sim apra succursale paese extraCEE necessari oltre a
requisiti come per CEE anche legislazione che permetta vigilanza
adeguata ed esistenza di apposite collaborazioni tra BI Consob e
stato ospitante+ agevole accesso di casa madre su info succursale.
6. la prestazione dei servizi
TUF fissa alcuni principi generali validi per tutti i servizi e regole
particolari per ciascun tipo:
-criteri generali di comportamento per sim e banche
-regole circa contratti d’investimento
-norme dirette a garantire separazione dei patrimoni dei clienti
oggetto del contratto
-norme circa sottoscrizione e collocamento prodotti finanziari
bancari assicurativi
Norme speciali per: gestione portafogli investimento; negoziazione
nei mercati reg.; internalizzazione sistematica.
-norme servizi resi fuori sede
-norme servizi resi per collocamento a distanza
Criteri generali
Questi criteri sono da seguire per prestazione di servizi di
investimento e accessori:
1)Imprese e banche devono comportarsi:
-con diligenza correttezza trasparenza e servire al meglio
l’interesse del cliente e integrità dei mercati
-acquisire info necessarie dai clienti e operare affinché essi siano
adeguatamente informati
-le comunicazioni pubblicitarie devono essere corrette chiare e non
fuorvianti
-disporre di controlli interni che rendano efficace lo svolgimento del
servizio
2)Per arginare conflitti di interesse l’attuazione della direttiva
MIFID>>impone agli intermediari di organizzarsi in modo tale che
sia consentito di individuare e gestire i conflitti, con obbligo di
informazione solo qualora le misure organizzative adottate non
siano sufficienti ad assicurare con ragionevole certezza la tutela
dell’intersse del cliente. Ad oggi è rimesso a regolamento
congiunto BI e consob la gestione di conflitti dinteresse
potenzialmente pregiudizievoli per clienti.
3)Consob sentita BI disciplina con reg. gli obblighi in dei soggetti
abilitati in materia di: trasparenza, correttezza dei comportamenti.
La disciplina congiunta è invece prevista circa prestazione dei
servizi, gestione del risparmio collettivo e obblighi dei soggetti in
materia di: organizzazione contabile amministrativa, controllo
conformità normativa, procedure interne di controllo, responsabilità
degli amministratori…
Circa il Regolamento Intermediari è utile sottolineare la differenza
tra cliente professionale e al dettaglio>>solo per il secondo tutte le
informazioni rese dalla sim devono essere analitiche e indicare
puntualmente costi e oneri connessi alla prestazione del servizio.
4)Reg. Intermediari impone anche regole di adeguatezza e
appropriatezza del servizio:
Adeguatezza>>ottenere dal cliente info necessarie in merito a sue
conoscenze/esperienze nel settore in base a strumento finanziario,
situazione finanziaria, obiettivi di investimento.
>>specifica operazione consigliata deve soddisfare: corrisponde
agli obiettivi del cliente; sopportabile finanziariamente il rischio
connesso; natura tale per cui cliente possieda consocenze per
comprendere i rischi.
Appropriatezza>>si applica ai servizi che non sono di consulenza e
gestione portafoglio>>art 41-42 Reg. Intermediari(presunzione di
esperienza per professionali e avvertimento in caso si consideri
inappropriato un certo servizio per un certo cliente).
5)Execution only: nel caso di specie non sono necessari requisiti di
adeguatezza e appropriatezza; necessario che broker informi che
non darà valutazioni>>modulo standard.
Best Execution: intermediario deve individuare per ciascuna
categoria di strumenti almeno le sedi di esecuzione che
permettono di ottenere miglio risultato in modo duraturo per
esecuzione ordini+orientare la scelata della sede di esecuzione tra
le possibili seguendo questa logica.
6)Tutte le imprese di investimento possono operare in nome
proprio ma per conto del cliente>>solo fiduciarie però possono
mantenere intestazione fiduciaria fino a termine del rapporto di
investimento le sim devono subito intestare a cliente gli strumenti.
Forma e contenuto dei contratti di investimento
TUF>>per servizi finanz. E accessori necessaria forma scritta con
copia rilasciata a cliente. La mancanza della forma scritta(non la
consegna della copia) determina nullità che può essere fatta valere
solo da cliente.
Essendo forma scritta talvolta inutile o incompatibile>>Consob
sentita BI con regolamento determina motivando che particolari tipi
di contratto possano o debbano essere stipulati in altra forma.
Alle prestazioni dei servizi di investimento sono disapplicate regole
di trasparenza del TU bancario>>quelle del TUF sono maggiori.
Unica limitazione alla volontà delle parti>>divieto di rinviare agli
usi la determinazione del corrispettivo dovuto e degli oneri a carico
cliente>>nullità>>nulla è dovuto alla banca.
Reg.Intermediari specifica il contenuto del contratto per i clienti al
dettaglio all’art 37>>non è previsto un regime speciale di
invalidità>>diritto comune+norme in materia di clausole abusive.
(Strumenti derivati>>TUF stabilito la disapplicazione del
1933c.c.>>obbligazioni naturali)
Responsabilità da prestazione di servizi
In caso di violazione di quelle regole cui gli intermediari dei servizi
devono attenersi Cassazione sez.un. ha determinato non sussistere
alcun tipo di nullità assoluta ne relativa>>nessuna norma le
prevede>>resta solo risarcimento del danno.
Responsabilità sarà pre-contrattuale o contrattuale a seconda se le
norme violate si riferiscano ad una o l’altra fase.
TUF precisa>>nei risarcimenti per violazioni connesse a servizi
d’investimento o accessori spetta a soggetti abilitati provare di
aver agit con la specifica diligenza.
Questa norma non si applica ove attore invochi violazione diretta di
una specifica norma, ove invece faccia riferimento alla specifica
diligenza vi sarà l’inversione dell’onere probatorio>>resta però
onere dell’attore provare almeno violazione di norme di carattere
generale altrimenti clienti farebbero sempre causa.
Direttiva MIFID>>2 elemnti processuali nuovi: abilitate le
associazioni dei consumatori riconosciute nel codice del consumo
ad agire per tutela interessi collettivi; applicabili a controversie
intermediari-investitori le procedure di conciliazione e arbitrato
prevista da L262/2005.
Separazione patrimoniale
Norme che sanciscono separazione tra patrimonio intermediario e
cliente e tra clienti>>necessarie per giustificare struttura dei
soggetti abilitati che deve rendere agevole l’individuazione dei
singoli patrimoni. Inoltre utile per nei casi di insolvenza o
frodi>>sanzioni penali per volontaria confusione di patrimonio.
Questo fa sì che azioni sono ammesse rispettivamente sui proprio
patrimoni.
Tali norme valgono anche in caso di deposito presso
terzi>>esplicita esclusione di compensazione giuridica o giudiziale.
Mentre intermediario non può utilizzare salvo diversa disposizione
contrattuale nell’interesse proprio o di terzi gli strumenti finanziari
dei clienti; cosa possibile per le banche soltanto nel caso del
denaro>>>si presuppone che esso sia passato di proprietà alla
banca.
Gestione del portafogli di investimento
Gestione portafogli è diversa da amministrazione di strumenti
finanziari in quanto l’intermediario ha un potere di disposizione
che è assente nelle gestioni a monte.
La gestione portafogli>>personalizzata e cliente può intervenire
spesso.
È un contratto tipico riservato alle sim e banche; norme
inderogabili per questo contratto:
-necessaria forma scritta(inderogabile anche da consob)
-cliente può impartire istruzioni vincolanti
-cliente può recedere sempre senza penali; intermediario solo nei
casi previsti
-possibile esercizio rappresentanza solo in forza di procura scritta e
per ogni assemblea
-sim o banca se non disposto da contratto non possono delegare a
terzi gestione
-7gg sospensivi per fuori sede o a distanza
Sono nulli i patti contrari.
Regolamento intermediari MIFID contratto clienti al dettaglio:
-indica tipo strumenti e operazioni
-indica obiettivi gestione e livello di rischio entro quale effettuarla
-indica se può essere caratterizzato da effetto leva
-indica se delegato a terzi esecuzione incarico
-metodo e frequenza valutazione
Questo regolamento sottolinea soprattutto doveri di informazione e
particolare attenzione sugli obblighi di rendicontazione>>ogni
6mesi.
Negoziazione su mercati regolamentati
Fino al ’98 le banche non potevano accedere a mercati>>solo
sim>>con TUF cade preclusione per banche e si afferma potestà
regolamentare della consob che nel rispetto della direttiva europea
poteva attuare concetrazione delle negoziazioni.
Con d.lgs. del 2007 attuativo direttiva MIFID>>eliminata potestà
regolamentare della consob in materia di concentrazione e
ampliamento soggetti oltre che a sim e banche.
Sottoscrizione e collocamento prodotti finanziari emessi da banche
e assicurazioni
A livello generale i servizi di investimento hanno necessariamente
per oggetto strumenti finanziari>>non si applica disciplina a
prodotti finanziari che non siano anche strumenti. Eccezione del
TUF per banche e assicurazioni>>a prodotti finanziari emessi da
questi soggetti.
7. Vigilanza sull’esercizio dei servizi di investimento
Prestazione dei servizi di investimento e soggetti autorizzati ad
effettuarla sono sottoposti a vigilanza pubblica. La direttiva MIFID
ha cambiato gli scopi di questa vigilanza che oggi sono:
-salvaguardia fiducia nel sistema finanziario
-tutela investitori
-stabilità e buon funzionamento del sistema finanziario
-competitività del sistema finanziario
-osservanza disposizioni in materia finanziario
Non vi sono più riferimenti a correttezza e sana e prudente
gestione>>ricompaiono nelle competenze di BI e Consob. BI e
Consob osservano i seguenti principi in materia di vigilanza:
-valorizzazione dell’autonomia decisionale dei soggetti abilitati
-proporzionalità del controllo e dei provvedimenti
-riconoscimento carattere internazionale del mercato e
salvaguardia posizione competitiva dell’industria italiana(Politica
economica!!!)
-agevolazione di innovazione e concorrenza
Banca d’Italia>>competente in regole di vigilanza prudenziale circa
contenimento del rischio, stabilità patrimoniale e sana e prudente
gestione.
Consob>>competente in regole di trasparenza e correttezza dei
comportamenti.
Essendo difficile stabilire i due ambiti>>obbligo di sentire l’altro
organismo prima di emanare regole.
Rimesso a regolamento congiunto la disciplina di:
-requisiti generali organizzazione
-continuità dell’attività
-org amm-contabile
-procedure di controllo interno
-gestione rischio d’impresa
-audit interno
-resp alta dirigenza
-gestione confitti d’interesse
La ripartizione anche in concreto delle attività di controllo segue le
competenze regolamentari; stante obbligo per due organismi di
operare in modo coordinato per ridurre al minimo oneri>>poteri in
concreto: vigilanza informativa e ispettiva; ispezioni e richiedere
documenti.
Negata autorizzazione a esercitare servizi in caso relazioni di
gruppo pregiudichino vigilanza; vigilanza si applica per rapporto
con cliente anche su sim comunitarie.
8. Vigilanza prudenziale sulle Sim
Mentre sulle banche insiste già per le sim sono previste norme
specifiche di vigilanza prudenziale>>sostanzialmente dettate da
consob e BI.
Queste norme si dividono in 2 categorie:
A)afferenti adeguatezza patrimoniale, contemineto del rischio e
partecipazioni detenibili
B)afferenti all’adeguatezza dell’organizzazione amministrativa e
contabile e dei controlli interni
A)Capitale minimo per le sim:
-120k€>>solo consulenza
-385k€>>servizi di collocamento ma no sottoscrizione diretta ne
acquisto a fermo o garanzia
-1Ml€>>servizi di collocamento con le cose in quella prima sono
escluse
Le partecipazioni detenibili>>possibile anche di maggioranza in
banche o altre SIM; vietate se >15% nelle altre
società>>violerebbe esclusività oggetto sociale e separazione tra
finanza e industria.
B)BI e Consob con regolamento congiunto hanno fissato regole di
organizzazione:
-gli intermediari si dotano di organizzazione volta ad assicurare la
sana e prudente gestione il contenimento del rischio e la stabilità
patrimoniale>>nello specifico vedi regolamento 29 ottobre 2007.
-per controllare l’adeguatezza e l’efficacia dei requisiti previsti dal
regolamento è necessaria un’organizzazione che sia in grado di
rimediare a eventuali carenze
-gli intermediari devono adottare ogni misura ragionevole per
individuare conflitti d’interesse; il reg. prevede alcuni casi in cui
esso è presunto. Ad ogni modo le regole per prevenire confilitti
d’interesse rimettono all’intermediario le modalità ritenute
idonee>>non c’è più muraglia cinese>>gestione portafoglio
sperata.
-sim non può detenere nemmeno temporaneamente denaro o
strumenti finanziari dei clienti
-regolate anche le assunzioni di partecipazioni nelle
sim>>subordinate a requisiti di onorabilità se >5%; movimenti
partecipazioni rilevanti comunicate a BI.
9. la disciplina della crisi delle imprese di investimento
Le banche non hanno disciplina speciale>>TU bancario. Per le sim
c’è.
Quando risultino gravi irregolarità nell’amministrazione o violazione
di norme e ricorrano situazioni di pericolo per clienti e
mercato>>Consob in via d’urgenza sospende organo
amministrativo nominando commissario(questi quando cessa se
non è stato dichiarata amm. Straordinaria o liquidazione coatta
riassumono carica amministratori). Questo provvedimento è
adottabile anche per extra-CEE; per CEE avviso all’autorità
competente, se non adempie a rimuovere irregolarità>>chiusura
succursale e divieto nuove operazioni.
Ad oggi alle SIM non si applicano + le procedure concorsuali bensì:
Amministrazione straordinaria
Ministero economia su proposta BI o consob sottopone sim ad
amministrazione con relativo scioglimento del precedente organo
ammin. Quando:
-gravi irregolarità nell’amm o violazione norme legislative,
amministrative o statuto
-previste gravi perdite del patrimonio o scioglimento sia richiesto
da organi amministrativi ovvero AS ovvero commissario
provvisiorio
Liquidazione coatta
Se violazioni o irregolarità di eccezionale gravità>>disciplina
identica a liquidazione coatta banche.
Il rilascio dell’autorizzazione a prestare servizi finanziari è
subordinato ad adesione a sistema di indennizzo a tutela degli
investitori>>Ministero economia approvato statuto e reg fondo
nazionale di garanzia per tutela dei crediti dei clienti contro
sim>>struttura associativa funzione consortile>>serve solo a
fornire indennizzo a clienti non a risanare sim in crisi.
Capitolo V
Gli investitori istituzionali
1. Investitori istituzionali e organismi di investimento
collettivo del risparmio
Investitori istituzionali si caratterizzano per una gestione in monte
del risparmio>>singolo investitore è proprietario di una frazione di
un patrimonio comune. Le gestioni a monte possono avere ad
oggetto oltre a strumenti finanziari, crediti, beni mobili o immobili.
TUF>>Gestione colletiva del risparmio è il servizio che si realizza
attraverso:
-promozione istituzione organizzazione fondi comuni
-gestione del patrimonio di OICR mediante l’investimento il cui
oggetto sia strumenti finanziari, crediti o altri beni mobili e immobili
Fondo comune di investimento>>patrimonio autonomo diviso in
quote di pertinenza di più persone gestito in monte.
Il legislatore esclude dalla gestione collettiva del risparmio sia
banche che sim.
La disciplina comunitaria riguarda solo le OICVM aperte(cioè quelle
armonizzate)>>esclusi non solo fondi pensione ma anche fondi non
riguardanti valori mobiliari.
2. le società di gestione del risparmio(SGR)
Questo istituto è una novità del TUF sott 2 aspetti:
-TU previsto modello unitario organizzativo minimo, la disciplina
reg min. economia>>legge prevede 3lateralità>>gestore banca
depositaria e diritti di info e liquidazione
-TU ermette alle sgr non solo di promuovere o gestire fondi comuni
bensì anche altre attività quali: gestione portafogli, gestione
patrimoni altre sgr o sicav, fondi pensione, consulenza…
Esercizio dei servizi della SGR deve essere preventivamente
autorizzato da BI, i requisiti strutturali sono quasi uguali a quelli
della SIM>>differenza è capitale almeno 1mln€ e denominazione
sociale SGR.
Anche per SGR c’è albo.
Principi sono sempre quelli di trasparenza e correttezza; così come
i doveri verso clienti simili a SIM. Anche conflitti di interesse devono
essere rilevati dalle stesse SGR che possono però cmq effettuare
operazioni anche in quelle circostanze purchè garantiscano equo
trattamenti ai vari fondi.
Le regole organizzative sono improntate a informazione
tempestiva, controllo e stabilità dell sgr siano esse promotrici o
gestrici>>assicurata comunicazione tra loro e la banca depositaria.
Tra le regole prudenziali:
-in tema di partecipazioni>>possono assumere partecipazioni in
altre sim banche, escluse solo da società non finanziarie>>cmq
mai >50% del patrimonio;
-vigilanza prudenziale BI per fusione scissione sgr
Provvedimenti ingiuntii e cautelari oltre che procedure di
amministrazione e liquidazione come per le SIM.
3. Fondi comuni di investimento
Ciò che incide nello specifico sulla disciplina(in general dettata dal
tuf) sono:
-natura dei beni in cui è investibile patrimonio
-natura di fondo aperto(quote liberamente liquidabili) o
chiuso(quote liquidabili solo dopo certo periodo)>>incide anche su
disciplina delle quote di partecipazione
-condizione giuridica dei beni che materialmente appartengono ai
partecipanti>>ma patrimonio distinto da quello della società e dei
singoli partecipanti
Esecuzione operazioni, custodia strumenti o denaro del
fondo>>banca.
Ai partecipanti resta solo diritto di informativa sull’andamento e
diritto di liquidazione.
I regolamenti del fondo ed eventuali modifiche sono approvate da
banca d’italia.
Modello trilaterale>>società di gestione, banca depositaria,
partecipante>>disciplina dei fondi è sostanzialmente disciplina
delle relazioni tra questi 3 soggetti.
Istituzione fondo comune
SGR quando istituisce un fondo deve dettare un regolamento che
deve essere approvato dalla BI solo dopo può provvedere al
collocamento dei certificati di partecipazione seguendo regole per
offerta al pubblico di prodotti finanziari.
Regolamento deve indicare:
-denominazione e durata fondo
-modalità di partecipazione a fondo(estinzione, rimborso
liquidazione quote)
-organi competenti per scelta degli investimenti e criteri di
ripartizione di questi ultimi
-banca depositaria
-tipi di beni oggetto di investimento
-determinazione dei proventi e modalità di ripartizione
-spese a carico del fondo e a carico sgr
Gestione del fondo
Fondo comune è gestito salva diversa disposzione da SGR che l’ha
istituito; investe nei beni indicati dal regolamento e provvede a
tutte le attività di amministrazione + opportune per la
valorizzazione del fondo.
La società compie tali operazioni in nome proprio ed è intestataria
dei beni>>le azioni e i titoli di credito cui spettano
diritti>>esercitati dalla società gestrice(salvo patto contrario).
Necessità di diversificare investimenti pone divieto di assunzioni
partecipazioni rilevanti.
Per quanto concerne la titolarità delle azioni o titoli di credito>>nel
caso SGR promotrice mantenga diritti di voto dovrà essere
autorizzata da SGR gestore tramite delega>>resta resp. Solidale
tra le due sgr.
Banca depositaria
Per evitare frodi SGR deve depositare presso una banca le somme
e gli strumenti finanziari(resto può tenerlo). La banca ha un ruolo di
controllo sull’attività della SGR in particolare:
-accerta legittimità operazioni di rimborso ed emissione delle quote
nonché destinazione redditi del fondo
-accerta calcolo o vi provvede su incarico del valore delle quote
-accerta che nelle operazioni circa il fondo la controprestazione sia
ad essa rimessa nei termini d’uso
-esegue istruzioni SGR tranne che siano contrarie a legge,
regolamento o provvedimento
responsabilità della banca depositaria:
risponde nei confronti della sgr e dei partecipanti per ogni
pregiudizio causato dall’inadempimento degli obblighi>>resp.
Contrattuale; provare solo violazione obbligo non anche
colpa>>azione se promossa da SGR è per l’intero danno.
Diritti dei partecipanti
Con acquisto della quota di partecipazione si diviene
partecipanti>>diritto alla restituzione di una somma di danaro pari
alla frazione del valore del fondo rappresentata dalle proprie quote.
Partecipante non ha alcun diritto amministrativo, solo di
informazione>>ricevere gratis copia rendiconto e relazione
semestrale.
Le quote se non dematerializzate sono rappresentate da certificati
nominativi o al portatore>>titoli di credito.
Partecipanti non sono comproprietari del fondo ne
mandatari>>vantano solo un diritto di credito.
Qualificazione giuridica del fondo
Fino all’83 si era dibattuto della condizione
giuridica>>comproprietà ovvero proprietà della società>>legge
77/83 stabilito che si tratta di patrimonio autonomo e separato la
cui proprietà non spetta ad alcuno. Creditori non possono in alcun
modo aggredire quel patrimonio>>al max certificato di
partecipazione.
Tipologia dei fondi
Stabilite da regolamento del ministero dell’economia:
Fondi aperti(armonizzati e non):
caratterizzati dalla facoltà di entrata/uscita continua nel fondo;
versando quota corrispondente a valore fondo si può entrare
sempre.
La richiesta di rimborso va eseguita entro 15gg(1 mese per casi
eccezionali).
Per assicurare liquidità>>investimenti obbligatoriamente in
strumenti finanziari.
Armonizzati>>se investimento nei beni previsti dalle direttivi CEE
Fondi chiusi(con specifica disciplina dei mobiliari):
Né libertà di entrata ne di uscita>>regolamento stabilisce
ammontare che deve essere sottoscritto in 18mesi>>se
sottoscrizioni >o< SGR può modificare ammontare.
Rimborso è consentito solo a scadenza del fondo, mai superiore a
30 anni.
Fondo chiuso è tipologia obbligatoria quando fondo investa in:
-beni immobili diritti reali immobiliari
-crediti
-altri beni valutabili
-investito + del 10% strumenti finanziari non quotati(diversi da
sicav e SGR)
Questa forma visto il rischio se quota è inferiore a 25k
necessariamente le quote vanno quotate nei mercati.
Fondi immobiliari>>specifica disciplina frutto delle SCIP>>risorse
del fondo investite in beni immobili o società immobiliari. Possono
indebitarsi fino a 60% del loro valore.
Fondi riservati: sia aperti che chiusi riservata partecipazione a
investitori qualificati; pubblicità e gestione meno cautelativi.
Fondi garantiti: garantiscono restituzione del capitale investito o
rendimento minimo.
Fondi speculativi(hedge founds): investimenti in tutti i beni la cui
gestione può derogare alle norme prudenziali di contenimento e
frazionamento del rischio. Per loro natura rischiosa>>quota non
inferiore a 500k e non possono essere oggetto di offerta al
pubblico(non c’è + numero massimo di partecipanti) possono.
4. le società di investimento a capitale variabile SICAV
Le Sicav hanno forti analogie con fondi aperti; tuttavia sono SPA
con capitale variabile e questo dovrebbe distinguerle da
fondi>>detentore di azione sicav è socio.
Nella realtà le norme speciali dettate in tema patrimoniale
Sicav(tali da far dubitare di poterle ricondurre alla SPA codicistica)
e quelle sulla organizzazione(modalità gestorie tali di sottrarre ai
soci ogni effettiva ingerenza) fanno sì che i due istituti si
assomiglino molto.
Costituzione e statuto
La costituzione può avvenire solo previa autorizzazione BI; le
condizioni per cui è dovuta sono le medesime che per SIM e SGR;
deve avere oggetto esclusivo.
Alla costituzione è anche necessario il versamento integrale dei
conferimenti che non possono essere in natura, ad esclusione di
strumenti finanziari(sono l’oggetto della sicav). Le Sicav sono
iscritte all’albo tenuto dalla BI.
Lo statuto deve contenere le stesse indicazioni del regolamento dei
fondi: specificare i patrimoni destinati c.d. comparti che fanno
riferimento ciascuno ad un diverso tipo di investimento>>ad
ognuno azioni di categoria. Le modificazioni dello statuto devono
essere approvate da BI>>4 mesi silenzio assenso.
Il capitale sociale è sempre coincidente col Patrimonio Netto; la
nozione di capitale così intesa non permette di applicare alcuna
delle norme relative delle SPA codicistiche.
Le azioni non hanno valore nominale solo prezzo di emissione e
successivo valore di emissione e rimborso determinato
settimanalmente. Anche per le azioni non vale la nozione
codicistica standard>>azioni possono essere nominative o al
portatore ma se al portatore esse attribuiscono un solo voto per
ogni socio indipendentemente dal numero.
Se le azioni nominative valgono le regole per cui sono richiesti
requisiti di onorabilità a chi detenga +5% delle azioni nominative
se previsto un limite di emissione alla nominative altrimenti se non
v’è limite minor soglia tra 20k azioni e 10%.
Dalle azioni sono escluse l’applicazione di creazione azioni di
diversa categoria ovvero di assemblee speciali>>comparti
funzionano come nei fondi>>socio di un comparto è totalmente
estraneo al socio di altro comparto.
La SICAV non può detenere azioni proprie nemmeno a seguito di
fusione e non può emettere azioni di risparmio, obbligazioni ne
azioni correlata all’attività sociale in un certo settore.
Assemblea dei soci
Essendo prevedibile assenteismo>>no quorum in Ass.ordinaria;
per la straordinaria di 2 convocazione è previsto obbligo di
pubblicare convocazione 30gg prima sui quotidiani riportanti i
valori del patrimonio e delle azioni. Quorum costitutivo è previsto
solo in AS in prima convocazione.
Voto per corrispondenza>>ammesso dallo statuto: convocazione
deve contenere per esteso deliberazione, se deliberazione cambia i
voti per corrispondenza si computano cmq per quorum
costitutivo>>evitare manipolazioni in tali casi deve essere
pubblicata nuova deliberazione e socio per corrispndeza può entro
10gg dalla pubblicazione decidere se astenersi, votare pro o
contro.
Gestione del patrimonio
Quando l’investimento patrimoniale ricada su strumenti finanziari
ricompresi nelle direttive CEE>>Sicav armonizzata o OICVM. In
ogni caso patrimonio non è investibile in beni immobili, diritti reali
immobiliari, crediti e titoli rappresentativi di crediti>>necessaria
forma chiusa.
Sicav può delegare gestione patrimonio a SGR>>delega non
esonera sicav da responsabilità, deve essere sempre revocabile e
non può precludere all sicav interventi sugli stessi mercati.
Necessaria banca depositaria con medesime funzioni che nel fondo.
Identiche anche regole di contabilizzazione dell’attività.
Ad oggi le trasformazioni consentite sono quelle omogenee, cioè di
Sicav in altra sicav, e quelle tra sicav e SGR. Le delibere su queste
operazioni sono depositabili per l’iscrizione a registro solo dopo
autorizzazione banca d’italia.
Le cause di scioglimento sono le medesime dell’SPA>>qella sulla
riduzione del capitale sotto il minimo e sostituita a quella per il
minimo costitutivo per le Sicav da reintegrare entro
60gg>>termine sospeso in caso di fusione/sicissione.
Crisi sicav è sottoposta a stesse norme crisi SGR.
6 Fondi pensione: fondi chiusi e fondi aperti
Raccolgono il risparmio previdenziale dei lavoratori>>gestiscono le
risorse in vista del pagamento a favore dei lavoratori aderenti al
fondo di trattamenti previdenziali, rendite o capitali.
Fondi pensione>>hanno funzione previdenziale anche se
sostanzialmente l’attività di investimento è tale da assimilarli a
investitori istituzionali.
Fondi pensione chiusi: riservati a particolare categoria di lavoratori
individuati secondo criteri di appartenenza a categorie omogenee,
in particolare riservati a:
-lavoratori dipendenti
-raggruppamenti di lavoratori autonomi
-raggruppamenti di soci lavoratori di coop
Possono essere previsti da:
-contratti collettivi
-accordi fra lavoratori autonomi promossi da sindacati o
associazioni di rilievo
Fondi pensione aperti: nascono per iniziativa di soggetti promotori.
Sui fondi pensionistici insiste vigilanza COVIP>>non autorità
indipendente in quanto potere di indirizzo a min. del lavoro.
Fondi pensione chiusi
Sono costituiti da associazione di diritto privato non riconosciuta,
l’associazione può effettuare raccolta e gestione del risparmio dei
lavoratori solo previa autorizz. COVIP.
Gestione
Fondo a prestazione definita: è predeterminata la somma o rendita
che verrà corrisposta; l’attività in questo caso è tipicamente
assicurativa>>fondo si limita a stipulare contratti assicurativi e non
fa alcun attività di investimento mobiliare.
Fondo a contribuzione definita: l’entità della prestazione
previdenziale è determinata dai risultati di gestione; il fondo non
può effettuare gestione diretta deve affidarla a SGR, SIM banca,
assicurazione. I rapporti dei lavoratori sorgono solo nei confronti
del fondo mai con gestore o banca depositaria. Al fondo resta cmq
potere di asset allocation>>criteri generali.
Titolarità dei beni: per legge la titolarità del diritto di voto compete
sempre al fondo salvo patti contrari. Nel caso sia affidato al gestore
anche diritto di voto esso deve attenersi a istruzioni scritte date per
ogni singola assemblea.
Vigilanza su fondi e gestori
COVIP, Min lavoro, e controlli dei vari gestori.
Fondi aperti
Possono essere istituiti previ autorizzazione COVIP da soggetti con
cui è possibile stabilire convezioni per gestione>>banche
assicurazioni SGR e SIM.
Possono essere sia a prestazione che contribuzione definita.
La quota acquisita è uno prodotto finanziario ma non anche uno
strumento.
Capitolo VI
La disciplina dei mercati
Mercati organizzati
Mercati per individuare le org che prestano una serie di servizi
diretti a ridurre i costi di transazione che si incontrano nella
negoziazioni degli SF.
Mercati : reg e non reg
Il mercati reg è sottoposto a uno statuto speciale;
Nei mercati privati reg l’organizzazione e la prestazione dei servizi
è un’attività di impresa, sia pure sottoposta a disciplina speciale
(mercati mobiliari anglosassoni).
Nei mercati pubblici l’organizzazione e la prestazione dei servizi
costituiscono l’espletamento di un pubblico servizio (mercati mob
francesi e di paesi dell’Europa continentale). Nasce per autonomia
privata.
E’ stato sostituito per un modello mrk-impresa, creato per
l’iniziativa dell’autonomia privata, ma sottoposto ad autorizzazione
e controllo pubblici, ossia per un mrk reg.
Ha anche consentito la presenza di mrk non regolamentati.
La def usata dal ns legislatore per individuare il mrk-impresa non
coincide con quella comunitaria.
L’art. 1, 1° comma Direttiva 22/93 fornisce ai fini del mutuo
riconoscimento una nozione di mrk reg comprensiva anche dei mrk
pubblici.
Essa attribuisce il mutuo riconoscimento ai “mrk reg”,
considerando “reg” un qualunque mrk
che sia iscritto nell’elenco dei mrk reg;
che funzioni regolarmente;
che sia caratterizzato dal fatto che le disposizioni,
elaborate o approvate dalle autorità competenti,
definiscono le cond di funzionamento del mrk e di accesso
allo stesso;
che prescriva il rispetto di tutti gli obblighi di trasparenza
previsti dalla direttiva stessa.
Nell’ambito di questa nozione, rientrano anche i mrk pubblici.
Autorizzazione all’org e gest
L’art. 46, 1° D.Lgs. 415/96 afferma che “l’attività di organizzazione
e gestione di mrk reg di SF ha carattere di impresa”.
La società che intenda organizzare e gestire un mrk reg di SF deve
prevedere un programma per la propria attività; programma che
costituisce il contenuto del Reg del mrk.
Il Reg del mrk deve essere deliberato dall’assemblea ordinaria della
società di gestione e reso pubblico.
Le modificazioni del Reg del mrk debbono essere approvate dalla
Consob.
Ogni mrk ha un suo reg e ad ogni reg corrisponde un mrk.
All’interno di uno stesso mrk è possibile individuare una pluralità di
comparti che si caratterizzano:
• per i titoli oggetti di negoziazione;
• per i contratti che negli stessi si possono concludere;
• per le particolarità tecniche delle contrattazioni
Soc di gest del mrk
La Soc di gest del mrk deve avere forma SpA, anche senza scopo di
lucro;
deve avere un K versato ed esistente non inf a 5M di € (art. 4 RM);
Il Mef ha individuato i req di prof dei quali debbono essere in
possesso i soggetti che svolgono fz di amm, direzione e controllo
della società.
I requisiti di onorabilità debbono essere posseduti non solo dagli
esponenti aziendali ma anche dai soci che detengano una partecip
sup al 5% del K rappresentato da az con diritto di voto.
Il socio non onorabile non può esercitare il dir di voto.
Le soc di gestione del mrk sono sottoposte a revisione contabile.
Attività
La soc di gestione di un mrk reg è libera di esercitare o non
esercitare le att connesse e strumentali ma deve necessariamente
svolgere un’altra serie di att, ritenute dalla legge essenziali x
l’organizzaz e il retto funzionamento del mrk.
Essa deve (cfr. art. 64, Tuf 58/98)
• predisporre le strutture, fornire i servizi di mrk e
determinare i corrispettivi ad essa dovuti dagli int e dagli
emittenti;
• adottare tutti gli atti necessari per il buon funzionamento
del mrk e verificare il rispetto del reg da parte degli int e
degli emittenti;
• disporre l’ammissione, l’esclusione e la sospensione degli
SF e degli op dalle negoziazioni;
• comunicare alla Consob le violazioni del reg del mrk,
segnalando le iniziative per la loro eliminazione.
Svolge importanti funzioni di vigilanza, dovendo assicurare il
rispetto del Regolamento che deve garantire
• la trasparenza del mrk,
• l’ordinato svolgimento delle negoziazioni
• e la tutela degli investitori.
Il prospetto di quotazione
L’ammissione alla quotazione di uno SF su un mrk reg deve essere
preceduta dalla pubblicazione di un “prospetto di quotazione”.
La pubblicazione di un prospetto di quotazione è richiesta anche
nell’hp in cui i titoli siano già sufficientemente diffusi presso il
pubblico.
A norma dell’art. 52 RE alla società di gestione del mrk viene
inoltrato sia la domanda di ammissione alla quotazione di SF gli
emittenti che trasmettono alla Consob sia la domanda di
autorizzazione alla pubblicazione del prospetto di quotazione”.
Il prospetto ha un contenuto sostanzialmente coincidente con
quello previsto per la sollecitazione all’I.
Il prospetto deve essere pubblicato “il giorno prima dell’inizio delle
neg o nel caso di soll 6 gg prima della chiusura dell’offerta”:
a) mediante la messa a disposizione presso la società di
gestione del mrk e presso la sede dell’emittente
b) contestuale trasmissione alla Consob di copia del prospetto
c) mediante l’inserimento in 1 o + giornali
Nell’hp in cui l’emittente intenda sollecitare il pubblico risparmio
per creare il flottante richiesto per l’ammissione alla quotazione, il
prospetto di quotazione vale anche come PI per la sollecitaz.
L’emittente che chiede l’ammissione a quotazione può evitare di
redigere e pubblicare il prospetto di quotazione nell’hp in cui nei 12
mesi precedenti la domanda abbia pubblicato o un PI diretto alla
soll all’I o un prospetto di quotazione in altro mrk reg, avente ad
oggetto gli stessi SF dei quali si chiede la quotazione.
Vigilanza sul mrk e sulla soc di gestione
La Consob ha funzioni di vigilanza sui mrk reg e sulla società di
gestione del mrk.
A norma dell’art. 74 Tuf, “la Consob vigila sui mrk reg al fine di
assicurare la trasparenza, l’ordinamento svolgimento delle
negoziazioni e la tutela degli investitori”, ossia per gli stessi fini ai
quali è indirizzata l’attività di vigilanza della società di gestione.
La Consob “in caso di necessità e urgenza” deve adottare “i
provvedimenti necessari, anche sostituendosi alla società di
gestione” (art. 74, 3° comma Tuf).
La società di gestione è sottoposta alla vigilanza della Consob.
La Consob può chiedere la comunicazione anche periodica di dati,
notizie e documenti e può eseguire ispezioni; ha dunque poteri di
vigilanza informativa ed ispettiva sulla società di gestione.
Art 75, 1° comma TU: In caso di gravi irregolarità nella gestione dei
mrk” il Mef, su proposta della Consob, dispone lo scioglimento degli
organi amministrativi e di controllo della società di gestione e
provvede alla nomina di un commissario al quale vengono attribuiti
i poteri dell’organo amm sciolto (mentre non viene nominato un
organo di controllo).
Il commis dura in carica fino alla ricostituzione degli organi della
società ed opera secondo le direttive e sotto il controllo Consob.
Lo scioglimento degli organi gestori e di controllo della società di
gestione e la nomina del commissario non incidono sulla sorte del
mrk, riducendosi a vicenda interni alla società.
Nell’hp in cui queste irregolarità siano di “eccezionale gravità” il
Mef può revocare l’autorizzazione ad esercitare il mrk e la Consob
può “disporre il trasferimento temporaneo della gestione del mrk
ad altra società di gestione”.
La società di gestione deve provvedere entro 3 mesi dalla revoca, o
alla modificazione del proprio oggetto sociale o a deliberare il
proprio scioglimento; in mancanza è lo stesso Mef che può disporre
lo scioglimento della società e provvedere alla nomina dei
liquidatori. La soc di gest di un mrk reg è sottoposta alle procedure
concorsuali.
6. Organismi di liquid e compensazione e garanzia delle op
I servizi di compensazione e liquidazione delle op sono essenziali
per il corretto funzionamento di un mrk reg:
- il 1° consiste nella compensazione, fra tutti gli operatori del
mrk, delle posizioni che gli stessi hanno assunto, con rif ad un
determinato titolo, nei cfr di tutti gli altri operatori;
- il 2° consiste nell’esecuzione dei contratti stipulati, ossia nella
consegna dei titoli venduti e nel pagamento del p da parte del
compratore.
Il TU detta alcune regole generali in tema sia
di compensazione e liquidazione delle op concluse sui mrk
reg
di garanzia del buon esito delle stesse.
Queste regole si differenziano a seconda che le operazioni abbiano
ad oggetto SF non derivati o SF derivati.
Nell’ambito delle op aventi per oggetto gli SF non derivati è
necessario distinguere la liquidazione su base lorda dalla
compensazione e liquidazione delle operazioni su base netta.
Nella 1a hp alla liquidazione non si accompagna alcuna
compensazione;
Nella 2a la liquid (o “regolamento”) concerne solo i saldi netti.
Il TU stabilisce che il “funzionamento” di entrambi i sistemi sia
disciplinato dalla BdI d’intesa con la Consob”.
Il provvedimento 8/9/2000 della BdI ha disciplinato le modalità di
svolgimento di tali servizi, stabilendo:
quali sono i soggetti ammessi al relativo esercizio
quali siano le op legate alla liquidazione e alla
compensazione
Lo stesso provvedimento ha precisato che la BdI è il “gestore del
servizio” per quanto concerne quello su base netta.
art 69, 1° TU: i 2 servizi, esclusa la fase di regolamento finale del
contante, sono gestiti da una società autorizzata dalla BdI, d’intesa
con la Consob.
Per quanto concerne la garanzia di puntuale esecuzione dei
contratti, il TU prevede che “la BdI, d’intesa con la Consob, possono
disciplinare l’istituzione e il funzionamento di sistemi finalizzati a
garantire il buon fine delle op aventi ad oggetto SF non derivati
effettuate nei mrk reg” anche emanando disposizioni concernenti la
costituzione e l’amministrazione di fondi di garanzia alimentati da
versamenti effettuati dai partecipanti. Queste 2 funzioni sono
svolte nel ns sistema fin dalla CCG.
Per quanto concerne le op aventi ad oggetto SD, il TU stabilisce che
“la BdI, d’intesa con la Consob, può disciplinare il funzionamento di
sistemi di compensazione e di garanzia”, precisando che tali
sistemi debbono prevedere “l’obbligo dei partecipanti al sistema di
effettuare versamenti di margini di garanzia” e che gli organismi
che gestiscono” tali sistemi di compensazione e garanzia
“assumono in proprio le posizioni contrattuali da regolare”.
La capacità di far fronte a tali obblighi è assicurata dal versamento
dei margini di garanzia” che ciascun operatore aderente al sistema
deve effettuare nel momento in cui compie un’operazione su SD.
Gli organismi che gestiscono i sistemi di garanzia dei contratti su
SF derivati e non sono sottoposti alla vigilanza della BdI e della
Consob.
“In caso di necessità e urgenza la BdI adotta i provvedimenti idonei
a consentire la tempestiva chiusura della liquidazione, anche
sostituendosi ai gestori”.
7. Gestione accentrata dei SF
Nel ns ord tale funzione fu affidata con la legge 289/1986 alla
“Monte Titoli SpA”, per i titoli ≠ da quelli di Stato, e alla BdI, per
quanto concerne i titoli di Stato.
Art. 80, 1° comma TU precisa che “l’attività di gestione accentrata
di SF ha carattere di impresa ed è esercitata nella forma di SpA,
anche senza scopo di lucro”.
3°: La Consob, d'intesa con la BdI, determina con regolamento il K
minimo della società e le attività connesse e strumentali.
4 e 6: Il Mef, sentite la BdI e la Consob, determina con regol i
requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti che svolgono
funzioni di amm, direzione e controllo nella società e i requisiti di
onorabilità dei soci che detengono una partecip rilevante
80, 9: La Consob, d'intesa con la Bdi, autorizza la società
all'esercizio dell'attività di gestione accentrata di SF quando
sussistono i predetti requisiti e il sistema di gestione accentrata sia
conforme al regolamento.
Art 82: vigilanza
1) La Consob e la BdI vigilano sulle società di gest accentrata
al fine di assicurare la trasp, l'ordinata prestazione dei
servizi e la tutela degli investitori.
Possono chiedere alle società la comunicazione anche periodica di
dati, notizie, atti e doc, nonché eseguire ispezioni e richiedere
l'esibizione di doc e il compimento degli atti ritenuti necessari,
indicandone modalità e termini.
Art. 83 (Crisi delle società di gest accentrata)
1. In caso di accertate gravi irregolarità, il Mef, su proposta
della Consob o della Bdi, può disporre lo scioglimento degli
organi amm delle società di gestione accentrata, con
decreto pubblicato nella GU. Con tale decreto sono
nominati 1 o + commissari straordinari per l'amm della
società e sono determinate le indennità spettanti ai
commissari, a carico della società stessa.
2. e in caso di insolvenza ne dispone la liquidazione coatta
amministrativa con esclusione del fallimento
Gli SF vengono depositati presso uno dei soggetti ammessi al
sistema (banche, imprese di I, sgr) con l’autorizzazione a
subdepositare gli stessi presso la società di gestione accentrata e
gli strumenti immessi nel sist non passano in proprietà della società
di gest.
La società di gest accentrata accende, per ogni emittente i cui titoli
siano immessi nel sistema, un conto ed accende per ogni interm
ammesso al sistema un conto x i tit di sua proprietà e per quelli di
proprietà di terzi e depositati presso lo stesso.
Il depositante, tramite il depositario, trasmette alla società di gest
accentrata le disposizioni per l’annotazione delle operazioni che lo
stesso ha effettuato sui titoli immessi nel deposito.
Il depositario deve trasferire la qtà di titoli compravenduti dal conto
dell’alienante a quello dell’acquirente, che potrà essere sia un
cliente dello stesso intermediario o anche cliente di un diverso
intermediario.
La disciplina generale dettata per la gest accentrata degli SF vale
anche per gli SF de materializzati.
Gli SF quotati non possono essere mai rappresentati da tit.
Per ciascuna emissione di SF soggetti a dematerializzazione deve
essere scelta un’unica società di gestione accentrata; presso la
stessa ogni int accende un conto, il trasferimento degli SF
dematerializzati, avviene ad opera dell’int, attraverso il
“trasferimento”, dal conto dell’alienante a quello dell’acquirente,
dell’annotazione dei titoli trasferiti.
Mrk non reg
L'ord vigente prima della riforma del 1996 non consentiva
all'autonomia privata la creazione di mrk organizzati per la neg
degli SF.
Art. 78 (Scambi organizzati di SF)
1. La Consob può richiedere agli organizzatori, agli emittenti e
agli operatori dati, notizie e documenti sugli scambi
organizzati di SF.
2. Ai fini della tutela investitori, la Consob può:
a) stabilire le modalità, i termini e le condizioni dell'inform del
pubblico riguardante gli scambi;
b) sospendere e, nei casi più gravi, vietare gli scambi quando
ciò sia necessario per evitare gravi pregiudizi alla tutela
degli investitori.
per sistema di scambi organizzati» (SSO) si intende «un insieme di
regole e di strutture, anche automatizzate, che consente in via
continuativa o periodica
a) di raccogliere e diffondere PDN di SF;
b) di fare incontrare dette proposte in modo da determinare la
conclusione dei contratti».
Nell'ambito poi dei SSO è necessario distinguere:
i sistemi «multilaterali» ossia sistemi «nei quali opera una
molteplicità di operatori in diretta concorrenza tra loro» e
i sistemi «bilaterali» in cui «un singolo operatore espone le
proprie proposte che possano essere accettate dagli altri
operatori».
Gli organizzatori devono comunicare alla Consob le regole di
funzionamento del sistema, con particolare rif a quelle che
presiedono al processo di informazione dei prezzi;
devono indicare le strutture utilizzate, gli operatori partecipanti al
sistema e gli SF trattati;
devono assicurare la registrazione delle op concluse e la
trasparenza della formazione dei prezzi, secondo regole +
stringenti quando l’accesso al mrk non sia riservato ad investitori
istituzionali.
I poteri informativi e inibitori attribuiti in via esclusiva alla Consob
per la generalità degli scambi organizzati di SF sono riservati
al Mef quando riguardino scambi all’ingrosso di titoli di
Stato» e
alla Consob, sentita la BdI, quando riguardino titoli di Stato
e di SD.
art 79 TU si occupa degli scambi organizzati di fondi interbancari
stabilendo che la BdI vigila sull’efficienza e sul buon funzionamento
degli stessi e precisando che ai medesimi nn si applicano le norme
dettate per gli scambi organizzati di SF.
Per i fondi interbancari si intendono i fondi (depositi), normalmente
a breve, che le banche si scambiano fra di loro: scambi che
avvengono sul mrk monetario e che costituiscono SF solo nell’hp in
cui siano rappresentati da tit.
Mrk reg italiani
a) la Borsa;
b) il Mercato Expandi;
c) il MTAX;
d) IDEM;
e) il Mercato all'ingrosso dei titoli di Stato (MTS);
f) il Mrk all'ingrosso delle obblig non governative e dei titoli
emessi da organismi internazionali partecipati da Stati;
g) il Mercato TLX.
Principali regole comuni:
L'ammissione alla quotazione avviene su domanda dell'emittente.
Il Regol prevede cond di ammissione riferite sia al tipo di SF per il
quale si chiede l'ammissione alla neg sia all'emittente.
x essere ammessi alla quotazione «gli SF devono essere emessi nel
rispetto delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposiz
applicabile» ma «devono anche poter essere oggetto del servizio di
liquidazione e compensazione e «liberamente trasferibili».
Il Reg all’art. 2.2.2 indica le cond di ammissione x ciascuna
categoria di titoli.
Il Reg di Borsa prevede anche che l'emittente, che non ha altri titoli
quotati al mrk ufficiale di Borsa e che chiede l'ammissione alla
quotazione di azioni, warrant o quote di fondi chiusi, sia assistito da
uno sponsor (banca, impresa di I); non solo, ma in alcune hp si
chiede che venga nominato uno specialista.
I requisiti che debbono presentare gli emittenti variano con variare
del titolo del quale si chiede l'ammissione a quotazione.
L'ammissione alle neg può essere sospesa o revocata.
La sospensione ha durata max di 18 mesi e «decorso tale termine
senza che siano venuti meno i motivi che l'hanno giustificata, Borsa
italiana S.p.A. provvede alla revoca dell'ammissione».
L'esclusione dalle neg può avvenire anche su richiesta
dell'emittente (delisting).
Il Reg della Borsa all’art 2.6 impone agli emittenti:
di portare a conoscenza di Borsa italiana, almeno 15 minuti
prima dell'invio alle agenzie di stampa, qualsiasi
comunicato concernente notizie idonee, se rese pubbliche,
ad influenzare sensibilmente il p degli strumenti quotati,
che l’emittente intenda diramare durante l'orario di
svolgimento delle contrattazioni in borsa;
di trasmettere senza indugio a Borsa italiana le
comunicazioni delle partecipazioni rilevanti ricevute dai
soci del medesimo emittente;
di inviare a Borsa italiana copia dei comunicati inerenti SF
quotati per i quali le vigenti leggi o le delibere emanate
dalla Consob prevedono la pubblicazione su quotidiani;
di comunicare a Borsa italiana ogni variazione
dell'ammontare e della composizione del proprio CS e di
comunicare tutte le info che la stessa ritenga utili di volta in
volta o in via gen, al fine del buon funzionamento del mrk.
Il Reg prevede anche sanzioni private infatti Borsa italiana, «tenuto
conto della gravità della violazione e dell'eventuale recidiva», può
inviare agli emittenti che non osservano i doveri di comportamento
cui sono tenuti, o
un «richiamo scritto in forma privata» o
un «richiamo scritto in forma pubblica» o
comminare «una sanzione pecuniaria da 500 a 100.000€.
10. Org di compensazione e liquidazione
Per quanto concerne la compensazione, la liq e la garanzia delle
neg che si svolgono sui mrk reg, è necessario tenere distinte le op
su SF non derivati da quelle su SD e
per quanto concerne la liquidazione, ossia il regolamento delle op,
è necessario distinguere fra le prestazioni che hanno ad oggetto la
consegna di strumenti e quelle che si risolvono in una dazione di
danaro.
per i titoli di Stato il TU prevede una disciplina diversa da quella
generalmente applicabile alla gestione accentrata;
fino al 2000 la gestione accentrata della generalità degli SF era
affidata a Monte Titoli SpA, mentre quella dei titoli di Stato era
svolta dal Servizio di gestione centralizzata dei titoli di Stato della
Banca d’Italia.
Con decreto 143/2000, il Ministro dell'economia ha stabilito che la
gestione dei titoli di Stato sarebbe stata affidata, sulla base di una
specifica convenzione ad una società di gestione accentrata;
società individuata poi nella Monte Titoli S.p.A.
Quindi la Monte Titoli S.p.A. svolge oggi tale servizio per tutti gli SF
di diritto italiano.
La Monte Titoli S.p.A. è una società per azioni che ha per oggetto
esclusivo «lo svolgimento di servizi intesi a razionalizzare la
custodia e la negoziazione dei valori mobiliari, in particolare
attraverso la gestione dei sistemi di amministrazione accentrata in
base al criterio di fungibilità dei valori stessi».
La cui proprietà è pressoché integralmente detenuta da Borsa
italiana S.p.A.
Dopo l'entrata in vigore del TU, non ha + il monopolio della
gestione accentrata, pur essendo di fatto l’unico soggetto che la
svolge per la generalità degli SF.
La liquidazione delle op su SF non derivati, avviene attraverso
compensazione: tutte le posizioni creditorie e debitorie in SF e
somme di danaro sono oggetto di compensazione.
Nel nostro sistema i servizi di liquidazione per gli strumenti non
derivati vengono svolti da Monte Titoli S.p.A.
Per effetto della compensazione di tutte le situazioni attive esistenti
nei cfr di tutti gli altri operatori, ciascun intermediario risulterà
titolare di un saldo, attivo o passivo, nei cfr dell'insieme degli altri
operatori, in danaro e/o in titoli.
I saldi, passivi o attivi, in SF vengono imputati ai conti che ciascun
intermediario intrattiene; e ciascun intermediario deve consegnare
a ciascuno degli altri operatori i titoli dei quali risulti debitore.
Ogni intermediario risulterà anche creditore o debitore di una
somma di danaro e il relativo saldo, attivo o passivo, gli verrà
addebitato o accreditato tramite una banca partecipante al sistema
dei pagamenti interbancari.
Diverso è il sistema di liquidazione delle op aventi per oggetto SF
derivati; le posizioni contrattuali degli operatori vengono assunte in
proprio dall’organismo di garanzia (CCG SpA) e quindi anche il
riscontro, la compensazione e la liquidazione delle op vengono
effettuate dalla CCG SpA.
L'adempimento puntuale delle obbligazioni, in titoli o in danaro,
una volta effettuate le op di compensazione o liquidazione,
costituisce condizione necessaria del buon funzionamento di un
mrk reg.
Nel ns sistema questa funzione è svolta dalla "Cassa di
compensazione e garanzia S.p.A.” (il cui controllo è detenuto da
Borsa italiana S.p.A.); essa non gode + del monopolio che, di tale
funzione, sembrava attribuirle la legge n. 1 del 1991; legge sulla
base della quale venne costituita nel 1992.
2 sono i modelli di garanzia adottati dalla CCG:
la costituzione e gestione da parte della Cassa di un fondo
di garanzia, di natura mutualistica, costituito con gli apporti
degli intermediari;
l'assunzione da parte della Cassa del ruolo di controparte,
nei singoli rapporti, di ciascuno degli intermediari con
sostituzione della stessa nelle posizioni «debitorie» nei loro
confronti.
Il 1° modello può essere adottato solo per le op in SF non derivati, il
2° può essere adottato anche per SD ed è l'unico consentito per le
op in SF derivati.
Nell'attuazione del 1° modello, la CCG si limita a gestire le risorse
del «Fondo di garanzia della liquidazione», che garantisce il
buon fine della esecuzione dei contratti in caso di insolvenza
di controparte, e
del «Fondo di garanzia dei contratti», che garantisce il buon
esito dei contratti che scadono dopo la manifestazione
dell'insolvenza.
I Fondi costituiscono patrimonio separato nei cfr del patrimonio
della soc di gestione del mrk e sono gestiti dalla CCG in cond di
separatezza patrimoniale.
La Cassa non risponde nei cfr dei creditori dell'operatore
insolvente, ma effettua il pagamento degli importi indicati,
utilizzando in 1° luogo il margine versato dall'insolvente e, in caso
di insufficienza di questo, i margini versati dagli altri partecipanti
alle neg in misura proporzionale alla quota % del margine versato
da ciascuno sul complessivo ammontare del Fondo.
Per i sistemi di liquidazione e garanzia i contratti su SD, per i quali
la liquidazione si risolve normalmente senza il trasferimento di SF e
con la dazione di una somma di danaro; sistema oggi utilizzato -
anche per gli strumenti non derivati.
Per questi contratti la CCG diventa controparte di ciascuno dei
contraenti del contratto uniforme su SF negoziati sui mrk dei
derivati, esonerando così parte di questi contratti dal rischio di
insolvenza di controparte.
+ esattamente l'operatore (aderente diretto) deve versare presso
la Cassa il MI prima dell'apertura delle neg del giorno successivo a
quello nel quale sono stati conclusi i contratti, in misura correlata
alle op concluse nella giornata precedente e deve, altresì, versare i
margini di variazione e aggiunti che rendano necessari in fz
dell'avvenuto accrescimento del rischio dovuto a mutamenti non
favorevoli dei prezzi.
11. Insider trading
L’art 114 del TU stabilisce che gli emittenti quotati e i soggetti che
li controllano comunicano al pubblico, senza indugio le informazioni
privilegiate che riguardano gli emittenti e le società controllate e a
norma dell’art 181 del TU per informazione privilegiata s’intende
un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica,
concernente direttamente o indirettamente, uno o + emittenti o
uno o + SF, ma che se resa pubblica, potrebbe influire in modo
sensibile sui prezzi degli SF».
Un’ info si ritiene di carattere preciso se:
a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente
o che si possa ragionevolmente prevedere che
verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che
si possa ragionevolmente prevedere che si
verificherà;
b) è sufficientemente specifica da consentire di trarre
conclusioni sul possibile effetto del complesso di
circostanze o dell’evento sui prezzi degli SF.
L’obbligo di comunicazioni di info privilegiate si aggiunge all’info su
tutta un’altra serie di eventi, riguardante l’emittente quotato che
costituiscono l’informazione societaria ordinaria.
A norma degli artt. 66 ss RE si considerano «eventi rilevanti», e
quindi da rendere pubblici:
le delibere del Cda che approvano il progetto di bilancio, la
proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato e
la relazione semestrale e trimestrale;
la presentazione di istanze e l'emanazione di provvedimenti di
assoggettamento a procedure concorsuali;
le decisioni degli organi sociali aventi per oggetto le op sul
capitale, l’emissione di obbligazioni, la fusione e la scissione,
l'acquisto e l'autorizzazione ad effettuare op sulle proprie
azioni, la modificazione dei diritti delle categorie speciali di
azioni e lo scioglimento della società nonché le op con parti
correlate.
Ma possono essere rilevanti anche eventi diversi da quelli indicati
dal Regolamento della Consob.
118-bis: Le informazioni sono rese pubbliche attraverso un
comunicato dell'emittente:
a) trasmesso alla società di gestione del mercato, che deve
metterlo immediatamente a disposizione del pubblico;
b) inviato a cura dello stesso emittente ad almeno 2 agenzie
di stampa e
c) contemporaneamente trasmesso alla Consob.
La società di gestione del mercato può stabilire il contenuto minimo
dei comunicati e le modalità per la diffusione dei comunicati al
mercato.
Il comunicato, in ogni caso, deve contenere «gli el essenziali del
fatto in forma idonea a consentire una valutazione completa e
corretta degli effetti che esso può produrre sul prezzo degli SF».
A tal fine la Consob può imporre il contenuto del comunicato
destinato al pubblico.
114, 6° comma: Gli amm della società emittente possono opporsi
alla divulgazione di notizie relative a qualcuno degli eventi
rilevanti, assumendo che tale divulgazione arreca «grave danno
alla società»; l'opposizione comporta l'automatica sospensione
della comunicazione dell'info al pubblico e la Consob, entro 7 gg
può escludere «anche parzialmente o temporaneamente» la
divulgazione dell'info stessa, «sempre che ciò non possa indurre in
errore il pubblico su fatti e circostanze essenziali».
L'interesse sociale cede all'interesse generale.
A norma dell’art 187-bis TU è punito «con la reclusione da 1 a 6
anni e con la multa da 20000 a 3M di € chiunque essendo in
possesso di info privilegiate, in ragione della partecipazione al
capitale di una società, ovvero dell'esercizio di una funzione, anche
pubblica, di una prof o di un ufficio:
a) acquista, vende o compie altre op, anche per interposta
persona, su SF avvalendosi delle informazioni medesime;
b) comunica tali info ad altri, al di fuori del normale esercizio
del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio;
c) raccomanda o induce altri, sulla base di esse, al
compimento di taluna delle op indicate nella lettera a).
Ma il divieto concerne anche la comunicazione a terzi (tipping)
della notizia, a meno che tale comunicazione non sia dovuta o cmq
giustificata, ed anche al tippee è vietato effettuare acquisti o
vendite o comunicare a terzi la notizia riservata.
L'info deve essere un'info «di carattere preciso»; può concernere
sia l'emittente sia i titoli e non deve necessariamente riguardare le
cond economiche e fin; ciò che importa è che sia price sensitive,
ossia che, se resa pubblica, sarebbe idonea a influenzare il prezzo
dei titoli.
L'insider è punito indipendentemente dal fatto che le op vietate, e
dallo stesso compiute, abbiano effettivamente inciso sul prezzo dei
titoli; siamo infatti in presenza di un reato di pericolo.
Per quanto riguarda la manipolazione del mrk (aggiotaggio su SF)
l’art 185 del TU ha stabilito che:
1) “chiunque diffonde notizie false o pone in essere op
simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare
una sensibile alterazione del prezzo di SF, è punito con la
reclusione da 1 a 6 anni e con una multa da 20000 € a 5M».
Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore
importo di 10 volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato
quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità
personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto
conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata
nel m