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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Claudio D’Auria [email protected]

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE

Claudio D’Auria [email protected]

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE

Le prescrizioni regolamentari LCR NSFR

Obblighi di comunicazione e reporting Impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

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Agenda

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Le prescrizioni regolamentari

LIQUIDITY COVERAGE RATIO mira ad assicurare che una banca mantenga un

livello adeguato di attività liquide di elevata qualità non vincolate che possano essere convertite in

contanti per soddisfare il suo fabbisogno di liquidità nell’arco di 30 giorni di calendario in uno scenario

di stress di liquidità particolarmente acuto specificato dalle Autorità di vigilanza

NET STABLE FUNDING RATIO mira a ridurre il rischio di funding a più lungo

termine richiedendo alle banche di finanziarie la loro attività attingendo a fonti di

approvvigionamento sufficientemente stabili, al fine di attenuare il rischio di tensioni future sul

fronte della raccolta.

LCR

NSFR

Liquidity mgmt

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

Art 4 Reg. UE n. 2015/61

𝑳𝑪𝑹 =𝑹𝒊𝒔𝒆𝒓𝒗𝒂 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à

𝒅𝒆𝒇𝒍𝒖𝒔𝒔𝒊 𝒏𝒆𝒕𝒕𝒊 𝒅𝒊 𝒍𝒊𝒒𝒖𝒊𝒅𝒊𝒕à 𝒊𝒏 𝒖𝒏 𝒑𝒆𝒓𝒊𝒐𝒅𝒐 𝒅𝒊 𝒔𝒕𝒓𝒆𝒔𝒔 𝒅𝒊 𝟑𝟎 𝒈𝒈 ≥ 𝟏𝟎𝟎%

Lo scenario di stress (art. 5 Reg 2015/61) simula la combinazione di uno shock idiosincratico e di mercato che comporti: a) il prelievo di una percentuale significativa di depositi al dettaglio b) una parziale perdita della capacità di raccolta all’ingrosso non garantita c) una parziale perdita della provvista garantita a breve termine relativamente a determinate

garanzie e controparti d) deflussi aggiuntivi di liquidità conseguenti a un ribasso del rating fino a tre classi e) Maggiore volatilità dei mercati che si ripercuote sul valore delle garanzie reali o sulla loro

qualità che crea un fabbisogno aggiuntivo di garanzie reali f) utilizzi non programmati di linee di liquidità o di credito g) potenziale obbligazione di riacquistare debito o di onorare obblighi extracontrattuali

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’ Per essere classificate come “attività liquide di elevata qualità”, le attività devono soddisfare requisiti generali, requisiti operativi e criteri di ammissibilità.

Requisiti generali:

L'attività è un bene, un diritto o un interesse detenuto dall'ente creditizio e libero da ogni vincolo

L'attività non è stata emessa dall'ente creditizio stesso, dalla sua impresa madre, salvo se è un organismo del settore pubblico diverso da un ente creditizio, dalla sua filiazione o da altra filiazione dell'impresa madre ovvero da una società veicolo per la cartolarizzazione con cui l'ente creditizio ha stretti legami

L'attività non è stata emessa da uno dei soggetti seguenti: un altro ente creditizio, un’impresa d’investimento, un’impresa di assicurazione o riassicurazione, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, qualsiasi altro soggetto che effettua una o più attività di cui all’allegato I della CRD4.

Il valore dell’attività può essere determinato in base a prezzi di mercato di larga diffusione e di agevole disponibilità

L'attività è quotata in una borsa valori riconosciuta o è negoziabile, mediante vendita a fermo o contratti di vendita con patto di riacquisto semplici, su mercati generalmente accettati per i contratti di vendita con patto di riacquisto

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’

Requisiti operativi:

L'ente creditizio predispone politiche e limiti atti ad assicurare che le attività liquide detenute, riserva di liquidità compresa, rimangano sempre adeguatamente. Inoltre, le attività liquide

⇨ devono essere facilmente liquidabili sui mercati anche in periodi di tensione e, idealmente, stanziabili presso una banca centrale

⇨ devono poter essere convertite in contanti in modo facile e immediato con una perdita di valore modesta o nulla

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITA’

Ai fini del calcolo del coefficiente LCR l'ente creditizio utilizza il valore di mercato delle attività liquide. Il valore di mercato delle attività liquide può essere ridotto in funzione dei coefficienti di scarto (haircut).

Le attività che possono far parte di della riserva di liquidità si distinguono in due categorie:

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

Regole di composizione della riserva di liquidità:

L'ente creditizio soddisfa in ogni momento i seguenti requisiti riguardo alla composizione della riserva di liquidità:

I. almeno il 60 % è composto di attività di livello 1;

II. almeno il 30 % è composto di attività di livello 1 ad esclusione delle obbligazioni garantite di qualità elevatissima;

III. non oltre il 15 % può essere detenuto in attività di livello 2B.

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

a) Monete e banconote

b) Esposizioni verso banche centrali

c) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dalle seguenti amministrazioni centrali o regionali,

autorità locali o organismi del settore pubblico

d) attività che rappresentano crediti verso o garantiti dall'amministrazione centrale o dalla banca centrale

di un paese terzo il cui merito credito non è valutato da un‘agenzia di rating riconosciuta prescelta nella

classe di merito di credito 1 a condizione che l'ente creditizio possa rilevare l'attività come attività di

livello 1 esclusivamente per coprire i deflussi netti di liquidità in situazione di stress verificatisi nella

stessa valuta nella quale è denominata l'attività

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 1

e) attività emesse da enti creditizi che soddisfano almeno uno dei due requisiti seguenti: i. l'emittente è un ente creditizio costituito o stabilito dall'amministrazione centrale di uno Stato UE ovvero

da una sua amministrazione regionale o autorità locale e l'amministrazione o l'autorità locale ha l'obbligo giuridico di proteggere la base economica dell'ente e mantenerne la capacità finanziaria di stare sul mercato durante tutto il ciclo di vita e l'esposizione verso detta amministrazione regionale o autorità locale è trattata come esposizione verso l'amministrazione centrale dello Stato UE di appartenenza;

ii. l'ente creditizio è un finanziatore di prestiti agevolati, finalizzato a promuovere gli obiettivi di politica pubblica dell'Unione o dell'amministrazione centrale o regionale ovvero dell'autorità locale di uno Stato UE.

f) esposizioni sotto forma di obbligazioni garantite di qualità elevatissima

g) Attività che rappresentano crediti verso o garantiti da banche multilaterali di sviluppo e da organizzazioni internazionali

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NUMERATORE: RISERVA DI LIQUIDITÀ

⇨ ATTIVITÀ DI LIVELLO 2

Le attività di secondo livello vengono distinte in due categorie:

– Livello 2A → include ad esempio alcuni titoli di Stato, le obbligazioni garantite e titoli di debito societari

– Livello 2B → titoli di debito societari con più basso rating, residential mortgage backed securities e azioni che soddisfano determinate condizioni

Al valore di mercato di ciascuna attività di livello 2A si applica un coefficiente di scarto di almeno il 15 %, alle attività di livello 2B si applicano haircut variabili a seconda della tipologia (dal 25 al 50%)

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Prospetto illustrativo per LCR: NUMERATORE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

A. Attività di primo livello Importo

totale Moltiplicatore

Importo ponderato

Contante 100% Titoli negoziabili idonei di soggetti sovrani, banche centrali, enti del settore pubblico e banche multilaterali di sviluppo

100%

Riserve idonee detenute presso la banca centrale 100%

Titoli di debito emessi dal soggetto sovrano o dalla banca centrale nazionale in valuta nazionale 100%

Titoli di debito emessi in valuta estera dal soggetto sovrano nazionale avente una ponderazione di rischio diversa dallo 0%

100%

B. Attività di secondo livello Importo

totale Moltiplicatore

Importo ponderato

Level 2A asset

Attività emesse da soggetti sovrani, banche centrali e ESP aventi una ponderazione del rischio del 20% 85%

Obbligazioni societarie idonee con rating pari o superiore ad AA- 85%

Obbligazioni bancarie garantite (covered bond) idonee con rating pari o superiore ad AA- 85%

Level 2B asset

RMBS qualificati 75%

Titoli di debito societario qualificati con rating compreso da A+ e BBB- 50%

Qualificati titoli azionari 50%

Valore Totale dello stock HQLA

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DENOMINATORE: TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI

Il denominatore dell’indice è definito come totale dei deflussi di cassa attesi al netto del totale degli afflussi di cassa attesi nell’arco dei 30 giorni di calendario successivi nello scenario di stress specificato

⇨ Il totale dei deflussi di cassa attesi è calcolato moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie o tipologie di passività e impegni fuori bilancio per i tassi ai quali ci si attende il loro prelievo o utilizzo

⇨ Il totale degli afflussi di cassa attesi è ottenuto moltiplicando i saldi in essere delle varie categorie di crediti contrattuali per i tassi ai quali ci si attende che affluiscano nello scenario in esame, fino a un massimo del 75% del totale dei deflussi di cassa attesi

totale deflussi di cassa netti

nei 30 gg. successivi deflussi – min (afflussi; 75% deflussi) =

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DENOMINATORE: TOTALE DEI DEFLUSSI DI CASSA NETTI

• Non è consentito effettuare un doppio computo: laddove le attività siano considerate parte dello

“stock di attività liquide di elevata qualità” (il numeratore del LCR), esse non potranno essere computate anche fra gli afflussi di cassa.

• Qualora sussista la possibilità che una voce sia computata in più categorie di deflussi (ad esempio, linee di liquidità irrevocabili concesse a copertura di titoli di debito in scadenza entro il periodo di 30 giorni di calendario), una banca dovrà calcolare per quel prodotto il deflusso solo fino al livello contrattuale massimo.

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Prospetto illustrativo per LCR: DENOMINATORE

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Deflussi di cassa Importo totale Moltiplicatore Importo ponderato

A. Depositi al dettaglio

Depositi a vista e depositi a termine idonei con vita residua o preavviso entro 30 gg:

depositi stabili con particolari caratteristiche 3%

depositi stabili 5%

depositi meno stabili 10%

Depositi a termine con vita residua superiore a 30 gg, con prelievo soggetto a penale significativa o senza diritto giuridico di prelievo

0%

B. Provvista all'ingrosso non garantita

Depositi a termine con vita residua inferiore a 30 giorni provenienti da clienti di piccole imprese:

depositi stabili 5%

depositi meno stabili 10%

Depositi operativi generati da attività di compensazione, custodia e cassa 25%

quota coperta dall’assicurazione sui depositi 5%

Reti istituzionali di banche cooperative 25%

Società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali e enti pubblici 40%

Altre persone giuridiche clienti 100%

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Prospetto illustrativo per LCR: DENOMINATORE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

C. Provvista garantita Importo totale

Moltiplicatore

Importo ponderato

Operazioni garantite da attività liquide di primo livello, con qualsiasi controparte

0%

Operazioni garantite da attività liquide di secondo livello 2A, con qualsiasi controparte

15%

Operazioni non garantite da attività ammesse nello stock di attività altamente liquide o attività liquide di livello2A, aventi come controparti soggetti sovrani, la banca centrale o entità del settore pubblico nazionale

25%

Sostenuta da RMBS ammissibili per l'inserimento nelle attività liquide di livello 2B

25%

Sostenuta da altre attività liquide di livello 2B 50%

Tutte le altre operazioni di provvista garantita 100%

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Prospetto illustrativo per LCR: DENOMINATORE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

D. Requisiti aggiuntivi Moltiplicatore

Passività connesse con richieste di garanzie su derivati in caso di declassamento fino a tre notch 100%

Variazione del valore di mercato su operazioni in derivati 100%

Variazione del valore delle garanzie per operazioni in derivati costituite da attività diverse da quelle di 1’livello 20%

Garanzie in eccesso detenute da una banca relative a operazioni in derivati che potrebbero contrattualmente essere richiamate in qualsiasi momento

100%

Fabbisogno di liquidità legato alla garanzia contrattualmente dovuta su operazioni in derivati 100%

Maggiore liquidità legata a operazioni su derivati che consentono la sostituzione del sottostante con asset non di elevato grado di liquidità

100%

Passività derivanti da ABCP in scadenza, SPV, ecc. 100%

ABS (comprese le obbligazioni bancarie garantite) 100%

Quota al momento inutilizzata di linee di credito e di liquidità concesse a:

clientela al dettaglio e piccole imprese 5%

società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali e ESP (per linee di credito) 10%

società non finanziarie, soggetti sovrani, banche centrali e ESP (per linee di liquidità) 30%

banche soggette alla vigilanza prudenziale 40%

altre istituzioni finanziarie, incluse le SIM e le compagnie di assicurazione (per linee di credito) 40%

altre istituzioni finanziarie, incluse le SIM e le compagnie di assicurazione (per linee di liquidità) 100% altre persone giuridiche clienti 100%

Passività eventuali di finanziamento (fideiussioni, lettere di credito, ecc.) 100%

posizioni corte su clienti coperti dalla garanzia di altri clienti 50%

Trade finance 0-5%

Altri deflussi contrattuali 100%

Derivati passivi netti 100%

Altri deflussi di cassa contrattuali 100%

Totale deflussi di cassa 16

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Prospetto illustrativo per LCR: DENOMINATORE

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

Afflussi di cassa Importo totale Moltiplicatore Importo ponderato

operazioni PcT attive e operazioni di indebitamento titoli garantite da:

attività di primo livello 0%

attività di livello 2A 15%

attività di livello 2B

RMBS elegibili 25%

altri asset 50%

Linee di credito o liquidità 0%

Depositi operativi detenuti presso altre istituzioni finanziarie 0%

Depositi detenuti presso la rete centrale di una rete di banche cooperative 0%

Altri afflussi per tipologia di controparte:

crediti nei confronti della clientela al dettaglio 50%

crediti nei confronti della clientela all'ingrosso non finanziaria 50%

crediti nei confronti di istituzioni finanziarie 100%

Derivati attivi netti 100%

Altri flussi di cassa contrattuali 100%

Totale afflussi di cassa

Totale dei deflussi di cassa netti per i 30 gg successivi = deflussi - Min {afflussi; 75% dei deflussi}

LCR= stock di attività liquide di elevata qualità/ totale deflussi di cassa netti 17

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DISPOSIZIONE TRANSITORIA SULL'INTRODUZIONE

DEL COEFFICIENTE DI COPERTURA DELLA LIQUIDITÀ

A norma dell'articolo 460, paragrafo 2, del regolamento CRR, il coefficiente di copertura della liquidità è così introdotto:

a) il 60 % del requisito di copertura della liquidità a decorrere dal 1° ottobre 2015;

b) il 70 % a decorrere dal 1° gennaio 2016;

c) l'80 % a decorrere dal 1° gennaio 2017;

d) il 100 % a decorrere dal 1° gennaio 2018.

A norma dell'articolo 412, paragrafo 5, del regolamento CRR, gli Stati membri o le autorità competenti possono esigere dagli enti creditizi autorizzati a livello nazionale, o da un sottoinsieme di tali enti creditizi, che mantengano un requisito più elevato di copertura della liquidità fino al 100% fino all'introduzione completa della norma minima vincolante del 100 %.

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – definizione del requisito

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Il NSFR è definito come rapporto tra l’ammontare di provvista stabile disponibile e l’ammontare di provvista stabile obbligatoria. Tale rapporto va mantenuto ad un livello costante pari al 100%.

NSFR = 𝑨𝒎𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒅𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒊𝒍𝒆 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆

𝑨𝒎𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒓𝒆 𝒐𝒃𝒃𝒍𝒊𝒈𝒂𝒕𝒐𝒓𝒊𝒐 𝒅𝒊 𝒑𝒓𝒐𝒗𝒗𝒊𝒔𝒕𝒂 𝒔𝒕𝒂𝒃𝒊𝒍𝒆 > 𝟏𝟎𝟎%

⇨ permette di evitare il ricorso eccessivo al finanziamento all’ingrosso a breve termine;

⇨ promuove una migliore valutazione dei rischi di provvista di liquidità con riferimento a tutte le poste (in e fuori bilancio);

⇨ favorisce la stabilità della raccolta.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Provvista stabile disponibile E’ definita come porzione di patrimonio e passività che si ritiene risulti affidabile nell’arco temporale di un anno. Provvista stabile obbligatoria Dipende dalle caratteristiche di liquidità e dalla vita residua delle attività detenute dalla banca e delle sue esposizioni fuori bilancio (off-balance sheet). Gli importi di provvista disponibile e obbligatoria sono calibrati in modo da riflettere il grado atteso:

• di stabilità delle passività • di liquidità delle attività.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Per quanto riguarda la stabilità delle passività vengono considerate: la scadenza della provvista:

l’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che le passività a lungo termine siano più stabili di quelle a breve termine.

il tipo di provvista e di controparte:

l’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che i depositi a breve termine (<1anno) collocati dalla clientela retail e la provvista fornita dalle PMI si comportino in modo più stabile della provvista all’ingrosso di pari scadenza fornita da altre controparti

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

Per quanto riguarda gli importi di provvista stabile obbligatoria per far fronte alle attività vengono considerati:

la resilienza della creazione del credito: L’NSFR richiede che una parte del credito all’economia reale sia finanziata da fonti di provvista stabile al fine di assicurare la continuità di questo tipo di intermediazione;

il comportamento delle banche: L’NSFR è calibrato in base all’ipotesi che le banche cerchino di rinnovare una quota significativa dei prestiti in scadenza al fine di mantenere il rapporto con la clientela;

la scadenza delle attività: L’NSFR si basa sull’ipotesi che alcune attività a breve termine (con scadenza entro un anno) richiedano una quota inferiore di provvista stabile poiché le banche dovrebbero essere in grado di lasciare che una parte di tali attività giunga a scadenza, anziché essere rinnovata;

la qualità e il grado di liquidità delle attività: L’NSFR ipotizza che le attività di elevata qualità non vincolate cartolarizzabili o negoziabili, che quindi possono essere prontamente stanziate in garanzia per ottenere finanziamenti addizionali o vendute nel mercato, non debbano essere necessariamente finanziate integralmente mediante fonti di provvista stabile.

Fonti di provvista stabili aggiuntive sono inoltre richieste a sostegno quantomeno di una modesta quota del potenziale fabbisogno di liquidità derivante da impegni ed esposizioni fuori bilancio.

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Passività e Fattori AFS associati

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Passività e Fattori AFS associati

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Attività di bilancio e Fattori RFS associati

* HQLA : attività liquide di elevata qualità

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

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Molte esposizioni potenziali fuori bilancio richiedono un finanziamento diretto o immediato modesto ma possono comportare prosciugamenti significativi della liquidità su periodi più lunghi.

L’NSFR assegna alle varie attività fuori bilancio un fattore RSF al fine di assicurare che le banche dispongano di provvista stabile a fronte di queste esposizioni che potrebbero dover essere finanziate su un orizzonte di un anno.

L’NSFR suddivide le esposizioni fuori bilancio in categorie basate sul tipo di impegno, ossia linea di credito o di liquidità oppure altro obbligo eventuale di finanziamento.

Esposizioni fuori bilancio

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – definizione del requisito

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«Gli indicatori devono essere impiegati regolarmente per favorire il monitoraggio e il controllo sul rischio di liquidità, pertanto, ci si attende che le banche rispettino i requisiti nel continuo».

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR e NSFR – Obblighi di comunicazione e reporting

⇨ Le disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (CRR) stabiliscono una frequenza di segnalazione trimestrale per il NSFR e mensile per il LCR (art. 415 CRR).

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Art. 15 Reg. UE n. 680/2014 (in vigore dal 1° marzo 2014)

«Ai fini della segnalazione delle informazioni relative al requisito in materia di copertura della liquidità ai sensi dell'articolo 415 del Regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale e consolidata, gli enti trasmettono le seguenti informazioni, con frequenza mensile».

• → data di riferimento: ultimo giorno di ogni mese;

• → data per l’invio: 15° giorno di calendario successivo alla data di riferimento.

I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE LCR – schema e frequenza per le segnalazioni

LIQUIDITY COVERAGE TEMPLATES

Template number

Template code

Name of the template /group of templates

PART I - LIQUID ASSETS 51 C 51.00 LIQUIDITY COVERAGE - LIQUID ASSETS PART II - OUTFLOWS

52 C 52.00 LIQUIDITY COVERAGE - OUTFLOWS PART III - INFLOWS

53 C 53.00 LIQUIDITY COVERAGE - INFLOWS PART IV - COLLATERAL SWAPS

54 C 54.00 LIQUIDITY COVERAGE - COLLATERAL SWAPS

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⇨ Disposizioni previste dal Regolamento (UE) 575/2013 (c.d. CRR)

Parte 6, Titolo I, artt. 413 e ss.

Parte 6, Titolo III, artt. 427 e 428.

Parte 10, Titolo II, art. 510.

Articolo 413 CRR - Finanziamento stabile

1. Gli enti assicurano che gli obblighi a lungo termine siano adeguatamente soddisfatti con una serie di strumenti di finanziamento stabile sia in condizioni normali che in condizioni di stress.

2. Le disposizioni del titolo III (artt. 427 e 428) si applicano esclusivamente al fine di specificare gli obblighi di segnalazione stabiliti all'articolo 415 «Obblighi e schemi di segnalazione».

3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni nazionali in materia di requisiti di finanziamento stabile prima che le norme minime vincolanti per il coefficiente di finanziamento stabile netto siano specificate e introdotte nell'Unione.

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Articolo 414 CRR – Conformità ai requisiti di liquidità

Se un ente non soddisfa o prevede di non soddisfare l'obbligo generale di cui all'articolo 413, paragrafo 1, anche in periodi di stress, lo notifica immediatamente alle autorità competenti e inoltra alle stesse senza indugio un piano per il tempestivo ripristino della conformità.

Fino a quando la conformità non è ripristinata, l'ente segnala gli elementi di cui al titolo III «Segnalazioni sul finanziamento stabile», giornalmente al termine di ogni giorno lavorativo, a meno che l'autorità competente autorizzi una frequenza di segnalazione inferiore e scadenze di segnalazione più lunghe.

Le autorità competenti concedono tale autorizzazione solo sulla base della situazione individuale di un ente, tenendo conto delle dimensioni e della complessità delle attività dell'ente in questione.

Esse controllano la realizzazione del piano di ripristino e, se del caso, esigono un ripristino più veloce.

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Articolo 427 CRR – Elementi che forniscono un finanziamento stabile

1. Gli enti segnalano alle autorità competenti gli elementi seguenti e loro componenti allo scopo di consentire una valutazione della disponibilità di finanziamento stabile:

a) i fondi propri, dopo l'applicazione delle deduzioni

strumenti di Tier1;

strumenti di Tier2;

altre azioni privilegiate e strumenti di capitale superiori alla quantità ammissibile nel Tier2, con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

b) le altre passività, quali:

depositi al dettaglio, coperti da un sistema di garanzia dei depositi, parte di relazioni consolidate che rendano il ritiro improbabile o detenuti in conti transattivi (art. 421, par. 1);

altri depositi al dettaglio (art. 421, par. 2);

depositi relativi a servizi di compensazione, custodia, gestione della liquidità e servizi analoghi (art. 422, par. 3 e 4), tra cui i depositi che sono oggetto di un sistema di garanzia dei depositi, di una relazione consolidata con il depositante o nel quadro di un sistema di tutela istituzionale, come deposito minimo legale o statutario);

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importi depositati da clienti non finanziari e tutti i finanziamenti ottenuti da clienti finanziari (per tali importi vanno segnalati separatamente:

i finanziamenti da operazioni di prestito garantite

I finanziamenti da operazioni correlate ai mercati finanziari, garantite da attività che potrebbero essere classificate come attività liquide e garantite da qualunque altra attività);

passività derivanti da obbligazioni garantite (art. 129, par. 4 o 5);

ulteriori passività derivanti dall'emissione di titoli:

con una scadenza effettiva di un anno o superiore;

con una scadenza effettiva inferiore ad un anno;

altre passività.

2. Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati suddivisi nelle seguenti cinque categorie in base alla data più prossima di scadenza o alla quale può esigersi contrattualmente il pagamento:

a) entro tre mesi;

b) tra tre e sei mesi;

c) tra sei e nove mesi;

d) tra nove e dodici mesi;

e) dopo dodici mesi

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Articolo 428 CRR – Elementi che richiedono il finanziamento stabile

1. A meno che non siano dedotti dai fondi propri, i seguenti elementi sono segnalati separatamente alle autorità competenti allo scopo di consentire una valutazione del fabbisogno di finanziamento stabile:

a) attività che potrebbero essere classificate come attività liquide (come definite dall’art. 416), suddivise per tipo di attività;

b) titoli e strumenti del mercato monetario non inclusi nella lettera a), quali:

attività rientranti nella classe di merito di credito 1, ponderate al 20% (art. 122 «esposizioni verso imprese»);

attività rientranti nella classe di merito di credito 2, ponderate al 50% (art.122 «esposizioni verso imprese»);

altre attività;

c) titoli di capitale di entità non finanziarie quotati in un indice principale in una borsa valori riconosciuta;

d) altri titoli di capitale;

e) oro;

f) altri metalli preziosi;

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Articolo 428 CRR – Elementi che richiedono il finanziamento stabile

g) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili, e, separatamente, i prestiti e crediti commerciali non rinnovabili per i quali i mutuatari sono:

i. persone fisiche diverse da imprese commerciali individuali e partnership;

ii. PMI che rientrano nella classe delle esposizioni al dettaglio nel quadro del metodo standardizzato o del metodo IRB per il rischio di credito;

iii. emittenti sovrani, banche centrali e organismi del settore pubblico;

iv. clienti non contemplati ai punti i) e ii), diversi dai clienti finanziari;

v. clienti non contemplati ai punti i), ii) e iii) che sono clienti finanziari, e separatamente quelli che sono enti creditizi e altri clienti finanziari;

h) prestiti e crediti commerciali non rinnovabili (lettera g)), quando sono: i. garantiti da immobili non residenziali;

ii. garantiti da immobili residenziali;

iii. compensati (pass-through) da obbligazioni garantite;

i) crediti da derivati;

j) qualsiasi altra attività;

k) linee di credito non revocabili non utilizzate classificate a "rischio medio" o a "rischio medio/basso" .

2) Se applicabile, tutti gli elementi sono presentati nelle cinque categorie temporali di cui all'articolo 427, paragrafo 2.

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Articolo 510 CRR – Requisiti di finanziamento stabile

1. Entro il 31 dicembre 2015 l‘Autorità Bancaria Europea (ABE) trasmette alla Commissione una relazione, sulla base degli elementi da segnalare, nella quale esamina se e in che modo sia appropriato garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili, fornendo tra l'altro una valutazione dell'impatto sull'attività e sul profilo di rischio degli enti stabiliti nell'Unione o sui mercati finanziari o sull'economia e sulla concessione di prestiti bancari, con un'attenzione particolare per i prestiti alle PMI e per i finanziamenti al commercio, compresi i prestiti nel quadro di regimi ufficiali di assicurazione dei crediti all'esportazione e modelli di finanziamento pass through, compreso il credito ipotecario cofinanziato. In particolare, l'ABE analizza l'impatto delle fonti stabili di finanziamento sui meccanismi di rifinanziamento di diversi modelli bancari nell'Unione.

2. Entro il 31 dicembre 2015 l'ABE trasmette alla Commissione una relazione in merito alle metodologie per determinare l'ammontare dei finanziamenti stabili a disposizione degli enti e da essi richiesti e in merito alle opportune definizioni uniformi per il calcolo di tale requisito di finanziamento stabile, esaminando in particolare quanto segue:

a) le categorie e i fattori di ponderazione applicati alle fonti di finanziamento stabile di cui all'articolo 427, paragrafo 1;

b) le categorie e i fattori di ponderazione applicati per determinare il requisito di finanziamento stabile di cui all'articolo 428, paragrafo 1;

c) le metodologie forniscono incentivi e disincentivi, se del caso, per incoraggiare un finanziamento più stabile e più a lungo termine delle attività, delle attività aziendali, degli investimenti e degli enti;

d) la necessità di sviluppare diverse metodologie per diverse tipologie di enti.

3. Entro il 31 dicembre 2016 la Commissione presenta, se del caso e tenendo conto delle relazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, nonché tenendo pienamente conto della diversità del settore bancario nell'Unione, una proposta legislativa al Parlamento europeo e al Consiglio relativa al modo in cui garantire che gli enti utilizzino fonti di finanziamento stabili.

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Il Comitato di Basilea, nel documento di giugno 2015, stabilisce che:

⇨ L’informativa sui dati quantitativi deve essere fornita attraverso un apposito template prodotto dal Comitato (riportato di seguito).

⇨ Le informazioni sono calcolate su base consolidata e presentate in un’unica valuta.

⇨ I dati si riferiscono sempre ad osservazioni di fine trimestre.

Per le banche che conducono il reporting su base semestrale, i dati sul NSFR vanno riportati per ognuno dei due trimestri precedenti. Per le banche con reporting annuale vanno riportati i 4 trimestri precedenti.

⇨ Vanno riportati sia i valori ponderati che lordi, a meno che non sia diversamente stabilito.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE NSFR – Disclosure Common Template

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In aggiunta al «common template», le banche devono fornire una adeguata informativa qualitativa al fine di facilitare la comprensione dei risultati conseguiti e dei dati illustrati.

A titolo esemplificativo, il Comitato di Basilea individua le seguenti informazioni da fornire:

I drivers dei risultati conseguiti in termini di NSFR

le ragioni di variazioni significative, intervenute da un periodo all’altro o relative a cambiamenti nelle strategie aziendali, nella struttura del funding della banca, etc...

la composizione delle attività e passività della banca considerate «interdipendenti» e le motivazioni alla base della loro interrelazione.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Le prospettive di funding e lo sviluppo di strategie e politiche di raccolta equilibrate e di successo da parte dell’industria bancaria italiana appaiono condizionate dai nuovi vincoli di liquidità e, allo stesso tempo, non possono prescindere da fattori rilevanti quali la redditività e la solvibilità dell’impresa. ⇨ I trade-off e i rapporti di equilibrio tra queste variabili sono, pertanto, destinati ad assumere un

peso crescente nel tempo. I dati pubblicati dalla Banca d’Italia nel «Rapporto sulla Stabilità Finanziaria» del 1° maggio 2015 così come quelli contenuti nei report del Comitato di Basilea sullo stato di avanzamento dell’implementazione di Basilea 3, provano che le banche si stanno allineando alle nuove regole di governo della liquidità imposte dalla normativa europea, riducendo sensibilmente il funding gap emerso durante la crisi finanziaria. Tuttavia, appare ancora debole l’iniziativa volta a ristabilire adeguati livelli di redditività nelle imprese creditizie, anche in un’ottica che «assicuri» nel tempo la stabilità e il rispetto degli indici di solvibilità. Occorre comunque tener presente che qualsiasi intervento adottato ai fini del raggiungimento di un equilibrio in termini di liquidità non sarà privo di impatto sulla redditività delle banche e i livelli di profitto osservati in passato (favoriti in parte da un mercato che premiava l’esasperazione dell’innovazione finanziaria) saranno difficilmente replicabili.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Il 15 settembre 2015 il Comitato di Basilea ha pubblicato il documento «Basel 3 Monitoring Report», contenente i risultati dell’attività di monitoraggio svolta sulle banche in materia di corretta applicazione del quadro normativo di Basilea 3. I dati si riferiscono al 31 dicembre 2014 e sono il frutto di un rigoroso meccanismo di reporting tra banche, supervisori nazionali e Comitato di Basilea. Le banche partecipanti (221 in totale) sono state suddivise in due gruppi: Gruppo 1, che raccoglie 100 grandi banche attive a livello internazionale che mostrano un Tier1 in

eccesso di almeno 3 miliardi di euro. Gruppo 2, costituito dalle restanti 121 banche. Gli LCR medi dei due gruppi risultano essere, rispettivamente, 125,3% e 143,7%. Gli stessi valori calcolati a giugno 2014 si attestavano pari a 121,3% per il Gruppo 1 e 140,1% per il Gruppo 2. Inoltre è aumentato il numero delle banche che soddisfa il requisito definitivo dell’LCR : l’85% delle banche del campione si attesta già ad un livello del 100% e il 98% supera il requisito minimo del 60%. I NSFR medi per le banche del Gruppo 1 sono pari al 111.2% e per le banche del Gruppo 2 sono al 113.8%. Anche per l’indice strutturale si segnala la tendenza verso una piena conformità: il 75% delle banche del Gruppo 1 già supera il 100% del requisito così come l’85% del Gruppo 2; mentre il 92% del gruppo 1 e il 93% del gruppo 2 superano il 90%.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Risultati simili sono stati riportati dall’EBA nel Documento «CRD IV–CRR/Basel III monitoring exercise report» (dati al 31 dicembre 2014) per le banche europee. In tal caso il Gruppo 1 è costituito da 39 banche, il cui LCR medio è 124%. Di queste 34 già soddisfano il requisito del 100% e solo una è al di sotto del requisito del 60%. Nel Gruppo 2, costituito da 171 banche, ben 117 banche (pari al 68%) raggiungono la soglia del 100%, mentre 27 (16%) sono ancora sotto la soglia del 60%. A dicembre 2014 anche il NSFR per le banche del Gruppo 1 e 2 si attesta su livelli elevati e pari rispettivamente al 102% e al 109%. La piena conformità del requisito (100%) è raggiunta già dal 60% del Gruppo 1 e dal 75% delle banche comprese nel Gruppo 2.

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I NUOVI RATIOS DI LIQUIDITA’ E GLI IMPATTI GESTIONALI SULLE BANCHE Gli impatti gestionali dei requisiti di liquidità sulle banche

Quali azioni intraprendere? focalizzarsi sul core business, migliorare il presidio alla raccolta stabile e ristabilire la cultura del

credito (anche in termini di efficacia della selezione del credito per minimizzare le esposizione problematiche), tornando a svolgere l’attività tradizionale di intermediazione e allontanandosi un po’ dal modello «hold to distribute».

Definire strategie di funding diversificate e innovative, necessarie per ovviare alla scarsità della liquidità e all’aumentata competitività dal lato della raccolta. Queste strategie dovranno tener conto anche dell’esigenza di reperire le risorse necessarie al rimborso della Long Term Refinancing Operation - LTRO (2015), evitando la concentrazione delle richieste in prossimità della scadenza.

Orientarsi verso un’operatività diversificata, anche attraverso il ricorso a strumenti secured (covered bond e operazioni di cartolarizzazione), già utilizzati come valida alternativa di funding nel resto d’Europa.

Rivedere il modello di business di banca tradizionale, specializzandosi anche nel collocamento di obbligazioni, per ovviare alle difficoltà di raccolta sul mercato all’ingrosso.

Utilizzare la raccolta all’ingrosso a breve termine solo per finanziare attività liquide, mentre i più tradizionali impieghi verso la clientela dovranno essere finanziati con la raccolta proveniente dalla clientela stabile.