strutture ricettive e accessibilità (a cura di eugenia monzeglio) · 2019. 12. 18. · strutture...

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1 Strutture ricettive e accessibilità (a cura di Eugenia Monzeglio) Le normative tecniche per l’accessibilità nel settore della ricettività L’ampio e articolato settore della ricettività e quello della ristorazione e della somministrazione al pubblico di generi di conforto e servizi (esempio bar, caffetterie etc.) sono presi in considerazioni nelle disposizioni normative che regolano il superamento delle barriere architettoniche e l’accessibilità in relazione a edifici e spazi privati aperti al pubblico. Nozione di edifici e spazi privati aperti al pubblico Merita un breve approfondimento il concetto di edificio o luogo privato aperto al pubblico, sia perché normativamente non è chiaramente definito, sia a causa delle differenti e spesso contrastanti interpretazioni, tendenti ad ampliare o restringere il campo di intervento delle prescrizioni per l’accessibilità. La Corte di Cassazione (Sez. I Penale -Sentenza 15 luglio 2009, n.28853) ha fissato il principio di diritto secondo il quale si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti. Pertanto, con la dizione edificio privato aperto al pubblico si intende quel luogo che (pur non essendo definibile come pubblico in senso proprio perché estraneo alla disponibilità o al godimento di una pubblica istituzione) contempla lo svolgimento di funzioni interessanti la generalità dei soggetti o parte di essa. l’edificio privato aperto al pubblico è quello in cui è permesso a chiunque di entrare nei momenti stabiliti (es.: negli orari di apertura di una struttura ricettiva o ristorativa, nelle ore di spettacolo) e soddisfacendo a determinate condizioni (es.: pagando una tariffa, dimostrando il possesso di un requisito etc.). Carattere fondamentale dell’edificio privato aperto al pubblico è l’accesso generalizzato, nel senso che non è permesso al titolare della disponibilità o dell’uso dell’edificio, decidere a suo piacere e discrezionalmente se consentire o meno l’accesso. Al titolare è però permesso rifiutare l’accesso solo quando ricorrono condizione “oggettive” generali giustificanti la negazione (es.: il raggiungimento della saturazione della struttura ricettiva, che per motivi di sicurezza e di fruibilità può contenere solo un numero determinato di persone) o “soggettive” rilevanti (l’ubriachezza, l’atteggiamento minaccioso o molesto, la presenza di armi). E’ evidente che ricettività, ristorazione e luoghi di somministrazione di bevande e alimenti rientrano a pieno titolo nella dizione di luoghi privati aperti al pubblico e, come tali, rientranti nelle relative disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche e per l’accessibilità. Superamento delle barriere architettoniche e accessibilità in relazione in edifici e spazi privati aperti al pubblico La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario nel settore del superamento delle barriere architettoniche e del conseguimento dell’accessibilità negli edifici e spazi pubblici, negli edifici e spazi privati e negli edifici e spazi privati aperti al pubblico. Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di rango secondario, che attualmente regolano anche le prescrizioni tecniche. Riguardo alle disposizioni di rango primario vige il cosiddetto testo unico dell’edilizia ovvero il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (e s.m.i.) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), che tratta di superamento delle barriere architettoniche e di accessibilità negli articoli da 77 a 82 della “Parte II – Normativa tecnica per l’edilizia”. In particolare nella Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e

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    Strutture ricettive e accessibilità (a cura di Eugenia Monzeglio)

    Le normative tecniche per l’accessibilità nel settore della ricettività

    L’ampio e articolato settore della ricettività e quello della ristorazione e della somministrazione al pubblico di generi di conforto e servizi (esempio bar, caffetterie etc.) sono presi in considerazioni nelle disposizioni normative che regolano il superamento delle barriere architettoniche e l’accessibilità in relazione a edifici e spazi privati aperti al pubblico.

    Nozione di edifici e spazi privati aperti al pubblico

    Merita un breve approfondimento il concetto di edificio o luogo privato aperto al pubblico, sia perché normativamente non è chiaramente definito, sia a causa delle differenti e spesso contrastanti interpretazioni, tendenti ad ampliare o restringere il campo di intervento delle prescrizioni per l’accessibilità.

    La Corte di Cassazione (Sez. I Penale -Sentenza 15 luglio 2009, n.28853) ha fissato il principio di diritto secondo il quale si intende aperto al pubblico il luogo cui ciascuno può accedere in determinati momenti ovvero il luogo al quale può accedere una categoria di persone che abbia determinati requisiti.

    Pertanto, con la dizione edificio privato aperto al pubblico si intende quel luogo che (pur non essendo definibile come pubblico in senso proprio perché estraneo alla disponibilità o al godimento di una pubblica istituzione) contempla lo svolgimento di funzioni interessanti la generalità dei soggetti o parte di essa. l’edificio privato aperto al pubblico è quello in cui è permesso a chiunque di entrare nei momenti stabiliti (es.: negli orari di apertura di una struttura ricettiva o ristorativa, nelle ore di spettacolo) e soddisfacendo a determinate condizioni (es.: pagando una tariffa, dimostrando il possesso di un requisito etc.). Carattere fondamentale dell’edificio privato aperto al pubblico è l’accesso generalizzato, nel senso che non è permesso al titolare della disponibilità o dell’uso dell’edificio, decidere a suo piacere e discrezionalmente se consentire o meno l’accesso. Al titolare è però permesso rifiutare l’accesso solo

    quando ricorrono condizione “oggettive” generali giustificanti la negazione (es.: il raggiungimento della saturazione della struttura ricettiva, che per motivi di sicurezza e di fruibilità può contenere solo un numero determinato di persone) o “soggettive” rilevanti (l’ubriachezza, l’atteggiamento minaccioso o molesto, la presenza di armi). E’ evidente che ricettività, ristorazione e luoghi di somministrazione di bevande e alimenti rientrano a pieno titolo nella dizione di luoghi privati aperti al pubblico e, come tali, rientranti nelle relative disposizioni per il superamento delle barriere architettoniche e per l’accessibilità.

    Superamento delle barriere architettoniche e accessibilità in relazione in edifici e spazi privati aperti al pubblico

    La normativa nazionale prevede una serie di disposizioni di rango primario nel settore del superamento delle barriere architettoniche e del conseguimento dell’accessibilità negli edi fici e spazi pubblici, negli edifici e spazi privati e negli edifici e spazi privati aperti al pubblico.

    Tali disposizioni hanno demandato la disciplina di attuazione a norme di rango secondario, che attualmente regolano anche le prescrizioni tecniche.

    Riguardo alle disposizioni di rango primario vige il cosiddetto testo unico dell’edilizia ovvero il DPR 6 giugno 2001, n. 380 (e s.m.i.) Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (G.U. n. 245 del 20 ottobre 2001), che tratta di superamento delle barriere architettoniche e di accessibilità negli articoli da 77 a 82 della “Parte II – Normativa tecnica per l’edilizia”. In particolare nella Sezione II - Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e

    http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#082

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    privati aperti al pubblico l’art. 82 tratta di Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico.

    Occorre ricordare che nei citati articoli (da 77 a 82) sono confluiti:

    - Legge 13/1989 - DM 236 /1989 - DPR 503/1996 - L’art. 24 della legge 104/1992 che ha disposto di opere edilizie riguardanti edifici pubblici e

    privati aperti al pubblico. L’art. 82 Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico del testo unico dell’edilizia DPR 380/2001, recita testualmente:

    1. Tutte le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono

    suscettibili di limitare l'accessibilità e la visitabilità di cui alla sezione prima del presente capo,

    sono eseguite in conformità alle disposizioni di cui alla legge 30 marzo 1971, n. 118, e

    successive modificazioni, alla sezione prima del presente capo, al regolamento approvato con

    d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, recante norme per l’eliminazione delle barriere architettoniche, e

    al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236.

    Il comma 1 dell’art. 82 introduce l’obbligo, per qualsiasi opera edilizia (e quindi non solo

    ristrutturazione o nuova costruzione), di seguire la normativa per l’accessibilità e il superamento delle

    barriere.

    Sembra che tale obbligo nasca solo laddove si eseguano le opere edilizie, mentre non sussisterebbe nei

    casi in cui non sarebbe stata eseguita nessuna opera ma, per esempio, solo una riorganizzazione

    funzionale.

    Quello che non è definito con chiarezza, lasciando quindi ampio margine di discrezionalità e di interpretazione, è il concetto di edificio privato aperto al pubblico: Infatti, se non vi sono dubbi che il bar, il ristorante, il cinema, l’albergo rientrino a pieno titolo in tale classificazione, non pare così scontato inserire in tale categoria gli studi

    professionali, gli esercizi commerciali di vendita all’ingrosso o di tipo misto-laboratoriale (es. riparazione e vendita). Legge 104/ 1992 art. 24 "Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche" Le strutture ricettive, in quanto edifici privati aperti al pubblico, rientrano a pieno titolo nel campo

    di applicazione del Testo unico dell’edilizia DPR 380/2001 e s.m.i. (articoli da 77 a 82) e delle normative alle quali il Testo Unico rimanda e quindi DM 236/1989 e art.24 della legge 104/1992. Nello specifico per queste tipologie di spazi (strutture ricettive) vige il requisito della visitabilità. La definizione della normative di visitabilità è la seguente:

    per visitabilità si intende la possibilità, anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di accedere agli spazi di relazione e ad almeno un servizio igienico di ogni unità immobiliare. Sono spazi di relazione gli spazi di soggiorno o pranzo dell'alloggio e quelli dei luoghi di lavoro, servizio ed incontro, nei quali il cittadino entra in rapporto con la funzione ivi svolta.

    Pertanto la visitabilità è un’accessibilità limitata solo ad alcune parti: per esempio per le strutture ricettive si richiede che solo una parte delle camere siano accessibili e non tutte.

    Art 5.3. Strutture ricettive (Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia

    residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche) - Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi etc.) deve avere tutte le parti e

    servizi comuni e un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita

    capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone in carrozzina a ruote.

    - Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico.

    - Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40

    o frazione di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. - In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di

    allarme.

    - La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile.

    http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2001_0380.htm#082http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1996_0503.htmhttp://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/1989_0236.htm

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    - Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di

    due unità.

    - Per consentire la visitabilità nelle strutture ricettive si devono rispettare le prescrizioni di cui ai punti 4.1 (Unità ambientali e loro componenti, 4.2 (Spazi esterni) e 4.3 (Segnaletica) del sopracitato DM

    236/1989, atte a garantire il soddisfacimento dei suddetti requisiti specifici. L’art. 5.3. del DM. 236/1989 parla in modo onnicomprensivo di “strutture ricettive” comprendendo quindi le diverse tipologie di esercizi che offrono ospitalità e quindi strutture ricettive alberghiere e paralberghiere, strutture ricettive extralberghiere, strutture ricettive all'aperto, strutture ricettive di

    mero supporto, secondo la definizione data dal D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo. Pertanto, nel caso di ristrutturazione o nuova costruzione, qualsiasi struttura ricettiva deve avere un minimo di 2 camere accessibili qualunque sia il numero di camere entro la quantità di 40 camere,

    con una dotazione di 2 camere in più ogni 40 camere o frazione di 40. Per strutture ricettive all’aperto, come campeggi villaggi, si richiede il 5% delle superfici dedicate alle unità di soggiorno. Negli altri interventi (per esempio manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro, risanamento conservativo etc.), in cui si effettuano opere edilizie occorre seguire comunque le

    disposizioni tecniche per il superamento delle barriere e per l’accessibilità, come evidenziato in precedenza. E’ interessante considerare che i vigenti provvedimenti legislativi nazionali (L 13/1989; DM 236/1989; DPR 503/1996 ricompresi nel cosiddetto Testo unico dell’edilizia DPR 380/2001 e s.m.i.) sono caratterizzati da una possibile flessibilità dalle soluzioni tecniche proponibili, derivante da una positiva impostazione di tipo esigenziale-prestazionale. Quello che conta quindi, ciò che il tecnico deve sempre considerare come inderogabile, è la ‘prestazione’ che il prodotto/progetto deve avere per consentire una fruibilità agevole da parte di tutti, comprese le persone con problemi motori, senso-percettivi, relazionali, intellettivo-cognitivi e le persone con specifiche esigenze (come bambini, anziani etc.) La norma non prescrive obbligatoriamente standard dimensionali assoluti, da applicare in ogni caso, ma obbliga comunque a pervenire a un risultato (uno spazio, un’attrezzatura) che consenta a chiunque la possibilità di effettuare liberamente le proprie scelte, perseguire i propri programmi, autodeterminarsi. Per questa impostazione, si vedano l’art.7 Soluzioni alternative del DM 236/1989 e l’art. 19 Deroghe e

    soluzioni alternative del DPR 503/199, articoli che hanno quindi un notevole valore strategico.

    Inoltre occorre tener conto dei requisiti tecnici previsti dai dispositivi regionali (in questo caso della Regione Piemonte), che possono introdurre prescrizioni più rigorose (deroghe in melius) rispetto a quelle statali, ma non possono introdurre disposizione limitative di quelle nazionali. A livello nazionale si ricorda che esiste una normativa in materia di classificazione delle strutture

    ricettive dal 21 giugno 2011, data della sua entrata in vigore. Si tratta del Decreto legislativo 79 del 23 maggio 2011 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo), che non solo regola l'appartenenza a una o un'altra tipologia (ma anche altri aspetti in tema di turismo come ad esempio la classificazione sugli standard qualitativi, la pubblicità dei prezzi, l'accessibilità alle strutture etc.

    A livello della Regione Piemonte numerosi sono i dispositivi regionali per il comparto ricettivo, anche di recentissima emanazione.

    Con la recente legge regionale del 3 agosto 2017, n. 13. Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere. (Regione Piemonte BU 32 10/08/2017) il Piemonte riordina la regolamentazione strutture ricettive extralberghiere quali bed and breakfast, affittacamere, case vacanza, case e appartamenti vacanze, ostelli etc., riunendola in un unico corpo e aggiornando un’impostazione ormai obsoleta, in quanto l’ultima legge regionale di riferimento era la 31 del 1985. È anche prevista la

    tipologia della country house o residenza di campagna. Un altro ambito di intervento sono le locazioni turistiche, come le abitazioni private. Ulteriore novità significativa è data dalla possibilità di avere soluzioni ricettive innovative.

    Tale legge prevede all’art.18 l’emanazione di un regolamento di attuazione, che dovrà contenere “i requisiti tecnico-edilizi, igienico-sanitari, di sicurezza e di accessibilità dei locali, nonché delle piscine e

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    di eventuali attività complementari o servizi connessi, tenuto conto della disciplina statale e regionale e dei regolamenti igienico-edilizi comunali vigenti in materia” (comma c dell’art.18).

    Nelle precedenti disposizioni della Regione Piemonte sulle strutture ricettive extralberghiere si indicava

    quanto segue per il superamento delle barriere architettoniche: Bed & Breakfast: Laddove sia possibile deve essere sempre garantita l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per gli edifici residenziali che ospitano strutture turistico-ricettive, tant’è che la classificazione a

    stelle dei B&B “premia” con le 4 stelle chi si dimostra sensibile alle persone con impedite o ridotte capacità motorie. Affittacamere:

    Le strutture ricettive di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 236/89.

    Laddove sia possibile deve essere sempre garantita l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per gli edifici residenziali che ospitano strutture turistico-ricettive. Per gli edifici di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione ci si deve attenere alle norme contenute

    nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 236/89. Sono ammesse deroghe alle norme previste soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa

    agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse previo parere favorevole dell’Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti. Case e appartamenti vacanze/Residence:

    Le strutture turistico-ricettive di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°236/89. Laddove sia possibile deve essere sempre garantita l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per le

    strutture esistenti. Sono ammesse deroghe alle norme previste soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa

    agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse previo parere favorevole dell’Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti. Alloggi vacanze:

    Le strutture turistico-ricettive di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 236/89.

    Laddove sia possibile deve essere sempre garantita l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per gli edifici residenziali che ospitano strutture turistico-ricettive. Per gli edifici di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione ci si deve attenere alle norme contenute

    nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n°236/89. Sono ammesse deroghe alle norme previste soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse previo parere favorevole

    dell’Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti. Case per ferie, Ostelli per la gioventù, Case vacanze

    Le strutture ricettive di nuova realizzazione o in fase di ristrutturazione devono attenersi alle norme contenute nella legge 13/1989 e nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici n° 236/89. Laddove sia possibile deve essere sempre garantita l’accessibilità e l’adattabilità dei locali anche per le

    strutture esistenti. Sono ammesse deroghe alle norme previste soltanto in caso di dimostrata impossibilità tecnica connessa agli elementi strutturali ed impiantistici. Le suddette deroghe sono concesse previo parere favorevole

    dell’Ufficio tecnico o del tecnico incaricato dal Comune per l’istruttoria dei progetti.

    Per quanto riguarda le strutture ricettive rurali, con Decreto del Presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2017, n. 5/R la regione Piemonte apporta modifiche e integrazioni al DPGR 1° marzo 2016, n. 1/R recante Disposizioni regionali relative all'esercizio e alla funzionalità delle attività agrituristiche e dell'ospitalità rurale familiare Per quanto riguarda le strutture ricettive alpinistiche la Regione Piemonte ha emanato la legge regionale n. 8 del 18 febbraio 2010 e s.m.i. Ordinamento dei rifugi alpini e delle altre strutture ricettive alpinistiche e modifiche di disposizioni regionali in materia di turismo, che prevede all’art. 17 la stesura

    di un regolamento. Il regolamento è stato emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale 11 marzo 2011, n. 1/R. Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Regione Piemonte BU11 16/03/2011). L’art. 7 tratta di barriere architettoniche e prescrive che Ai fini del superamento e

    dell'eliminazione delle barriere architettoniche, nei rifugi escursionistici raggiungibili da veicoli ordinariamente autorizzati al transito, si applicano le disposizioni normative di cui all' articolo 1, comma 2, della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e all'articolo 3, comma 4, lettera c) del decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire

    l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

    http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2010http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2010http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=8&LEGGEANNO=2010http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1989-01-09;13#art1-com2

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    sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento delle barriere architettoniche), tenuto conto delle deroghe previste all'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto. Per quanto riguarda il comparto alberghiero, la legge regionale 11 marzo 2015, n. 3 "Disposizioni

    regionali in materia di semplificazione", in vigore dal 27 marzo 2015, ha introdotto importanti novità (Capo II Semplificazioni in materia di turismo)e prevede all’art 8 l’emanazione di un regolamento delle aziende alberghiere. Tra gli altri elementi, il regolamento (Articolo 8 della legge regionale 11 marzo 2015, n. 3) deve disciplinare la destinazione urbanistica degli immobili e l'idoneità dei locali.

    Il regolamento è stato emanato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale 15 maggio 2017 n. 9/R "Caratteristiche e modalità di gestione delle aziende alberghiere nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento" (Regione Piemonte BU20S1 18/05/2017). L’art. 5 del regolamento tratta di destinazione degli immobili, idoneità e accessibilità dei locali e prevede che i locali destinati all’esercizio alberghiero, siano conformi alle norme:

    - tecnico-edilizie ed igienico-sanitarie di cui all’Allegato A del Regolamento; - in materia di sicurezza, idoneità dei locali e prevenzione incendi; - in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche, fatte salve eventuali

    deroghe stabilite dai regolamenti edilizi comunali o per casi di comprovate impossibilità tecnico-strutturali.

    In particolare devono essere assicurati: - almeno un servizio igienico accessibile, di pertinenza delle aree e degli spazi di uso comune o in

    prossimità degli stessi, con wc distinto per sesso; - apposite rampe, o soluzioni equipollenti, per l’accesso agli spazi comuni;

    - un bagno e una camera appositamente attrezzati ogni venti camere o appartamenti, nel rispetto del decreto del Ministero dei Lavori pubblici 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche).

    I fabbricati che ospitano i villaggi albergo e le dipendenze alberghiere rispettano le disposizioni vigenti in materia di accessibilità, visitabilità e adattabilità, al fine di garantire alle persone con ridotta o impedita capacità motoria la fruizione, in condizioni di sicurezza e di autonomia, degli spazi e delle attrezzature sia all’interno delle unità abitative sia nelle zone di relazione.

    Riepilogo delle norme nazionali per l’accessibilità delle strutture ricettive

    Le strutture ricettive, in quanto edifici privati ma aperti al pubblico, rientrano a pieno titolo nel campo di applicazione: • del DM 236/1989 quando si effettua nuova costruzione e ristrutturazione; • dell’art. 24 (Eliminazione o superamento delle barriere architettoniche) della legge 104/ 1992

    quando si effettua qualsiasi opera edilizia in edifici pubblici e privati aperti al pubblico; • i sopracitati disposti normativi sono ricompresi nel cosiddetto Testo Unico per l’edilizia, DPR 6

    giugno 2001, n. 380 e s.m.i. “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”, che tratta dell’accessibilità e del superamento delle barriere architettoniche al Capo III “Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici

    privati, pubblici e privati aperti al pubblico”. Inoltre occorre tener conto dei requisiti tecnici per le strutture ricettive, previsti dai dispositivi regionali (in questo caso della Regione Piemonte), che possono introdurre prescrizioni più rigorose (deroghe in melius) rispetto a quelle statali. Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche progettuali nazionali (art. 5 del DM 236/1989) le strutture ricettive devono rispettare il requisito della visitabilità: ciò significa (come già detto) che non tutta la struttura ricettiva deve essere accessibile, ma deve essere solo parzialmente accessibile. La visitabilità rappresenta un livello di accessibilità limitato ad una parte più o meno estesa dell'edificio che consente comunque ogni tipo di relazione fondamentale anche alla persona con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale

    http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015http://arianna.consiglioregionale.piemonte.it/ariaint/TESTO?LAYOUT=PRESENTAZIONE&TIPODOC=LEGGI&LEGGE=3&LEGGEANNO=2015http://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/component/docman/doc_download/1183-dpgr15052017n9r.htmlhttp://www.regione.piemonte.it/turismo/cms/component/docman/doc_download/1183-dpgr15052017n9r.html

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    LE RICHIESTE NORMATIVE NAZIONALI

    Art 5.3. Strutture ricettive del Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 “Prescrizioni

    tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia

    residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.”

    − Ogni struttura ricettiva (alberghi, pensioni, villaggi turistici, campeggi etc.) deve avere tutte le parti e

    servizi comuni ed un determinato numero di stanze accessibili anche a persone con ridotta o impedita

    capacità motoria. Tali stanze devono avere arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra che consentano l'uso agevole anche da parte di persone su sedia a ruote.

    − Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle

    vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. − Il numero di stanze accessibili in ogni struttura ricettiva deve essere di almeno due fino a 40 o frazione

    di 40, aumentato di altre due ogni 40 stanze o frazione di 40 in più.

    − In tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione, sonora e luminosa, di

    allarme. − La ubicazione delle stanze accessibili deve essere preferibilmente nei piani bassi dell'immobile e

    comunque nelle vicinanze di un «luogo sicuro statico» o di una via di esodo accessibile.

    − Per i villaggi turistici e campeggi, oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di due

    unità.

    RIEPILOGO

    Quante camere accessibili? Con quali caratteristiche? Struttura ricettiva: numero di stanze accessibili richieste:

    - almeno 2 fino a 40 camere o frazione di 40;

    - tale quantità deve essere aumentata di altre due stanze accessibili ogni 40 stanze o frazione di 40 in più. Villaggi turistici e campeggi: quantità di unità di soggiorno temporaneo accessibili richiesta:

    - oltre ai servizi ed alle attrezzature comuni, devono essere accessibili almeno il 5% delle superfici

    destinate alle unità di soggiorno temporaneo con un minimo assoluto di 2 unità.

    Caratteristiche delle stanze e dei bagni accessibili:

    - arredi, servizi, percorsi e spazi di manovra devono consentire l'uso agevole anche da parte di persone

    su carrozzina a ruote. Quesiti: i percorsi quale larghezza debbono avere, secondo la normativa tecnica per l’accessibilità: cm 80 o cm 90 o cm 100?

    o cm 80 è il “canale di percorribilità” da lasciare libero davanti a lavabo e vasca nei servizi igienici

    (art. 8.1.6 DM 236/1989);

    o cm 90 è la larghezza minima dello spazio di manovra per cambiare direzione con manovre combinate dell’art. 8.0.2 Spazi di manovra con carrozzina a ruote del DM 236/1989;

    o cm 100 è la larghezza minima dei percorsi orizzontali e corridoi, che necessitano di allargamenti

    per permettere l’inversione di marcia (art. 8.1.9 del DM 236/1989); o E’ evidente che una larghezza di cm 100/120 del “canale di percorribilità” sia quella ritenuta più

    idonea, ma tale larghezza va messa in relazione alle caratteristiche di tale “canale di

    percorribilità” (lunghezza, presenza o no di muri ai lati o di elementi di arredo fissi o spostabili, di sanitari non spostabili etc.) e all’eventuale presenza di elementi di ausilio (sostegni,

    mancorrenti) per consentire l’uso, ad esempio, dei sanitari nei servizi igienici.

    - Qualora le stanze non dispongano dei servizi igienici, deve essere accessibile sullo stesso piano, nelle

    vicinanze della stanza, almeno un servizio igienico. E’ ovvio che tale concessione normativa va applicata in limitatissimi casi e solo per alcune tipologie di strutture ricettive. Non è infatti ammissibile che,

    soprattutto in caso di nuova costruzione o di ampliamento dell’esistente, si faccia ricorso a tale

    possibilità per ovvi motivi di riservatezza, di comfort, di parità di trattamento con le altre camere della struttura ricettiva.

    - Per motivi di sicurezza in tutte le stanze è opportuno prevedere un apparecchio per la segnalazione,

    sonora e luminosa, di allarme.

    - La collocazione delle stanze accessibili è preferibile sia nei piani bassi dell'immobile e comunque nelle vicinanze di un "luogo sicuro statico" o di una via di esodo accessibile.

  • 7

    Strutture ricettive: gli altri servizi, oltre la “tradizionale” ricettività A seconda dei servizi presenti, ai fini dell’accessibilità, occorre applicare le corrispondenti

    prescrizioni normative tecniche per l’accessibilità. Indicativamente i servizi aggiuntivi a quelli di base (sala colazione, sala per soggiorno-relax-lettura quotidiani) possono essere:

    - sala conferenze, convegni e locali annessi (ad es. guardaroba)

    - sala spettacoli e locali annessi (ad es. camerini) - sala musica - biblioteca - postazioni internet - spazio culturale per esposizioni, mostre etc.

    - servizi per igiene (parrucchiere, pedicure etc.) e cura del corpo, palestra, Spa (cure idroterapiche e servizi di benessere del corpo).

    - attività ginnico-sportive (tennis, piscina etc.) - bar, ristorante, self-service - punto vendita

    - custodia e gioco bimbi - assistenza animali domestici e di compagnia.

    Strutture ricettive: sale e luoghi per riunioni, spettacoli Nelle sale e nei luoghi per riunioni e spettacoli:

    - almeno una zona deve essere agevolmente raggiungibile, anche dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria:

    o mediante un percorso continuo in piano o raccordato con rampe, o ovvero mediante ascensore o altri mezzi di sollevamento.

    - Qualora le attività siano soggette alla vigente normativa antincendio, detta zona deve essere prevista in posizione tale che, nel caso di emergenza, possa essere agevolmente raggiunta una via di esodo accessibile o un "luogo sicuro statico".

    - In presenza di bancone, nella biglietteria, nel punto informazioni, nel bar etc.: una parte deve essere ribassata.

    In particolare, la sala per riunione, spettacolo deve: - essere dotata di posti riservati per persone con ridotta capacità motoria, in numero pari ad

    almeno 2 posti per ogni 400 o frazione di 400 posti, con un minimo di 2; - essere dotata, nella stessa percentuale, di spazi liberi riservati per le persone su carrozzina a

    ruote, predisposti su pavimento orizzontale, con dimensioni tali da garantire la manovra e lo stazionamento di una carrozzina a ruote;

    - essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico; - essere consentita l'accessibilità al palco, al palcoscenico ed almeno ad un camerino spogliatoio

    con relativo servizio igienico. - In presenza di bancone, nella biglietteria, nel punto informazioni, nel bar etc.: una parte deve

    essere ribassata.

    Strutture ricettive: sale e luoghi per ristorazione Nelle sale per la ristorazione:

    - almeno una zona della sala deve essere raggiungibile mediante un percorso continuo e raccordato con rampe, dalle persone con ridotta o impedita capacità motoria;

    - tale zona della sala deve essere dotata di almeno uno spazio libero per persone su carrozzina a ruote. Questo spazio deve essere predisposto su pavimento orizzontale e di dimensione tale da garantire la manovra e lo stazionamento di una carrozzina a ruote;

    - deve essere consentita l'accessibilità ad almeno un servizio igienico.

    - In presenza di bancone, nella sala colazione, nel ristorante, nel bar etc.: una parte deve essere ribassata.

    Strutture ricettive: gli spazi culturali e sportivi

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    Spazi culturali (ad esempio per esposizioni, mostre o altri eventi culturali ) e spazi sportivi possono essere presenti all’interno di strutture ricettive. Si ricorda che in presenza di tali spazi (e di qualsiasi altro spazio destinato ad “attività sociali” ovvero scolastiche, sanitarie, assistenziali, culturali, sportive) occorre applicare la normativa per l’accessibilità,

    che , per gli spazi destinati ad “attività sociali” prevede la totale accessibilità di: - spazi esterni ; - parti comuni e tutti gli ambienti ; - almeno un servizio igienico accessibile per ogni livello utile.

    Riepilogando:

    - struttura ricettiva: devono essere accessibili: tutte le parti e servizi comuni; due (o più) stanze; spazi esterni;

    - sale e luoghi per riunioni, spettacoli: se sono presenti nella struttura ricettiva, devono essere dotati di almeno due spazi liberi; almeno due posti riservati; devono essere accessibili: un servizio igienico; il palco con un camerino; spogliatoio con servizio igienico;

    - sale per la ristorazione: se sono presenti nella struttura ricettiva, devono essere accessibili: una zona della sala, almeno uno spazio libero per persone in carrozzina; un servizio igienico;

    - altri spazi e servizi: occorre vedere le richieste specifiche per l’accessibilità. Se sono presenti spazi per attività culturali e sportive (e ogni altra attività di tipo “sociale” ovvero attività educativa, culturale, sanitaria, assistenziale, sportiva) occorre prevedere la totale accessibilità dei luoghi in cui si effettuano tali attività.

    - Laddove siano presenti banconi, nella reception, nel punto informazioni, nel bar, nella sala colazione, nel ristorante etc.: una parte deve essere ribassata.

    La camera accessibile della struttura ricettiva Da colloqui con molti gestori di strutture ricettive emerge che le camere accessibili sono spesso scarsamente accettate:

    - sia dai clienti con disabilità, che spesso le reputano poco comode, non soddisfacenti alle loro

    necessità, di qualità inferiore a quelle delle altre camere, localizzate in punti della struttura ricettive meno gradevoli;

    - sia dagli altri clienti, che rifiutano la camera “per disabili” (ritenuta brutta, connotata da configurazioni ospedaliere, scomoda, spiacevole). Il rifiuto è accompagnato spesso da motivazioni pretestuose e permeate dal cosiddetto disabilismo, atteggiamento caratterizzato da

    sentimenti ostili e spesso discriminatori nei confronti delle persone con disabilità. In alcuni casi la discriminazione è inconsapevole, caratterizzata da attitudini più complesse e ambivalenti, che si manifestano in un senso di disagio nell’usare spazi e ambienti pensati per persone che sono sentite come “estranee”.

    Ne deriva immediatamente l’esigenza, sia per motivi etici, sia per motivi economici di realizzare camere accessibili che siano come le altre, ma con qualcosa in più, che però non annulli le caratteristiche di piacevolezza estetica e di benessere ambientale.

    Quali sono le caratteristiche di accessibilità di una camera di struttura ricettiva?

    Alcune sono quelle indicate dalla normativa tecnica italiana per l’accessibilità, che ovviamente non può essere trasgredita, ma essendo calibrata soprattutto sulle persone con disabilità motorie (in particolare le persone utilizzanti una carrozzina a ruote auto-spinta) non contiene indicazioni per andare incontro ad altre disabilità e, più in generale, alle necessità di persone che hanno eisgenze “specifiche “, che possono configurarsi anche in assenza di conclamata e riconosciuta disabilità (esempio: esigenze di bambini, di famiglie, di anziani etc.). Altre caratteristiche sono quelle che rispondono a requisiti di piacevolezza, di gradevolezza estetica, di benessere, di comfort ambientale, di possibilità e facilità nell’uso degli spazi e degli arredi, di sicurezza: tutte queste caratteristiche accomunano la camera accessibile della struttura ricettiva a tutte le altre camere. Occorre ribadire che la normativa tecnica statale per l’accessibilità tratta di camera accessibile e di servizio igienico accessibile: NON PARLA MAI di camera “per disabili” o “dedicata” e di servizio igienico “per disabili” o “dedicato”.

    Da questa prima importantissima precisazione, ne deriva che, sia la camera accessibile sia il servizio igienico accessibile debbono consentire un uso agevole e fruibile da persone con disabilità: arredi,

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    complementi d’arredo (lampade, tende etc), terminali degli impianti, elementi costruttivi (porte, finestre, maniglie etc.), apparecchi sanitari e elementi complementari, devono essere utilizzabili da persone con disabilità. E’ evidente che per poter utilizzare tutto quanto sopra elencato, la camera accessibile e il suo servizio

    igienico devono consentire un agevole movimento, la possibilità di arrivare e di accostarsi ad arredi, terminali di impianti, elementi costruttivi, apparecchi sanitari e loro complementi, la possibilità di trasferirsi dalla carrozzina al letto, al vaso, alla doccia o alla vasca e così via.

    - Il principio è quello di poter sistemare gli usuali componenti di arredo di una camera da letto, che funzioni anche come luogo di momentaneo soggiorno (e quindi non solo presenza di letto!);

    - le stesse caratteristiche di valenza estetica, oltre che di comfort e di piacevolezza, devono essere garantite nelle camere accessibili; è preferibile non avere solo arredi “fissi” per poter eventualmente togliere qualche elemento e, al bisogno, aggiungere altri componenti di arredo

    oppure ausili e attrezzature specifiche; - va garantita la possibilità di:

    o ingresso agevole alla camera; o accostamento e trasferimento sul letto; o avvicinamento e uso degli altri elementi di arredo;

    o avvicinamento ed utilizzo di interruttori, prese e comandi (e quindi dei terminali degli impianti);

    o possibilità di manovrare finestra, porta-finestra, porte; o ingresso al servizio igienico;

    o uso dell’eventuale balcone/loggia. - l'accesso al letto dovrebbe essere garantito su entrambi i lati.

    Oltre alla disposizione del letto e agli spazi di percorrenza, occorre prestare grande attenzione alla dimensione del letto (ad es. altezza da terra adeguata –non eccessiva ovvero non superiore a circa cm 50, né troppo bassa per agevolare gli spostamenti dalla carrozzina; letto senza ingombri a terra per poter inserire “sotto” il letto i supporti di un eventuale sollevatore) e alla forma del letto, che può ostacolare il trasferimento al letto dalla carrozzina, come le forme “sporgenti” del letto (ad esempio il giroletto). Utile può essere un sistema di letti scorrevoli su testiera continua a muro;

    - la possibilità di usare in modo autonomo questo spazio implica anche che interruttori, prese e, in

    generale, tutti i terminali degli impianti siano installate ad altezze raggiungibili anche da persone in carrozzina. Una presa a fianco del letto deve essere facilmente raggiungibile per poter caricare la batteria di cellulare, carrozzina a trazione elettrica, eventuali altri elementi o ausili che necessitano di carica. Sempre a fianco del letto è preferibile avere i comandi a distanza per spostare tende, alzare tapparelle etc., oltre a quelle di televisore. I comandi di azionamento di tendaggi, tapparelle, infissi vanno posizionati anche nei pressi di tende, finestre, porte-balcone etc.;

    - dotazione tecnologiche legate alla domotica o ad automatismi specifici possono agevolare alcune funzioni, come l'apertura degli infissi e dei tendaggi, l'azionamento dell'illuminazione e della climatizzazione, la movimentazione del letto;

    - qualsiasi elemento di allarme presente nella camera, come del resto tutti i sistemi di allarme

    presenti in qualsiasi ambienti della struttura ricettiva, devono essere dotati di dispositivi luminosi e sonori che si attivano in caso di emergenza (allarme incendio, allagamenti, rilevatore di fumo, gas, innalzamento temperatura, allarme intrusioni etc.);

    - qualsiasi elemento che funzioni con il “suono” va accompagnato anche da dispositivo luminoso

    (campanello, squillo telefono, citofono interno); - avere a disposizione o dotarsi (su richiesta anticipata della persona che ne ha bisogno) di

    attrezzature per agevolare persone sorde: sveglia a vibrazione, cuscino a vibrazione, allarme a luce stroboscopica etc.;

    - organizzazione degli arredi e dello spazio della camera in modo da ottenere un controllo visivo

    totale dell’ambiente; - la camera deve essere ben segnalata ed indicata possibilmente con più modalità (ad esempio

    macro-caratteri, caratteri in rilievo, in Braille, etc.); - localizzazione della camera accessibile possibilmente nei piani bassi dell’edificio (per motivi di

    sicurezza) (N.B. questa è una richiesta della normativa); - la camera deve essere localizzata preferibilmente vicino ad un luogo sicuro statico o dinamico, con

    percorrenza limitata delle vie d’esodo per facilitare l’allontanamento dalla camera in caso di emergenza;

    - controllare la larghezza della porta d’ingresso e gli spazi antistanti e retrostanti ad essa;

    - spazi di accostamento, laterali e frontali al letto; se il letto è in posizione centrale, l’avvicinamento a esso deve essere garantito su tutti i lati;

  • 10

    - arredi interni accessibili e disposti in modo da non creare ingombro; - terminali degli impianti, apparecchi per la comunicazione in prossimità del letto o ad altezze

    raggiungibili; - terminali di impianti e comandi agevoli da usare;

    - armadio: ante scorrevoli o tende, servetto per abbassare la barra appendi abiti oppure barra appendi abiti ad altezze differenziate; mobiletti o cassettiere possibilmente a ruote;

    - accessibilità spaziale del balcone e possibilità di visione all’esterno in sicurezza, anche da seduti .

    Il servizio igienico accessibile della camera accessibile Come già detto, la normativa tecnica per l’accessibilità parla di camera accessibile e di servizio igienico accessibile, non di camera “per disabili” e di servizio igienico “per disabili”.

    Il servizio igienico accessibile non deve essere assolutamente connotato con sanitari e sostegni di tipo ospedaliero, con un eccesso di elementi di supporto, con scarsa cura nella scelta dei complementi d’arredo.

    - Non c’è nessun disposto normativo che richieda particolari tipi di vaso: quelli riportati nelle

    figure sottostanti (vaso con bordo di seduta discontinuo con apertura frontale) sono “venduti” come i migliori, mentre in realtà sono spesso ritenuti inadatti dalle persone con disabilità, specie motoria, sempre sono scomodi per tutti.

    - Tale scelta è oggetto di molte critiche, per il rischio di intrappolamento della gamba all’interno

    dell’apertura: infatti per alcune persone che usano la carrozzina e che hanno perso la sensibilità agli arti inferiori, può succedere che nella fase di trasferimento dalla carrozzina al vaso o viceversa, una gamba rimanga bloccata nell’apertura anteriore. Può comunque essere utile, per alcune persone, il vaso con incavo frontale per lavarsi, cateterizzare le vescica poiché portatori

    di incontinenze per paralisi midollari. - Utile per tutti (anche se non è prevista nella normativa tecnica per l’accessibilità) la presenza a

    fianco del vaso di doccetta estraibile e flessibile (con funzione di bidet) con termoregolatore dell’acqua calda-fredda e con regolatore di flusso.

    - Come già detto, il vaso delle illustrazioni sottostanti non è previsto da nessuna normativa, così

    come non sono previsti i numerosi ed invasivi sostegni (spesso inutili, in taluni casi anche scomodi ed ingombranti!). Le caratteristiche del vaso delle illustrazioni (dimensioni più ampie del normale, altezza superiore, apertura anteriore) determinano per molte persone in carrozzina una seduta scomoda ed instabile. A causa dell’altezza superiore, i piedi non toccano

    per terra e rendono più difficile l'equilibrio. - Il servizio igienico dell’illustrazioni sottostante è presentato come accessibile, ma è

    eccessivamente connotato come servizio igienico “per disabili” e, inoltre, non è detto che sia realmente fruibile:

    o scarso spazio a lato del vaso per il trasferimento laterale dalla carrozzina al sedile doccia, spazio ostacolato anche dalla presenza del lungo sostegno verticale;

    o ingombrante presenza del lungo maniglione verticale;

  • 11

    o vaso di altezza eccessiva, o “strana” posizione del sostegno nella doccia, o seggiolino della doccia troppo piccolo.

    Le richieste normative per la camera accessibile e il relativo servizio igienico riguardano:

    - la possibilità di movimento all’interno degli ambiente e

    - la possibilità di accostamento laterale al vaso, al bidet, alla doccia, alla vasca e di accostamento

    frontale al lavabo. Per il servizio igienico accessibile la normativa tecnica italiana (artt. 4.1.6 e 8.1.6. del DM 236/1989) prevede

    quanto segue: - devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una carrozzina

    necessarie per l’uso degli apparecchi sanitari (DM 236/1989 art. 4.1.6). Le manovre sono quelle

    indicate e disegnate al punto 8.0.2 del DM 236/1989: • A. rotazione 360°- cambiamento di direzione (150x150 cm)

    • B. rotazione 180° - inversione di direzione (140x170 cm)

    • C. rotazione 90° (con manovre combinate è possibile il completo cambiamento di direzione

    (ingombro di 140x 140 cm, “smussato” in un angolo) • D. svolta 90° (ingombro di 140x 170 cm, “smussato” in un angolo)

    • E. inversione di direzione con manovre combinate (indicativamente ingombro di 190x 170 cm,

    fortemente “ridotto” in due angoli) • F. rotazione 360° - cambiamento di direzione (140x140 cm): N.B. permesso sono in interventi

    di adeguamento e per la visitabilità degli alloggi • G. rotazione 180° - inversione di direzione (130x 130 cm): N.B. permesso sono in interventi

    di adeguamento e per la visitabilità degli alloggi • H. rotazione 90° - con manovre combinate è possibile il completo cambiamento di direzione-

    (120x120 cm): ): N.B. permesso sono in interventi di adeguamento e per la visitabilità degli

    alloggi

    - accostamento laterale al vaso ed al bidet. Caratteristiche del vaso e del bidet: • preferibilmente del tipo sospeso,

    • altezza da terra del piano superiore cm 45-50;

    • asse del vaso o bidet a distanza minima di cm 40 da parete laterale;

    • bordo anteriore a cm 75-80 da parete posteriore;

    • spazio libero a fianco minimo cm 100, misurato dall’ asse del sanitario

    • se l’asse del vaso o bidet ha distanza da parete laterale maggiore di cm 40, occorre prevedere maniglione o corrimano a cm 40 dall’asse del sanitario per consentire il trasferimento

    - accostamento laterale alla doccia

    • a pavimento, sedile ribaltabile, doccia a telefono

    - accostamento laterale (parziale) alla vasca

    • spazio libero minimo cm 140 lungo la vasca con profondità minima di cm 80

    - accostamento frontale al lavabo

    • spazio libero minimo cm 80 misurati dal bordo anteriore del lavabo; altezza da terra del piano superiore cm 80; senza colonna, con sifone preferibilmente accostato o incassato a parete;

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    preferire rubinetti a leva con erogazione acqua calda regolabile con miscelatore termostatico

    - “canale di percorribilità” libero di almeno cm 80 (davanti a vasca e lavabo)

    - corrimani, campanello di emergenza vicino a vaso e vasca

    - erogazione acqua calda con miscelatori termostatici

    - preferire porte scorrevoli o con apertura verso l'esterno;

    - preferire rubinetti a leva con erogazione acqua calda regolabile con miscelatore termostatico; - nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico: corrimano in prossimità del vaso: h cm 80 , di diametro

    3-4 cm; se fissato a parete a distanza di cm 5 dalla parete.

    Accessibilità ai sanitari secondo normativa (DM 236/1989) e osservazioni su alcune richieste normative che sono ritenute “problematiche” e non soddisfacenti le reali esigenze di persone con mobilità ridotta. Si ritiene pertanto legittimo proporre soluzioni dimensionali differenti da quelle del DM 236/1989, ricorrendo a quanto previsto nell’art.7 del DM 236/1989 (in sede di progetto possono essere proposte soluzioni alternative alle specificazioni e alle soluzioni tecniche, purché rispondano alle

    esigenze sottintese dai criteri di progettazione) al comma 5 dell’art. 19 “Deroghe e soluzioni alternative”, in quanto le soluzioni proposte corrispondono maggiormente alle reali esigenze (al riguardo si allega bibliografia da studi di associazioni di/per persone con disabilità e di professionisti del settore. Inoltre un attento studio di sanitari, arredi, complementi di arredo, attrezzature un’oculata organizzazione spaziale contribuiscono a una migliore accessibilità e fruibilità.

    Al riguardo si vedano: - Alberto Arenghi (a cura di), Design for All. Progettare senza barriere architettoniche, UTET, Milano

    2007 - Sophie Corbetta, Un bagno su misura, in Mobilità, n. 40, 2005

    - Comune di Firenze, Persone ‘reali’ e progettazione dell’ambiente costruito. L’accessibilità come risorsa per la qualità ambientale, a cura di Antonio Laurìa, Maggioli, Rimini, 2003: vedere il cap. II.3.1 Un approccio tecnico emotivo alla progettazione di habitat idonei alle persone con problemi motori, di Carmelo Manca.

    - Regione Friuli Venezia Giulia, Associazione Tetra-Paraplegici del Friuli Venezia Giulia, Centro Servizi Volontariato del Friuli Venezia Giulia, Guida alla progettazione accessibile e funzionale, Regione Friuli Venezia Giulia, Tipografia Pellegrini, Udine 2006: vedere il capitolo Bagni locali pubblici.

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    - UILDM di Chioggia (Unione Lotta contro la Distrofia Muscolare), Suggerimenti per un bagno accessibile (a basso costo e salvo diverse esigenze di personalizzazione),

    - http://www.uildmchioggia.org/BAGNO%20ACCESSIBILE.htm (NB: l’architetto Sophie Corbetta e l’ingegnere Alberto Arenghi sono persone in carrozzina)

    Spazi di manovra con carrozzina a ruote secondo normativa (art. 8.0.2 del DM 236/1989)

    Indicazioni per la realizzazione del servizio igienico accessibile. Il vaso e il bidet. I maniglioni o sostegni per il trasferimento

    - La normativa non richiede MAI particolari “tipi” di sostegni per l’accesso al vaso e non

    ne indica MAI una quantità predeterminata. “DM 236/1989 art. 4.1.6. Servizi igienici. “Nei servizi igienici devono essere garantite, con opportuni accorgimenti spaziali, le manovre di una sedia a ruote necessarie per l'utilizzazione degli apparecchi sanitari. Deve essere garantito in particolare: (…) la dotazione di opportuni corrimano e di un campanello di emergenza posto

    in prossimità della tazza e della vasca”. Sempre il DM 236/1989 all’art. 8.1.6. Servizi igienici. “Qualora l'asse della tazza w.c. o bidet sia distante più di 40 cm dalla parete, si deve prevedere, a cm 40 dall'asse dell'apparecchio sanitario, un maniglione o corrimano per consentire il trasferimento. (…) Nei servizi igienici dei locali aperti al pubblico è necessario prevedere e installare il corrimano in prossimità della tazza w.c., posto ad altezza di cm 80 dal calpestio, e di

    diametro cm 3-4; se fissato a parete deve essere posto a cm 5 dalla stessa.” Inoltre viene data specificazione ulteriore SOLO per l’edilizia residenziale sovvenzionata dove, sempre si legge: “Negli alloggi accessibili di edilizia residenziale sovvenzionata di cui al capo II art. 3 deve inoltre essere prevista l'attrezzabilità con maniglioni e corrimano orizzontali e-o verticali in

    vicinanza degli apparecchi; il tipo e le caratteristiche dei maniglioni o corrimano devono essere conformi alle specifiche esigenze riscontrabili successivamente all'atto dell'assegnazione dell'alloggio e posti in opera in tale occasione.”

    - I siostegni sono utili per talune persone, specie le persone in carrozzina paraplegiche, tetraplegiche, e coloro che comunque non possono usare mai la postura eretta, ma anche per

    persone anziane o per chi problemi di mobilità o di equilibrio, anche solo temporanei. I sostegni sono indispensabili per eseguire le manovre di trasferimento e per garantire un appiglio in caso di difficoltà o perdita di equilibrio.

    - Come si evince anche normativamente, un solo sostegno, stabile (e non a ribaltamento), sicuro, comodo, di aspetto non “ospedaliero” potrebbe essere sufficiente, soprattutto in servizi igienici di uso privato (come la camera della struttura ricettiva) e con buona disponibilità di spazio e con

    http://www.uildmchioggia.org/BAGNO%20ACCESSIBILE.htm

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    un accorto studio della disposizione ambientale dei sanitari e degli altri elementi del servizio

    igienico. Occorre sottolineare che non esistono soluzioni standardizzati per la scelta di sostegni e di sanitari che vadano bene per tutti e per qualsiasi difficoltà o disabilità. Solo la personalizzazione di spazi, sanitari, sostegni etc. è elemento indispensabile per l’uso autonomo comodo e sicuro, ma evidentemente non può essere fatta in ambienti di uso pubblico. Dalla consolidata esperienza delle persone paraplegiche in carrozzina, che usano in autonomia il vaso, emerge che possono essere utili (utili ma non assolutamente necessari) due sostegni nelle vicinanze del vaso per agevolare diversi tipi di trasferimento (laterale, obliquo). Tali

    sostegni sono indispensabili per molte persone in carrozzina, in quanto consentono o agevolano il trasferimento obliquo/laterale e quello obliquo/frontale. Inoltre i sostegni sono di aiuto anche a persone con altre difficoltà di deambulazione o con problemi di equilibrio. Tuttavia occorre assolutamente tenere presente che le caratteristiche dei sostegni (tipo, forma, dimensione) e la loro localizzazione sono strettamente legati alle specifiche esigenze della singola persona.

    - Indicazioni per tali sostegni: o vaso vicino a una parete: un primo sostegno orizzontale sulla parete a lato del vaso,

    opposto al lato in cui c’è lo spazio libero per l’affiancamento laterale al vaso, con altezza da terra del sostegno orizzontale non maggiore di cm 80, misurata dalla parte superiore

    del sostegno. Molti sostengono che va meglio un’altezza da terra non superiore a cm 70-73 per facilitare la spinta verso il basso, che la persona effettua per sollevarsi dalla carrozzina e trasferirsi al vaso. L’altezza di cm 80 pare eccessiva perché la persona in carrozzina col braccio in posizione allungata e quasi parallelo a terra non riesce a far bene leva per sollevarsi e trasferirsi. La lunghezza del sostegno è preferibile sia di circa

    cm 100, per favorire il maggior numero di utenti. La posizione di tale sostegno agevola il trasferimento laterale dalla carrozzina al vaso. Per persone con problemi di equilibrio e di forza muscolare, oltre che di agevole movimento, può essere utile disporre di sostegno inclinato, anziché orizzontale poiché è di aiuto nell’atto di alzarsi dal vaso. Sono

    disponibili anche sostegni di forma mista: un primo tratto orizzontale che prosegue con una parte inclinata.

    o vaso vicino a una parete: un secondo sostegno orizzontale per consentire il trasferimento dalla carrozzina, in posizione frontale-obliqua rispetto al vaso stesso. Tale secondo sostegno può essere costituto da uno dei due seguenti tipi di sostegno:

    sostegno orizzontale ribaltabile, sempre a fianco del vaso dalla parte opposta al sostegno orizzontale di cui al punto precedente, montato a sbalzo sulla parete posteriore al vaso. Questo sostegno serve per agevolare il trasferimento dalla carrozzina, in posizione frontale-obliqua rispetto al vaso stesso, e poi per consentire la sistemazione sul vaso e anche un appoggio per l'equilibrio nella posizione seduta. E’ indispensabile che il maniglione montato a sbalzo sulla parete posteriore del vaso, non sia fisso ma ribaltabile. Il sostegno ribaltabile, nella sua configurazione “standard” è ritenuto da molti come elemento eccessivamente “sanitarizzato”. Per dare un’immagine di “normalità” esistono in produzione

    sostegni ribaltabili di aspetto gradevole e quindi più “accettabile”. sostegno orizzontale fisso: in alternativo al sostegno ribaltabile (che spesso

    presenta problemi relativi all’esigenza di costante manutenzione e di un fermo blocco nella posizione verticale e che risulta “non gradito” per la sua connotazione ospedaliera), si può inserire un sostegno orizzontale nella parete posteriore rispetto al vaso, ad altezza da terra circa 80 cm (non troppo alto però!) e tale da permettere l’alloggiamento del coperchio del copri-vaso sotto il sostegno orizzontale.

    In presenza di problemi di ancoraggio dei sostegni orizzontali a muro, l’alternativa può essere quella di un sostegno orizzontale fissato su un ritto a pavimento (o a forma di U capovolta) oppure un sostegno orizzontale che circondi lateralmente e posteriormente il vaso, fissato a pavimento.

    o Nel caso in cui (per permettere la bilateralità di accostamento laterale) il vaso sia collocato al centro della parete e non in prossimità di una parete, è evidente che

    occorre inserire due sostegni laterali di tipo ribaltabile, anche se in genere sono sconsigliabili, sia per sicurezza, sia per il loro aspetto “ospedaliero”, sia perché sporgono dal muro di circa 15-20 cm sottraendo spazio utile al movimento. Esistono anche sostegni ribaltabili a parete incassati a muro o “coperti”.

    - Altri elementi di sostegno, come i maniglioni a ventosa, possono essere utili come elementi

    aggiuntivi (rispetto ai sostegni fissi) per andare incontro a specifiche esigenze. Oppure possono

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    essere portati dalla stessa persona con disabilità con sé per “sistemarli” provvisoriamente al meglio rispetto alle proprie esigenze. E’ comunque indispensabile che i maniglioni a ventosa siano di ottima qualità e dotati di indicatore di sicurezza.

    - Per avere una distanza del bordo anteriore del vaso dalla parete retrostante di circa 75-80 cm

    (richiesto dalla normativa tecnica), che consente sia di accostarsi lateralmente con la carrozzina sia di avere uno schienale d’appoggio una volta seduti sul vaso, si può usare un normale vaso sospeso, fissato a una lesena contenente la cassetta di risciacquo.

    - L’altezza del vaso, compreso il copri-vaso, non dovrebbe superare i 45 cm dal calpestio per

    consentire di appoggiare del tutto le piante dei piedi a terra. - Per agevolare al massimo le esigenze diverse nell’uso del vaso:

    o si può variare l’altezza del vaso “normale” ricorrendo a un copri-vaso (o ciambella o copri-sedile) rialzato per vaso: rimovibile, sovrapponibile e vincolabile al vaso in sicurezza, per permettere di posizionare la seduta all’altezza desiderata. Importante è

    che il rialzo sia progettato contestualmente al vaso per permettere una loro totale, completa e sicura accoppiabilità o perlomeno che il rialzo sia adeguato al tipo di vaso;

    o si può ricorrere a un copri-vaso del tipo discontinuo con apertura frontale. Tale soluzione può essere utile per facilitare l’introduzione della doccetta-bidet oppure per agevolare le necessarie manipolazioni (per l’igiene, per cateterizzare etc.).

    - Anche il comando per lo scarico dell'acqua deve risultare accessibile: va quindi posizionato lateralmente al vaso, ad altezza raggiungibile da seduti e, per chi ha problemi di forza agli arti superiori, deve presentare un pulsante ampio e facile da premere.

    - Pur essendo concessa la possibilità di non inserire il bidet (sia da molti disposti regionali,

    riguardanti le strutture ricettive, sia dalla normativa per l’accessibilità nei casi di adeguamento dell’esistente), si ritiene utile (in relazione a consolidate abitudini italiane) dotare il servizio igienico accessibile anche di questo sanitario, per andare incontro a più esigenze e desideri.

    - Inoltre, nel servizio igienico della camera accessibile per ridurre al minimo i trasferimenti sui sanitari, si suggerisce di inserire, oltre al bidet, anche una doccetta-bidet a parete, estraibile, flessibile, con regolatore di flusso, da collocare a fianco del vaso e da utilizzare dalle persone in carrozzina, che - in genere, ma non sempre - preferiscono minimizzare gli spostamenti dalla carrozzina ai sanitari.

    - Eventuali mobiletti porta-oggetti nel servizio igienico accessibile dovrebbero essere muniti di

    ruote e quindi facilmente spostabili.

    La vaschetta per lo scarico dell’acqua, situata posteriormente al vaso, funge da utile appoggio non solo per il copri-asse del vaso,

    ma anche da sostegno per la schiena di coloro che sentono la necessità di avere un appoggio posteriore, garantendo la stabili tà

    della seduta.

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    Il lavabo

    - del tipo a mensola, ovvero senza colonna o altri ritti che non consentano l’inserimento delle

    ginocchia di una persona in carrozzina o seduta; - installato a un'altezza (dai 65 ai 70 cm da terra) che permetta di inserire le gambe e che, nello

    stesso tempo, faccia risultare il bordo superiore ad un'altezza comoda (tra 80 e 90 cm da terra, non più di 90 cm) per l'appoggio dei gomiti e per manovrare i rubinetti;

    - i cosiddetti lavabi ergonomici sono caratterizzati da uno spessore contenuto, ma hanno come controindicazione l'aspetto "ospedaliero", che condiziona l'immagine del bagno e non sempre sono di agevole uso per tutti. In una camera accessibile è preferibile optare per lavabi meno caratterizzati dall’essere “per disabili” come i lavabi sagomati o quelli venduti come “ergonomici”;

    - è preferibile scegliere un lavabo della “normale” produzione, facendo attenzione alla forma (non eccessivamente spigolosa, con incavo del bacino non troppo profondo né troppo sottile) e alla dimensione (ad esempio profondità dal muro), dando la preferenza a modelli con bordi larghi e morbidi, per un appoggio più confortevole degli avambracci;

    - i cosiddetti “lavabi da appoggio” sono spesso di difficile fruibilità (per forma e per altezza dal

    piano di calpestio), specie da parte di una persona seduta; - i “lavabi da incasso” da inserire in un piano d’appoggio risultano agevolmente fruibili e sono

    completati utilmente dal piano, su cui appoggiarsi o posare oggetti per l’igiene e la cura della persona;

    - per tenere a portata di mano i prodotti per l'igiene personale, si può scegliere un lavabo con piano d'appoggio integrato;

    - rubinetterie facilmente visibili ed individuabili, di utilizzo comodo, semplice ed intuitivo, che non prevedano contorsioni, rotazioni del polso, abilità nell’articolare bene le dita delle mani e le mani (preferire elementi “ampi” per favorire chi ha ridotta mobilità agli arti); una doccetta estraibile può risultare utile a chi non riesce ad avvicinarsi agevolmente alla bocchetta erogatrice per lavarsi le braccia o la testa;

    - cassettiere, mobiletti bassi a sportello o con ripiani a giorno, spostabili su ruote, da infilare sotto il piano del lavabo, o alcune mensole, posizionate ad altezza raggiungibile (utile un’altezza

    intorno ai 90 cm perché raggiungibile anche da chi ha poca forza e non può agevolmente sollevare le braccia), rappresentano una buona soluzione per chi ha bisogno di più spazio per riporre i prodotti utili in bagno;

    - per un agevole riconoscimento da parte di ipovedenti o non vedenti dei “prodotti di cortesia” in bagno, sarebbe bene scegliere prodotti con diciture a rilievo o in Braille o, in alternativa, prodotti di cortesia con forme fortemente differenziate tra loro per riconoscere ad esempio il sapone dallo shampoo o dal balsamo o dal dentifricio o dal lucida-scarpe etc.;

    - indispensabile una buona illuminazione della zona lavabo; - lo specchio deve essere preferibilmente a tutta altezza e deve partire dal bordo del lavabo

    (altezza da terra indicativamente 100 cm). Gli specchi reclinabili non sono necessari e sono

    difficili da regolare e possono “alterare” la percezione del viso e del corpo; - utile può essere uno specchio aggiuntivo, a lato del lavabo, ,estensibile, con braccio a parete,

    con un lato ingranditore e l’altro normale; - occorre disporre, ad altezze raggiungibili da persona seduta (buona l’altezza di 90-100 cm da

    terra): o l’asciugacapelli, o l’erogatore di sapone, o i ripiani porta-asciugamani.

    La vasca da bagno

    - richiede alle persone in carrozzina o con problemi motori una serie di movimenti faticosi e non semplici; tuttavia consente una piacevole attività rilassante;

    - è indispensabile che a lato della vasca ci sia lo spazio di accostamento necessario al passaggio e al trasferimento nella vasca;

    - il trasferimento nella vasca (addossata a parete), per chi ha difficoltà motorie, necessita almeno di un maniglione orizzontale o orizzontale/obliquo fissato sul lato lungo della parete lungo la quale è addossata la vasca;

    - il trasferimento nella vasca (addossata a parete), per chi ha difficoltà motorie, necessita di un seggiolino o una panchetta rimovibili, dotati di alette da appoggiare o agganciare ai bordi della

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    vasca stessa (da inserire al bisogno). Occorre che la vasca abbia adatti bordi, che il seggiolino o la panchetta abbiano caratteristiche di ottima stabilità e preferibilmente con schienale (indispensabile per chi ha anche problemi di equilibrio o difficoltà a mantenere un buon equilibrio). E’ necessario che la vasca sia dotata di qualche elemento para-spruzzi (ad esempio

    una tenda o paretina scorrevole/ripiegabile) e, oltre alla rubinetteria standard, disponga di asta per doccia con doccione a telefono, scorrevole ed estraibile, posizionato ad altezza raggiungibile da persona seduta sul seggiolino o sulla panchetta. Si sottolinea che è importante che la tenda da doccia di contenimento della fuoriuscita di acqua sia decorosa, di buona qualità e valida

    anche sul piano estetico; - in alternativa al seggiolino o panchetta rimovibile, la struttura ricettiva potrebbe dotarsi di un

    sollevatore da vasca, rimovibile e quindi utilizzabile solo al bisogno; - se la vasca non è addossata, occorre che sia sollevata da terra, ad esempio poggiante su

    piedini, e che la struttura ricettiva disponga di un sollevatore-traslatore.

    La doccia:

    - da parte di persone in carrozzina o con problemi motori è di più semplice utilizzo rispetto alla vasca da bagno ed offre maggiore sicurezza;

    - deve essere garantito l’accostamento laterale ad essa da parte di una persona in carrozzina (spazio libero indicativamente di 100x120 cm);

    - la doccia deve essere del tipo a pavimento: • senza piatto doccia e con il fondo in piastrelle rigorosamente antisdrucciolo, con

    adeguata pendenza per lo scolo dell’acqua verso la piletta di scarico a terra, con

    inserimento di corri-acqua o griglia di drenaggio; • con piatto doccia a filo del pavimento;

    - la dimensione del piatto doccia o della zona doccia a pavimento dovrebbe essere abbastanza ampia per permettere lo stazionamento con una carrozzina da doccia: indicativamente 100x120

    cm, ma potrebbero essere anche misure inferiori poiché la dimensione della zona doccia è strettamente vincolata alla localizzazione della doccia, alla forma del servizio igienico, alla presenza degli altri sanitari e dei reciproci rapporti;

    - la zona doccia a pavimento deve essere facilmente individuabile e ben delimitata; - sono da escludere i piatti doccia con bordi rialzati, a meno che il bordo rialzato sia rimovibile e

    che la superficie della doccia sia complanare al pavimento circostante; - la doccia deve essere dotata erogatore di tipo a telefono, ad altezza regolabile su binario, che

    deve essere collocato sulla parete laterale a quella del sedile. L’erogatore a telefono deve essere posizionato nella parte più bassa dell’asta su cui scorre, per essere afferrato da una persona

    seduta; - la doccia deve essere provvista di comodo sedile, preferibilmente ribaltabile a parete o

    rimovibile, posizionato in modo tale da poter avvicinarsi con la carrozzina ed effettuare il trasferimento. Preferibile un ampio sedile da doccia (per motivi di stabilità e sicurezza e per appoggiare gli elementi per l’igiene personale), eventualmente con possibilità di appoggio a terra. E’ preferibile che sia lungo quanto il lato della doccia su cui è inserito. Occorre studiare con attenzione la sua localizzazione per permettere un facile trasferimento: ad esempio lasciare libero il lato della parete, su cui è fissato il seggiolino, per almeno 100 cm, per consentire l'avvicinamento con la carrozzina ed il trasferimento. Se non è previsto un seggiolino/sedile da doccia, fisso a parete o da fissare a parete, è bene disporre di una carrozzina da doccia (ved.

    punti successivi);

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    - sostegno orizzontale inserito sia sulla parete laterale a quello in cui si inserisce il sedile da doccia, sia sulla parete dove è inserito o inseribile il sedile da doccia, per agevolare il trasferimento dalla carrozzina oppure sostegno orizzontale continuo (forma ad L) lungo le due parete ad angolo della zona doccia;

    - porta-oggetti a parete ad altezza raggiungibile da persona seduta o da agganciare all’asta su cui è inserito l’erogatore a telefono dell’acqua;

    - utile avere a disposizione un semplice seggiolino o sgabello da doccia, purché di sicura stabilità e antiribaltamento, che potrebbe essere usato, ad esempio, da alcune persone anziane per

    motivi di sicurezza e di mantenimento dell’equilibrio; - per l’uso della doccia da parte di persone in carrozzina può essere utile avere a disposizione una

    sedia da comoda o, meglio, una carrozzina da doccia con ruote, auto-spinta, con braccioli ribaltabili, da utilizzare nel caso in cui la persona in carrozzina non usi la propria carrozzina sotto la doccia;

    - per contenere la fuoriuscita dell'acqua e gli spruzzi e per dare caratteristiche di maggiore “intimità”, è bene disporre di una tenda da doccia (di buona qualità e valida esteticamente), oppure di una tenda azionabile automaticamente ad avvolgimento verticale oppure si può installare un box doccia a filo pavimento completamente apribile.

    - Potrebbe essere utile disporre di una barella-doccia (spostabile e ripiegabile) da utilizzare al

    bisogno.

    Docce a “raso”, funzionali e esteticamente valide, realizzate con materiali e forme non per disabili”. Nella prima immagine:

    doccia a pavimento con materiale antiscivolo, differenziato dalla restante pavimentazione. L’area della doccia è ben evidenziata,

    ma i due sostegni sono collocati troppo in alto da terra

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    Carrozzina rigida da doccia, autospinta per uso interno. Può essere usata anche come comoda.

    Alcune indicazioni aggiuntive

    - controllare la larghezza della porta: la normativa tecnica richiede che ci sia una luce netta ( che non è la larghezza dell’anta!) di almeno 75 cm, preferibile avere qualche cm in più, almeno 80 cm;

    - controllare che sia possibile l’avvicinamento alla porta del bagno e che siano presenti gli spazi di manovra antistanti e retrostanti ad essa;

    - è preferibile, per motivi di sicurezza e di minor ingombro nel servizio igienico, che la porta si apra verso l’esterno (dotata anche di “maniglione di ritorno”) o sia a scorrimento laterale;

    - comandi e rubinetterie varie: facilmente visibili ed individuabili, di utilizzo comodo, semplice ed intuitivo, che non prevedano contorsioni, rotazioni del polso, abilità nell’articolare bene le dita delle mani e le mani (preferire elementi “ampi” per favorire chi ha ridotta mobilità agli arti); per

    gli elementi di sostegno, necessari per sostenersi, per permettere i trasferimenti e per mantenere stabilità (vicino al vaso, al bidet, alla vasca, al lavabo e alla doccia) si può contemplare la possibilità di “cumulare le funzioni” (l’elemento di sostegno che funziona anche da porta-asciugamani - ma non viceversa! -);

    - disporre con estrema attenzione gli elementi di supporto affinché - anziché agevolare - non ostacolino il trasferimento dalla carrozzina ai sanitari;

    - evitare che gli eventuali supporti verticali arrivino fino a terra per non intralciare il movimento; - campanelli d’allarme per chiamare il personale in caso di necessità; - normalità d’immagine: scegliere sanitari gradevoli e possibilmente nella produzione “per tutti” e

    non specifica “per disabili”; evitare vasi troppo alti (l’altezza di 50 cm di è considerata eccessiva dalla quasi totalità delle persone con problemi motori!);

    - per favorire i non vedenti può essere utile disporre una pianta, riproducente la localizzazione dei sanitari e degli elementi fondamentali per capire il loro reciproco posizionamento: disegno in rilievo, Braille trasparente, parole in rilievo e a grandi caratteri;

    - nel caso la camera non sia dotata di proprio servizio igienico accessibile, occorre prevedere un servizio igienico accessibile al piano Questa possibilità, permessa dalla normativa tecnica per l’accessibilità, deve essere considerata come “ultimo ripiego” e pertanto va evitata con la massima attenzione;

    - un adeguato contrasto (cromatico, di tono, di luminanza), tra pavimento, parete, sanitari può aiutare ad identificare meglio sanitari e attrezzature del bagno per le persone ipovedenti, con problemi di visione o con difficoltà di discriminazione dei colori. Utile può essere inserire, lungo le pareti, una fascia continua di colore contrastante ad altezza degli occhi di una persona in piedi o all’altezza di 90-100 cm da terra: linea guida direzionale e di immediata identificazione

    della forma e dimensione dell’ambiente; - oltre ai sanitari, anche il corrimano, i sostegni, il porta-asciugamani, i pulsanti, il porta-carta

    igienica etc. dovrebbero essere bene evidenziati, quindi diversi per colore e tono dalla parete su cui sono montati oppure posizionati lungo una fascia di piastrelle di colore contrastante oppure

    contornati con piastrelle o altro sempre di colore contrastante - utile, per le persone che usano un bastone (persone non vedenti, con difficoltà motorie etc.),

    disporre di un appoggia-bastone; - un eventuale disponibilità di un sollevatore mobile (ad esempio soluzione con base apribile per

    permettere l'entrata frontale di carrozzine, per poter eventualmente inserire una barella-doccia)

    da usare esclusivamente al bisogno sia per il letto sia per il trasferimento nella vasca da bagno;

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    - campanelli di emergenza in prossimità del vaso e della vasca/doccia (tra l’altro richiesti dalla normativa): collocati a cordino che raggiunga il pavimento, facilitandone la presa per chi, caduto a terra, non possa rialzarsi da solo;

    - l’allarme deve essere acustico e visivo;

    - Si ricorda che numerosissimi sono i ritrovati tecnologici finalizzati a facilitare un uso autonomo dei servizi igienici dal vaso regolabile in altezza, al vaso a scorrimento in orizzontale, al vaso-bidet, al vaso-bidet integrato tecnologico autopulenti, comandato da telecomando, alla ciambella-bidet, agli elevatori traslatori (azionamento meccanico, con comando a distanza), al

    sistema di posizionamento al bisogno degli elementi di supporto da agganciare su binario continuo a muro di supporto etc.

    Cordino di chiamata per emergenza, collocato in posizione molto “bassa” e quindi funzionale.

    Strutture ricettive: elementi da considerare per l’accessibilità 1. Sito web

    a. accessibilità del sito, certificazione dell’accessibilità del sito, auto-valutazione dell’accessibilità del sito, valutazione dell’accessibilità da OSI o altra certificazione

    b. informazioni sull’accessibilità della struttura ricettiva.

    2. Manuale d’uso della struttura ricettiva: descrizione servizi, descrizione ambienti, planimetrie, comportamenti per emergenza; caratteristiche manuale (testo scritto, testo parlato scaricabile da sito web, testo parlato anche “segnato”, testo parlato sottotitolato); testo scritto in caratteri standard, in macro-caratteri, in Braille, testo con illustrazioni. App o file (scaricabili da sito web) con manuale uso dell’albergo e sue caratteristiche (v. sopra).

    3. Accesso a area pertinenza della struttura ricettiva: cancelli, porte, campanello, segnali sonori al passaggio di persone, sistemi di rilevazione della presenza umana/sensori di prossimità.

    4. Area attorno a struttura ricettiva: caratteristiche della pavimentazione, dislivelli e tipo di dislivello; superamento agevolato dei dislivelli; ostacoli a terra laterali e pendenti.

    5. Spazi all’esterno di pertinenza della struttura ricettiva e di uso comune (es. giardino; area attrezzata gioco bambini; dehor per soggiorno e pranzo; gazebo; area cani etc.): in piano, con rilievi alture

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    collinette, con presenza di acqua, caratteristiche a terra delle diverse aree. 6. Percorsi all’esterno per raggiungere l’ingresso e le diverse aree di attività all’aperto: tipi di

    pavimentazione dei percorsi, dislivelli e tipo di dislivello lungo i percorsi/camminamenti; superamento agevolato dei dislivelli presenti lungo i percorsi (modellazione del percorso, piani inclinati o rampe,

    fisse, amovibili, altre modalità che ricorrono a sistemi di elevazione), delimitazioni laterali dei percorsi con funzione anche di batti-bastoni e riconoscibili al tatto plantare, percorsi guida a terra o indicatori a terra rilevabili con bastone e col tatto plantare (ved. voce Accorgimenti per ciechi, ipovedenti), ostacoli a terra laterali e pendenti, lunghe distanze da percorrere solo a piedi.

    7. Parcheggio: posti accessibili segnalati e riservati, dimensioni in larghezza e lunghezza, pavimentazione, distanza da ingresso, ostacoli (dislivelli, pendenze), presenza di linee guida naturali o artificiali per facilitare orientamento, ritrovamento e mantenimento direzione.

    8. Garage: posti accessibili e riservati (v. sopra) e localizzazione, presenza linee guida naturali e artificiali. Presenza di filtro anti-fumo prima del vano dell’ascensore e del blocco scala: dimensione

    spazio; porte e modalità apertura, spazio libero di passaggio per persone in carrozzina; presenza di porte antincendio e di dispositivi magnetici per tenerle aperte.

    9. Ingresso alla struttura ricettiva: marciapiede e sue caratteristiche; tipo di porta e sue caratteristiche (materiali, modalità apertura, maniglia, dimensioni specie luce netta passaggio) porta automatica; zerbini; citofono, campanello (tipo e dimensioni, h da terra); in presenza di ingresso non accessibile:

    segnalazione di ingresso alternativo e modalità di chiamata del personale. 10. Reception, hall:

    a. caratteristiche spazio; visibilità completa dell’ambiente da qualsiasi parte. Ostacoli a terra laterali e pendenti, illuminazione, pavimentazione, corrimano, “elementi-guida” per non vedenti,

    eventuali altri ostacoli (es. apertura porte, ingombri di arredi). Presenza di porte antincendio e di dispositivi magnetici per tenerle aperte;

    b. bancone (tipo e altezza); se il bancone è alto verificare se una parte è ribassata per accesso a persone in carrozzina o di statura bassa o soluzione alternativa. Appoggia-bastone, elementi per agevolare comunicazione con sordi (es. block notes; disponibilità di computer; pannello portatile ad induzione magnetica per sordi con protesi acustica. Disposizione del bancone/punto informazione che eviti abbagliamento o che formi ombre sul viso di chi dà informazioni. Disponibilità al bancone/punto informazione di sistema di amplificazione ad induzione magnetica portatile (del tipo a valigetta). Disponibilità di POS mobile “senza fili”.

    c. elementi naturali o artificiali con funzione di linee guida per facilitare orientamento, ritrovamento e mantenimento direzione;

    d. modello tridimensionale o planimetria della struttura disegnata con modalità visiva e tattile; possibilità di disporre di planimetria della struttura ricettiva e di alcuni spazi significati (es. camera accessibile, camera facilmente fruibile, sala colazione) realizzata con caratteristiche tali da essere scaricata in pdf da sito web e stampabile in tecnica stereocopy.

    e. Bar, ristorante, sala prima colazione: bancone bar (tipo e altezza) (v. sopra); tavolo buffet o

    bancone esposizione cibi (altezza unica o con parte ribassata), spazi tra i tavoli, spazio di arrivo ai tavoli, ostacoli (a terra, laterali, pendenti) e loro modalità di superamento, pavimentazione, linee guida naturali o artificiali, mancorrenti a parete; tipo di tavoli (h. da terra parte inferiore del

    piano) e di sedute; indicazione degli ingredienti; menù per allergie/intolleranze e diete alimentari: diabetici, ipertesi, intolleranti lattosio, vegetariane/vegane, celiaci (Progetto Alimentazione Fuori Casa dell'Associazione Italiana Celiachia, procedure per evitare la contaminazione da glutine dal processo di lavorazione sino al servizio a tavola, logo della Spiga Barrata; ingredienti dei

    prodotti); planimetria/disegno in rilievo con illustrazione della disposizione dei tavoli e delle stoviglie sul tavolo; diversi tipi di stoviglie, stoviglie “adattate”, cannucce per bere; caratteristiche di “contrasto” tra stoviglie, tovagliato, sedili, tavoli. Menù (caratteri standard, macro-caratteri, Braille, testo+illustrazioni) con indicazione degli ingredienti; menù su App, menù scaricabile su pc, tablet, smartphone. Disponibilità di menu su tablet o pc da consultare in situ. Presenza di

    porte antincendio e di dispositivi magnetici per tenerle aperte. 11. Aree comuni e servizi al chiuso: postazioni internet, lettura, relax, soggiorno, sala TV, sala incontri/

    convegni, sala spettacoli, sala musica, biblioteca, esposizioni/mostre, cura del corpo (parrucchiere, manicure, pedicure), palestra, Spa/centro benessere, solarium, attività ginnico-sportive (tennis,

    piscina etc.), intrattenimento e gioco bambini, sala giochi (calcetto, ping-pong), punto vendita, degustazione cibi/vini, assistenza animali domestici e di compagnia; camera “quieta”, punto primo soccorso: tipi di pavimentazione dei diversi spazi, dislivelli e tipo di dislivello; superamento agevolato dei dislivelli, ostacoli (a terra, laterali e pendenti), lunghe distanze da percorrere solo a piedi, modalità d’uso di attrezzature e arredi e possibilità per tutti di svolgimento delle attività. Presenza di porte antincendio e di dispositivi magnetici per tenerle aperte.

    12. Altri servizi/attività all’aperto: area per attività con animali (es. cavalli); spazio maneggio; tennis;

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    calcetto; piscina; solarium; stagno/laghetto; area pesca; area coltivazione piante e ortaggi usufruibili per attività di intrattenimento organizzate; percorsi ginnici all’aperto (tipo percorso vita), percorso per barefooting; percorso sensoriale (odoroso, tattile etc.): a. in caso di osservazione/partecipazione “passiva” alle attività: possibilità di avvicinamento e di

    stazionamento in sicurezza, di comoda visione anche da persone in carrozzina o con problemi motori o legati alla percezione o di tipo relazionale;

    b. in caso di partecipazione “attiva” o parzialmente tale: possibilità di arrivare, muoversi, spostarsi e svolgere l’attività: percorsi e loro caratteristiche, modalità superamento di ostacoli;

    sopraelevazione di alcuni elementi per agevolare l’attività di chi non può inchinarsi/sedersi a terra; attrezzi normali e agevolati etc.

    13. Servizio igienico comune: anti-bagno e servizio igienico: dimensione degli ambienti; porte e modalità apertura (preferibilmente verso l’esterno del locale o a scorrimento – fare attenzione a forma della maniglia –), spazio libero di passaggio per persone in carrozzina; planimetria in rilievo del servizio

    igienico comune e degli apparecchi sanitari. Ved. i punti a. b. c. d. del Servizio igienico accessibile della camera. Eventuale presenza di orinatoio a h. differenti.

    14. Percorsi orizzontali comuni. Corridoi: larghezza, lunghezza, forma, ostacoli (a terra, laterali e pendenti), illuminazione, pavimentazione, corrimano, “elementi-guida” per non vedenti, accorgimenti per facilitare i sordi, eventuali altri ostacoli (es. apertura porte, ingombri di arredi). Presenza di porte

    antincendio e di dispositivi magnetici per tenerle aperte. 15. Percorsi verticali comuni

    a. scale; b. ascensore;

    c. rampe, piani inclinati; d. servoscala (a pedana, a seggiolino); e. piattaforma elevatrice o elevatore (con vano, senza vano; con percorso solo verticale o di tipo

    trasloelevatore); f. altro (es. montascale, elevatore con binario a soffitto).

    16. Scale: pavimentazione, n. gradini per rampa di scale, profondità pedata, altezza alzata, segnalazione inizio/fine per ciechi, ipovedenti etc.; caratteristiche per la sicurezza in uso (es. no a scale con spazio sottoscala non protetto, no ad alzata “vuota”, no a gradini a fazzoletto, no a gradini sporgenti etc.), parapetti o ringhiere di protezione verso il vuoto con caratteristiche di sicurezza (es. altezza

    parapetto e protezione ferma-piede; no a elementi orizzontali che facilitino lo scavalcamento), presenza corrimano laterale, presenza 2° corrimano ad altezza bambini, presenza di corrimano centrale (se necessario: es. per scale molto larghe).

    17. Ascensore: spazio antistante, dimensioni cabina, h pulsanti fuori e spazio di accostamento alla pulsantiera, h da terra pulsantiera dentro la cabina, pulsantiera orizzontale/verticale, avviso acustico e visivo fermate, seduta, specchio. Segnalazione ascensore per non vedenti. Ingresso in cabina con possibilità di cambio di direzione. Indicazione del piano di arrivo (a terra o a parete). Ascensore a prova fumo/fuoco utilizzabile anche in caso di incendio. Presenza di filtro anti-fumo prima del vano dell’ascensore e del blocco scala: dimensione spazio; porte e modalità apertura, spazio libero di passaggio per persone in carrozzina; presenza di porte antincendio e di dispositivi magnetici per

    tenerle aperte. 18. Rampe/piani inclinati: pendenza, lunghezza, parti in curva in piano, ripiani orizzontale di riposo dopo

    un certo numero di sviluppo della rampa (da definire in base a pendenza rampa), mancorrenti da ambo i lati, doppio mancorrente, parapetti di protezione, presenza di fermapiede, segnalazione

    inizio/fine, pavimentazione antisdrucciolo e che non trattenga le ruote; sotto rampa protetto. 19. Segnaletica di informazione (es. di entrata/uscita, di indicazione del piano), di direzione (es. del

    percorso da seguire), di identificazione (designazione di luoghi e funzioni: es. servizi igienici, bar, sala pranzo, camera et