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Vasto, 11 luglio 2011 La mediazione uno strumento efficace di risoluzione delle controversie civili e commerciali Aspetti pratici ed applicativi

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Vasto, 11 luglio 2011

La mediazione uno strumento efficace di risoluzione delle controversie civili e commerciali

Aspetti pratici ed applicativi

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Normativa

Direttiva 2008/52/CE Legge delega 18 giugno 2009 n.69 Decreto legislativo 4 marzo 2010 n.

28 attuazione art. 60 l. 69/2009 Decreto Ministero della Giustizia 18

ottobre 2010 n. 180

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Definizione di mediazione

L’attività svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa

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Definizione di mediatore

La persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo

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Definizione “conciliazione”

La composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione.

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Definizione di “organismo”

L’ente pubblico o privato, presso il quale può svolgersi il procedimento di mediazione.

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Controversie oggetto di mediazione

Chiunque può accedere alla mediazione per la conciliazione di una controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili

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Controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità

Condominio Diritti reali Divisione Successioni ereditarie Patti di famiglia Locazione Comodato Affitto di azienda Responsabilità medica e da diffamazione a mezzo

stampa o con altro mezzo di pubblicità Contratti assicurativi, bancari e finanziari

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Accesso alla mediazione

La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un’istanza presso un organismo. In caso di più domande relative alla stessa controversia, la mediazione si svolge davanti all’organismo presso i quale è stata presentata la prima domanda. Non esistono profili di competenza territoriale.

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Contenuto dell’istanza

L’istanza deve indicare:L’organismoLe partiL’oggettoLe ragioni della pretesa

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Durata del procedimento di mediazione

Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi. Il termine decorre

- dalla data di deposito della domanda- dalla scadenza di quello fissato dal

giudice per il deposito dell’istanza

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Procedimento

- Presentazione domanda di mediazione

- Nomina del mediatore da parte del responsabile dell’organismo

- Fissazione del primo incontro non oltre quindici giorni dalla domanda

- Comunicazione all’altra parte con ogni mezzo idoneo anche a cura della parte istante

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Fasi del procedimento

Il procedimento si svolge senza formalità presso la sede dell’organismo di mediazione o nel luogo indicato nel regolamento di procedura dell’organismo.

Della mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova.

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Fasi del procedimento

Il mediatore incontrerà le parti prima congiuntamente, poi separatamente e da ultimo nuovamente congiuntamente.

Se si raggiunge un accordo il mediatore forma processo verbale al quale è allegato il testo dell’accordo.

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Fasi del procedimento

Se l’accordo non si raggiunge il mediatore:

- Redige processo verbale del mancato accordo;

- Può formulare una proposta di conciliazione;

- Formula una proposta di conciliazione se le parti gliene fanno richiesta.

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Proposta di mediazione

Il mediatore Preliminarmente informa le parti

delle conseguenze di cui all’art. 13Comunica la proposta per iscritto alle

parti.Le parti fanno pervenire la risposta

per iscritto entro sette giorni.In caso di mancata risposta, la

proposta si ha per rifiutata.

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Efficacia dell’accordo

Il verbale d’accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico e a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo accertamento anche della regolarità formale, con decreto del Presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo.

Il verbale costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata

esecuzione in forma specifica iscrizione ipoteca giudiziale

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Indennità

L’indennità comprende le spese d’avvio del procedimento e le spese di mediazione.

1. Spese d’avvio 40 euro2. Spese di mediazione secondo gli importi

indicati nella tabella A allegata al decreto ministeriale n.180/10

3. Gli importi massimi previsti alla richiamata tabella possono essere aumentati o diminuiti secondo quanto previsto all’art. 16 decreto ministeriale n. 180/10

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Incentivi fiscali

1. Tutti gli atti, documenti e provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Il verbale di accordo è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro, altrimenti l’imposta è dovuta per l’eccedenza.

3. Alle parti che corrispondono l’indennità al mediatore, in caso di successo della mediazione, un credito di imposta commisurato all’indennità stessa, fino alla concorrenza di euro ciquecento; in caso di insuccesso della mediazione il credito è ridotto alla metà.

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Obblighi del mediatore

1. Obbligo di riservatezza2. Divieto di assumere diritti ed obblighi connessi

direttamente o indirettamente con gli affari trattati3. Obbligo di sottoscrivere una dichiarazione di

imparzialità secondo le formule previste dal regolamento di procedura applicabile.

4. Informare l’organismo e le parti delle ragioni di possibile pregiudizio all’imparzialità nello svolgimento della mediazione.

5. Divieto di percepire compensi dalle parti.6. Formulare le proposte di conciliazione nel rispetto

del limite dell’ordine pubblico e delle norme imperative.

7. Corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del responsabile dell’organismo

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Organismi di mediazione

Gli enti pubblici e/o privati che diano garanzie di serietà ed efficienza sono abilitati a costituire organismi deputati a gestire, su istanza di parte, un tentativo di conciliazione.

Gli organismi debbono essere iscritti in un apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia.