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ella legislazione in materia di prestazione energetica degliedifici c una novit che passata a lungo sotto silenzio,malgrado i contenuti siano dirompenti e ad alto tasso di
confusione: lo stato italiano ha recepito la direttiva 2009/28/CE(RES) con il Dlgs 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva2009/28/CE sulla promozione delluso dellenergia da fonti rinno-vabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive2001/77/CE e 2003/30/CE.
Nel seguito ci occupiamo dellart. 11 e dellallegato III ivi richia-mato.
Allart. 11 Obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negliedifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti aristrutturazioni rilevanti si legge:
di Laurent Socal, ingegnere, Presidente ANTA AssociazioneNazionale Termotecnici ed Aerotecnici
Un approfondimento sullobbligo di integrazione delle fonti rinnovabilinegli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti aristrutturazioni rilevanti, ai sensi dellarticolo 11 e dellAllegato 3 al Dlgs28/2011, e sulle numerose criticit che questa norma presenta. Analisi del contributo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico degliedifici; come effettuare il calcolo della copertura con fonti rinnovabili;modalit di verifica dei requisiti prescritti dalla normativa.
L'obbligo di integrazionedelle fonti rinnovabili negliedifici nuovi e ristrutturati ai sensi del Dlgs 28/2011
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1. I progetti di edifici di nuova costruzione ed i progettidi ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistentiprevedono lutilizzo di fonti rinnovabili per la coperturadei consumi di calore, di elettricit e per ilraffrescamento secondo i principi minimi diintegrazione e le decorrenze di cui allallegato 3. Nellezone A del decreto del Ministero dei lavori pubblici 2aprile 1968, n. 1444, le soglie percentuali di cuiallAllegato 3 sono ridotte del 50 per cento. Le leggiregionali possono stabilire incrementi dei valori di cuiallallegato 3.3. Linosservanza dellobbligo di cui al comma 1comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio.
Con questo articolo si obbligano i comuni a richiedereal tecnico la verifica della percentuale di copertura deiconsumi delledificio con lutilizzo di fonti rinnovabili, penala mancata concessione del titolo abilitativo a costruire. Sitratta di un vincolo pesante ed obbliga il progettista a faremolta attenzione a quanto deposita in Comune. Se, come alsolito, nessuno guarda le carte depositate in Comune, tuttofila liscio. In caso di contenzioso o di curiosit di qualchefunzionario particolarmente sensibile al tema energiarinnovabile, si rischia grosso.
Dove sta il, problema? Ce n pi di uno, concentratinellallegato 3. Nessuno si posto il problema se ilparametro copertura dei consumi con fonte rinnovabilefosse calcolabile in maniera semplice ed univoca n se ilvalore proposto come limite di legge fosse sensato. Inoltrelo stile dellallegato 3 alquanto infelice e lascia adito adubbi consistenti in merito allinterpretazione.
Dalla pubblicazione del decreto (aprile 2011) alleffettivaentrata in vigore delle disposizioni pi critiche (1 giugno2012) praticamente non successo nulla. Pochissimi, fra cuiil sottoscritto, avevano evidenziato che cera un problema.Molto italianamente nulla si mosso fino allultimo minutoe adesso forse si sta cominciando a correre ai ripari conmolta calma. Di seguito di cerca di di fare il punto dellasituazione.
La direttiva di riferimentoLa Direttiva 2009/28/CE, detta Direttiva RES, impone agli
Stati Membri dellUnione Europea un requisito relativamenteal loro mix di approvvigionamento energetico: nel 2020dovr risultare che viene impiegata una quota minima dienergia da fonte rinnovabile su scala nazionale. LItalia haottenuto una deroga, passando dal 20% al 17%. Per noi ilfamoso 20-20-20 (nessuno inizia pi una relazione senzaparlare di 20-20-20, emissioni di CO2, effetto serra, ) in realt un 20-20-17.
In generale spetta ai singoli Stati Membri decidere qualiprovvedimenti mettere in atto per raggiungere questoobbiettivo. Nella Direttiva c per anche una prescrizionespecifica che si trova allarticolo 13, comma 4:
Entro il 31 dicembre 2014 gli Stati membri, nelleregolamentazioni e nei codici in materia edilizia o in
altro modo avente effetto equivalente, ove opportuno,impongono luso di livelli minimi di energia da fontirinnovabili in tutti gli edifici nuovi e negli edifici esistentisottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Gli Stati membriconsentono di raggiungere tali livelli minimi anchemediante il teleriscaldamento o il teleraffrescamentoprodotti utilizzando una quota significativa di fonti dienergia rinnovabile.
A queste prescrizioni vorrebbe rispondere il Dlgs 28/2011.
Le fonti rinnovabiliLuso delle fonti rinnovabili diventato un ritornello che
risuona continuamente nelle nostre orecchie. Con questascusa si giustifica pure qualunque salasso al CittadinoSovrano, come sta avvenendo con i pannelli fotovoltaici:chiunque osi sollevare qualche dubbio viene subito guardatomale (cominciate subito a guardarmi malissimo).
Ma perch dovrebbero piacerci le fonti rinnovabili?Fondamentalmente il nostro benessere dipende dalla
disponibilit di grandi quantit di energia a basso costo.Questa energia viene estratta da delle fonti. Per alcune diessere si considera che continuando ad estrarre energiaqueste si esauriscano e per questo vengono chiamate nonrinnovabili (per esempio gas, petrolio, carbone, ), nelsenso che non si rinnovano nella scala temporale diprevedibile utilizzo.
Tralasciamo pure il fatto che la tecnologia stessa cheha reso fonte ci che prima non lo era e che i progressinelle tecniche estrattive rendono via via convenientigiacimenti pi poveri ma anche sempre pi capienti, percui le previsioni passate di fine delle riserve fossili in tempibrevi sono state clamorosamente smentite.
Le fonti rinnovabili ci dovrebbero comunque piacereperch il loro utilizzo illimitato: se ricorriamo ad energiasolare, il fatto che ce ne sia solo per qualche miliardo dianni non ci preoccupa eccessivamente. Il fatto che nonsiano limitate nel tempo non ci deve per far dimenticarealtri problemi altrettanto importanti come il loro costoeconomico e la disponibilit.
Soprattutto non dobbiamo dimenticare quale sia lo scopoe quali i mezzi. Il consumo o lutilizzo di fonti rinnovabili, di per se
del tutto irrilevante, tanto che allenergia da fonterinnovabile attribuiamo fattore di conversione pari aZERO. In altre parole quanto sole consumiamo deltutto irrilevante.
Ci che conta realmente il consumo di fonti nonrinnovabili, in altre parole quanto girano i contatori delcombustibile e dellenergia elettrica. lutilizzo di fontinon rinnovabili fossili che determina emissioni edipendenza economica dai fornitori.Le fonti rinnovabili non sono un quindi fine ma un mezzo
come un altro per ridurre luso di fonti non rinnovabili, che lobbiettivo vero di una politica energetica equilibrata.
Un paio di esempi chiariranno limportanza di questiconcetti.
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Che differenza c fra ridurre il consumo di gas perriscaldamento coibentando una casa, aggiungendo vetrateopportunamente disposte per catturare apporti solari,migliorando il rendimento dellimpianto oppure installandouna gran quantit di pannelli solari termici? In tutti i casi,ci che conta realmente consumare meno gas, qualunquesia il mezzo scelto.
In altre parole, preferibile una casa mal isolata checonsuma 8 MWh di gas e 2 MWh di energia solare oppureuna casa ben coibentata che consuma solo 4 MWh di gas?La prima ha una copertura del 20% del servizio riscalda-mento con fonti rinnovabili ma la seconda consuma la metdel gas della prima, anche se ha una copertura da fontirinnovabili rigorosamente nulla
Nel decreto rinnovabili c una prescrizione assurda figliadi questo preconcetto, dellignoranza del quadro generale dicalcolo e della vera e propria retorica delle rinnovabili, percui bisogna necessariamente punire chi non pu utilizzarefonti rinnovabili: in caso di impossibilit tecnica dellimpiegodelle fonti rinnovabili, il decreto 28/2011 riduce la prestazioneenergetica massima ammissibile secondo la formula:
La riduzione prescritta di EPlim legata ai rapporti fracopertura dei consumi con fonti rinnovabili (%eff) e potenzadegli impianti fotovoltaici installati (Peff) ed i rispettiviminimi obbligatori (%obb e Pobb). Ciascuno di questi dueobblighi, se non completamente ottemperato, deve esserecompensato con una riduzione proporzionale che vale finoal 25% della prestazione energetica limite EPlim ordinaria perciascuno dei due requisiti presi in considerazione.
Ad esempio, il limite alla prestazione energetica per ilriscaldamento di un villetta singola in pianura padana dicirca 80 kWh/m. Se per qualsiasi motivo non si possonoinstallare pannelli solari termici per coprire il 50 deiconsumi complessivi la prestazione limite scende a 60kWh/m. Se poi per gli stessi motivi (edificio in ombra, peresempio) non si possono neanche installare pannellifotovoltaici, il limite scende a 40 kWh/m.
Ora luso delle fonti rinnovabili uno dei mezzi perridurre il fabbisogno di energia primaria. Che senso hachiedere di ridurre il fabbisogno di energia primariaquando mancano alcuni mezzi per farlo?! Questa prescri-zione ci suona cos: Sei zoppo? Corri!!!
Non ci cascato solo il decreto 28. Nella Direttiva2009/28/CE, allart. 5 si legge:
4. Ai fini del paragrafo 1, lettera b) ( calcolodel consumo finale lordo di energia da fontirinnovabili per il riscaldamento e il raffreddamento),non si tiene conto dellenergia termica generata dasistemi energetici passivi, che consentono di diminuire
il consumo di energia in modo passivo tramite laprogettazione degli edifici o il calore generato daenergia prodotta da fonti non rinnovabili.
che significa che la radiazione solare che centra unpannello solare, si perde in parte per strada e poi produceacqua calda sanitaria oppure riscaldamento uso di fonterinnovabile mentre la stessa radiazione solare che entradalla finestra e scalda la casa non lo .
Ma questo non la svista pi grave. Purtroppo ladirettiva comincia malissimo fin dalla definizione di fonterinnovabile, che riporto integralmente.
a) energia da fonti rinnovabili: energia proveniente dafonti rinnovabili non fossili, vale a dire energia eolica,solare, aerotermica, geotermica, idrotermica eoceanica, idraulica, biomassa, gas di discarica, gasresiduati dai processi di depurazione e biogas;
b) energia aerotermica: energia accumulata nellariaambiente sotto forma di calore;
c) energia geotermica: energia immagazzinata sottoforma di calore nella crosta terrestre;
d) energia idrotermica: energia immagazzinata nelleacque superficiali sotto forma di calore;
Le definizioni b), c) e d) sono per lo meno incomplete:lenergia termica accumulata o immagazzinata nellaria,nellacqua e nel suolo solo se rispettivamente: ai fini del servizio riscaldamento, laria, lacqua od il
terreno sono a temperatura superiore a quella dellam-biente da riscaldare;
ai fini del servizio raffrescamento, laria, lacqua od ilterreno sono a temperatura inferiore allambiente da cuiestrarre calore.Per essere ancora pi chiari: c qualcuno disposto a
sostenere che un bollitore a 10 C contiene caloreaccumulato per lutilizzo come acqua calda sanitaria?
Pi avanti si legge:
La quantit di energia aerotermica, geotermica oidrotermica catturata dalle pompe di calore daconsiderarsi energia da fonti rinnovabili ai fini delpresente decreto legislativo, ERES, calcolata in basealla formula seguente:
dove Q
USABLE il calore totale stimato prodotto da pompedi calore che rispondono ai criteri chesaranno definiti sulla base degli orientamentistabiliti dalla Commissione ai sensidellallegato VII della direttiva 2009/28/CE,applicato nel seguente modo: ERES sarpreso in considerazione solo per le pompe dicalore per le quali SPF > 1,15 * 1/(cio quando SPF > 2,875)
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SPF il fattore di rendimento stagionale mediostimato per tali pompe di calore;
il rapporto tra la produzione totale lorda dielettricit e il consumo di energia primariaper la produzione di energia e sar calcolatocome media a livello UE sulla base dei datiEurostat ( = 0,4 attualmente, cio fp,el =2,5).
Nel caso di pompe di calore a gas posto pari a 1fino alla determinazione di un pi appropriato valore,effettuata dal Ministero dello sviluppo economico conapposita circolare al GSE.
Questa formula ritiene come prodotto da fonte rinnovabiletutto il calore prelevato dallambiente esterno, dimentican-dosi pure del fattore di conversione in energia primariadellenergia utilizzata per azionare la pompa di calore.
Ricordandosi del vincolo relativo alle temperature, sidovrebbe arrivare semplicemente alla conclusione chenessuna pompa di calore usa fonti rinnovabili tranne quellealimentate con energia elettrica da fonte rinnovabile oppurecon biogas o biodiesel. Quanto sopra ci fa capire che non stata questa linterpretazione data dal legislatore europeo.
Ricordiamo che il II principio della termodinamica diceche il calore fluisce spontaneamente da un luogo atemperatura maggiore ad uno a temperatura minore,esattamente come lacqua va da un luogo a quota maggioread uno a quota minore. Il II principio dice anche che perfare loperazione inversa (portare lacqua a quota superioreo trascinare il calore verso un luogo a temperaturamaggiore) occorre necessariamente spendere dellenergiapregiata, che dipende in quantit e qualit dal salto ditemperatura o di quota.
Concretamente, il calore nellaria esterna a 0 C non fluirmai spontaneamente e gratuitamente nelle nostre case a 20C, esattamente come lacqua del mare non risalir maispontaneamente dal mare nei laghi alpini raffreddandosi.
La discesa spontanea dellacqua dal monte al mare sfruttata per produrre energia elettrica da fonte rinnovabile.Per farlo si deve trovare (o creare con una diga) un lagoin quota. Dimenticarci del II principio della termodinamicaed affermare che lenergia contenuta nellaria esterna a 0C fonte rinnovabile per il servizio riscaldamento a 20 Cequivale a dire di aver identificato uningente riserva dienergia idroelettrica... in un lago sotterraneo!
Il concetto di fonte, cos come per lacqua, implica ilconcetto di spontaneit del deflusso.
Per una pompa di calore, il calore contenuto nel terrenonon una fonte ma solo energia gratuita che verrtrascinata a forza in un luogo a temperatura maggioregrazie allapporto energetico motore che potr essereenergia elettrica o calore ad alta temperatura. Se mancaquesta forza motrice, la vera fonte, il calore a bassatemperatura non pi disponibile.
Segnalo anche una dimenticanza figlia forse delloriginenordica di queste prescrizioni: oltre alle pompe di calore,per simmetria, ci sono anche le macchine frigorifere checatturano energia frigorifera gratuita dallambiente. Perch per
le pompe di calore lenergia termica prelevata dallambiente fonte mentre per le macchine frigorifere lenergia frigoriferaaltrettanto prelevata a forza dallambiente non lo ?
Per far capire questo concetto occorrerebbe consegnarealla Commissione Europea qualche tonnellata di ghiaccio ecomunicare loro che devono arrangiarsi con quello (enientaltro) per scaldare il loro palazzo Berlaymont ininverno. Scopriranno cos come lo slogan ad effettoscaldare le case col ghiaccio dimenticava un piccoloparticolare: non il ghiaccio che scalda la casa ma lapompa di calore, grazie alla fonte motrice energia meccanicao calore ad alta temperatura che riesce ad estrarre calorepersino dal ghiaccio per trascinarlo in casa ma a spese diqualcosaltro.
Giusto per non equivocare, il sottoscritto convinto chele pompe di calore sono destinate ad una diffusionenotevole grazie alla loro indiscutibile efficienza (e sonoancora a meno della met del limite prestazionale teorico),allassenza di emissione allutilizzo (per le pompe di caloreelettriche) ma affermare che si tratta di un processorinnovabile non corretto.
Preso atto di questa sbavatura, per ricordarla, chiameremodora in poi il calore catturato dallambiente esterno comeenergia legalmente rinnovabile.
Prestazione energetica e fonti rinnovabiliFatte queste doverose premesse, passiamo allanalisi del
contributo delle fonti rinnovabili al bilancio energetico deinostri edifici. Si tratta di un argomento apparentementebanale che nasconde invece molte insidie.
I fattori di conversione in energia primariaIl calcolo della prestazione energetica dei sistemi edificio-
impianto comprende i seguenti passi:1. calcolo del fabbisogno di energia utile dellinvolucro
edilizio;2. calcolo dellenergia consegnata o fornita degli impianti,
cio della quantit di energia utilizzata dagli impiantisotto forma di vettori energetici (combustibili, energiaelettrica, radiazione solare, calore da teleriscaldamento),per soddisfare il fabbisogno di energia utile;
3. conversione dellenergia fornita in energia primaria, cioenergia prelevata dalle fonti energetiche.Il procedimento illustrato nella figura 1.Lultimo passo necessario perch, per valutare il
consumo di fonti energetiche per fornire i servizi diclimatizzazione delledificio, occorre tenere conto di ci chesuccede dal punto di prelievo dellenergia alle fonti fino alpunto di consegna allimpianto.
Lenergia primaria quella che viene fornita dalle fonti,cio energia che non ha (ancora) subito alcun processo ditrasformazione e conversione.
Lenergia primaria si divide in due tipologie fondamen-tali dal significato evidente: lenergia primaria rinnovabile (radiazione solare, vento); lenergia primaria non rinnovabile (combustibili fossili).
I fattori di conversione in energia primaria esprimono
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quindi il rapporto fra i kWh prelevati alla fonte ed irispettivi kWh consegnati allimpianto.
Alcuni vettori energetici (per esempio lenergia elettrica)possono essere prodotti con un mix di energia rinnovabilee non rinnovabile e quindi entrambi i fattori di conversionein energia rinnovabile e non rinnovabile sono diversi dazero. La somma dei fattori di conversione in energiaprimaria rinnovabile e non rinnovabile si chiama fattore diconversione in energia primaria totale.
Comunemente sono in uso i fattori di conversione inenergia primaria totale e non rinnovabile. La differenza frai due evidentemente il fattore di conversione in energiaprimaria rinnovabile.
Nellesprimere il quantitativo di energia primaria (prelevataalle fonti) associato ad ogni kWh consegnato allingresso
dellimpianto sotto forma di vettori energetici, si pu tenereconto (o meno) dei seguenti costi energetici aggiuntivi: lenergia spesa per il trasporto dalla fonte al punto di
consegna (per esempio, nel caso del gas, lenergia spesaper il pompaggio e le dispersioni della rete di trasportoe distribuzione);
lenergia spesa per la costruzione delle infrastrutture ditrasporto e delle apparecchiature (costruzione dei gasdotti,costruzione dei pannelli solari termici, ).Per questo vi sono fattori di conversione in energia
primaria diversi in Germania, nelle norme EN (valori iviproposti come default) ed in Italia, riassunti nella tabella n1.
In Germania (DIN 18599) sono definiti i fattori diconversione in energia primaria totale ed in energia primarianon rinnovabile e si tiene conto delle perdite di trasporto.
Figura 1 I passi del calcolo dellaprestazione energetica dei sistemiedificio/impianto
Tabella 1 Fattori di conversionein energia primaria
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I combustibili fossili hanno perci fattore di conversione inenergia primaria totale pari a 1,1. Per i combustibili fossilila frazione rinnovabile ovviamente nulla (per cui i fattoridi conversione in energia primaria totale e non rinnovabilecoincidono) mentre nel caso della radiazione solare nullala componente non rinnovabile.
Lenergia elettrica prevalentemente di origine nonrinnovabile ma contiene anche una componente rinnovabile(idroelettrico, eolico, fotovoltaico).
Nella norma UNI-EN 15603 sono proposti valori dienergia primaria totale e di energia primaria non rinnovabileanaloghi. I valori sono numericamente diversi (maggiori)perch tengono conto anche dellenergia necessaria allacostruzione delle infrastrutture per il trasporto dei vettorienergetici.
I fattori di conversione in uso in ItaliaIn Italia si sempre tenuto conto in maniera implicita della
sola energia primaria non rinnovabile. Il DPR 412/93 attribuivaallenergia elettrica un fattore di conversione pari a 2,78 (SEN= 36%), sottintendendo che questo fattore fosse 1,00 per icombustibili fossili e 0,00 per le fonti rinnovabili. A queltempo erano rari i sistemi utilizzanti vettori energetici diversi.
Pi precisamente, in Italia si ritenuto di attribuire peso1,0 allenergia di origine fossile disponibile allimpianto: gasal contatore oppure gasolio nella cisterna. Tutti gli altrivettori energetici, vengono pesati sulla base del lorocontenuto specifico di energia fossile non rinnovabile.
Nella figura n2 illustrato il significato fisico odiernodi tale valutazione. Nel caso dellenergia elettrica per ognikWh disponibile al contatore dellutente, si devono immetterein centrale 2,17 kWh sotto forma di combustibile fossile.Ci corrisponde ad un rendimento apparente delle centrali
e della rete del 46%. Ci si giustifica ricordando che nontutta lenergia elettrica prodotta per via termoelettrica:buona parte proviene da centrali idroelettriche o danucleare importato dai paesi circostanti. Il fattore diconversione dipende perci dal mix produttivo dellenergiaelettrica consumata localmente e dovrebbe essere dichiaratodallAEEG sulla base dei dati forniti dal gestore della reteelettrica.
La scelta italiana del riferimento 1,0 per lenergia fossiledisponibile allutenza, trascurando cos le perdite di trasportoe di distribuzione dei combustibili fossili, ha il vantaggiodella semplicit nei confronti dellutenza. Poich i vettorienergetici di uso pi comune sono proprio i combustibilifossili, lenergia elettrica e la radiazione solare, si rende piagevole il confronto fra lenergia primaria teorica ed iconsumi, evitando di avere un ulteriore fattore di conversione.
Per le fonti rinnovabili, con le convenzioni assunte inItalia, il fattore di conversione in energia primaria ovviamente nullo.
La scelta del Dlgs 3 marzo 2011, n. 28La legislazione italiana corrente fa quindi riferimento
esclusivamente ai fattori di conversione in energia primarianon rinnovabile. A nostro avviso ci corretto.
Il decreto di recepimento della direttiva RES, il Dlgs 3marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CEsulla promozione delluso dellenergia da fonti rinnovabili,recante modifica e successiva abrogazione delle direttive2001/77/CE e 2003/30/CE non ha specificato qualiconvenzioni adotta e come si deve effettuare il calcolo delfattore di copertura ma le definizioni riportate, le formulematematiche impiegate e le considerazioni sullenergiarinnovabile catturata dalle pompe di calore fanno pensare
Figura 2 - Concettoitaliano di energia primaria
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che il decreto 28 marzo 2011 n 28 utilizzi il concettodellenergia primaria totale, al pari della direttiva cherecepisce. Ci crea non pochi problemi di compatibilit conla vigente legislazione.
In queste condizioni di incertezza e di forti dubbiinterpretativi, si possono solo esporre le diverse possibilit,confidando in una tempestiva precisazione da parte delMinistero Competente o nellemissione di una norma tecnica(o raccomandazione) da parte del CTI.
Come fare il calcolo della coperturaIl metodo di verifica della copertura con fonte rinnovabile
strettamente legato alla scelta relativa ai fattori diconversione in energia primaria. Di seguito ne vengonoillustrati alcuni.
Verifica del grado di copertura con il metodo dellenergiaprimaria totale
Se si utilizzano i fattori di conversione in energiaprimaria totale, per determinare il grado di copertura confonti rinnovabili, occorre fare linventario di tutti i vettorienergetici Edel,i consegnati allimpianto. Si calcolano quindiin sequenza: lenergia primaria totale EPTOT, ottenuta moltiplicando
ciascuna quantit di energia consegnata Edel,i per ilrispettivo fattore di conversione in energia totale fp,tot,i:EPTOT = i (Edel,i x fp,tot,i)Questo termine, che comprende anche la radiazionesolare e gli altri contributi da Fonti Rinnovabili;
lenergia primaria non rinnovabile EPNREN ottenutamoltiplicando ciascuna quantit di energia consegnataEdel,i per il rispettivo fattore di conversione in energiaprimaria non rinnovabile fp,nren,i: EPNREN = i (Edel,i x fp,tot,i);
il grado di copertura con fonti rinnovabili FR% datoallora da (EPTOT - EPNREN)/EPTOT.Il vantaggio di questo metodo lestrema semplicit.
sufficiente un solo calcolo del sistema edificio/impianto.Occorre per definire un insieme di fattori inenergia primaria totale attualmente mancantiin Italia.
Questo metodo consente di includere fra iflussi energetici in ingresso anche lenergiacatturata dallambiente dalle pompe di calore.La definizione di energia primaria legalmenterinnovabile comporta che i fattori di conversionein energia primaria totale e rinnovabile delle-nergia catturata dallambiente esterno valgonoentrambi 1,0 (ad avviso dello scrivente, invece,dovrebbero valere entrambi 0,0).
Un difetto di questo metodo la penaliz-zazione delle pompe di calore ad assorbi-mento rispetto a quelle a compressore azionateda motore elettrico.
Se si dispone di 10 kWh di gas si pu: alimentare la rete elettrica nazionale,
ricavando 10/2,18 = 4,6 kWh elettrici;
inviare i 4,6 kWh ad una pompa di calore avente COP3, ottenendo 13,8 kWh termici;
nel suo funzionamento, la pompa di calore elettricapreleva 9,2 kWh dallambiente esterno;
il fattore di copertura con fonti rinnovabili risulta pari a9,2 / (10 + 9,2) = 48%oppure
inviare i 10 kWh di gas ad una pompa di calore a gasavente GUE pari ad 1,38, ottenendo 13,8 kWh termici;
nel suo funzionamento, la pompa di calore elettricapreleva 3,8 kWh dallambiente esterno;
il fattore di copertura con fonti rinnovabili risulta pari a3,8 / (10 + 3,8) = 27%.Il medesimo processo (in entrambi i casi si parte da 10
kWh di gas e si ottengono 13,8 kWh termici) viene quindivalutato diversamente. La differenza scompare automatica-mente se si riporta tutto al valore corretto: la copertura confonte rinnovabile in entrambi i casi nulla in quandovenendo a mancare la fonte gas (sia che venga utilizzatadirettamente nella macchina ad assorbimento sia con lamediazione della rete elettrica) il calore consegnato allutenzasar rigorosamente nullo.
Un ulteriore limite di questo metodo la necessit didefinire convenzionalmente un confine ove conteggiarelenergia rinnovabile entrante. In altre parole, poich laquantit di energia rinnovabile entrante deve essereconfrontata con il totale occorre misurarla. La figuraseguente illustra il problema nel caso di un pannello solaretermico: qual lenergia solare entrante da conteggiarecome contributo rinnovabile? La radiazione solare incidente sul collettore; La radiazione solare captata dal collettore; Il calore erogato dal collettore alle tubazioni di collega-
mento; Il calore che giunge al bollitore.
Queste alternative sono illustrate nella figura 3.
Figura 3 Possibili confini per la determinazione dellenergiasolare fornita allimpianto
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In modo analogo, nel caso della biomassa, potrebbeessere opinabile se la quantit di enrgia da fonte rinnovabilein ingresso debba essere calcolata come: lenergia entrante, come accade per i generatori a
combustibile fossile; lenergia utile alluscita, per evitare che un cattivo
generatore figuri come un apporto maggiore da fonterinnovabile.
Verifica del grado di copertura con il metodo dellenergiaprimaria non rinnovabile
In questo caso il calcolo si effettua nella seguentemaniera:
si azzera il contributo delle Fonti Rinnovabili e si calcolalenergia primaria non rinnovabile in assenza di FontiRinnovabili EPNR,0;
si calcola lenergia primaria non rinnovabile EPNR,RINN inpresenza di Fonti Rinnovabili;
il grado di copertura con fonti rinnovabili FR% datoallora da (EPNR,0- EPNR,RINN)/EPNR,0.Azzerare il contributo delle fonti rinnovabili significa
rispettivamente: azzerare il contributo dei pannelli solari termici; azzerare il dato relativo allinsolazione per evidenziare il
contributo della radiazione solare al riscaldamento edallilluminazione;
Tabella 2 Calcolo della quota di
copertura da fonti rinnovabilicon i metodi dellenergia
primaria totale e dellenergiaprimaria non rinnovabile.Il calcolo con il metodo
dellenergia primaria totale ripetuto con due serie di
coefficienti di conversione inenergia primaria (DIN 18599
ed EN15603)
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sostituire ai fattori di conversione in energia primaria nonrinnovabile, quelli di conversone in energia primariatotale;
azzerare le portate daria in eccesso rispetto ai fabbisogniper valutare il free-cooling.Il metodo pu essere esteso anche al caso (poco
comune) degli impianti privi di back-up.Questa valutazione appare quella pi corretta in quanto
individua, non il consumo di fonti rinnovabili (fatto deltutto irrilevante), ma la riduzione di energia primaria nonrinnovabile grazie al contributo delle fonti rinnovabili.
Questo metodo non richiede convenzioni particolari perevitare che sistemi per luso delle fonti rinnovabili pocoefficienti figurino come migliori: se un pannello solaredisperde molto calore, sar poca la riduzione di energiaprimaria non rinnovabile.
Il difetto principale (ma ad avviso dello scrivente unpregio) di questo metodo che non consente di tenerconto dellenergia primaria legalmente rinnovabile catturatadalle pompe di calore.
Altre soluzioniIn Olanda il metodo di valutazione del contributo delle
fonti rinnovabili prevede il confronto con un sistema diriferimento. Con questo metodo il risultato dipende dalriferimento scelto. Occorre pure definire un gran numero disistemi di riferimento e, di fatto, si va a considerare comeutilizzante una quota di energia rinnovabile qualsiasiimpianto avente efficienza maggiore del riferimento.
Unultima possibilit potrebbe essere il confronto fra ifabbisogni di energia utile ed il corrispondente fabbisognodi energia primaria non rinnovabile. Tale differenza potrebbeconvenzionalmente essere attribuita a fonte rinnovabile erapportata allenergia utile. I vantaggi di questo criterio sonola semplicit e lassenza di convenzioni particolari mentre illimite che confonde completamente il concetto diefficienza con quello di rinnovabilit.
Un esempio di confronto Un esempio di applicazione dei due principali criteri di
calcolo illustrati mostrato nella tabella n2, che riporta ilcalcolo dettagliato nel caso di una caldaia a combustibilefossile assistita da pannelli solari termici.
Le differenze nei risultati sono modeste ma pur sempresignificative ai fini della verifica del rispetto dei limiti dilegge. Altri esempi mostrano differenze di valutazione moltomaggiori (pompe di calore elettriche) e discutibili.
Come si pu constatare, facile parlare di copertura deiconsumi con fonte rinnovabile. Nel momento in cui occorremettersi davanti ad un foglio di carta bianco, fare i calcolie poi metterci la firma, i dubbi sono numerosi se qualcunonon ha gi provveduto a dare una definizione condivisa. Inaltre parole, non ha senso imporre un limite di legge relati-vamente ad un indicatore se questo non stato primadefinito compiutamente, errore senzaltro commesso nelle-mettere il Dlgs 28/2011.
Le prescrizioni di dettaglio del Dlgs 28/2011Nellallegato III al Dlgs 3 marzo 2011 n28 si trovano i
requisiti puntuali da verificare. Nel seguito vengono analizzatiad uno ad uno.
Lobbligo di copertura dei consumi Occorre coprire contemporaneamente unapercentuale dei consumi con fonte rinnovabile:50% di quelli per la produzione di acqua calda sanitaria 20%35%50% (06/2012 20142017) di quellicomplessivi per riscaldamento, acqua calda sanitaria eraffrescamento
Questa prima prescrizione, da sola, fa nascere moltissimidubbi.
Che cosa sono i consumi che occorre coprire?Per consumi si intende energia utile, energia fornita o
energia primaria? Probabilmente si tratta di energia primariache la sintesi del consumo energetico. Pi precisamente,di energia primaria totale, comprensiva della quotarinnovabile.
Il legislatore, nel porre limiti a degli indicatori, dovrebbeperlomeno accertarsi di utilizzare le definizioni previste nellenorme tecniche o, in subordine, prevedere una propriadefinizione.
Quando entra il vigore lobbligo di copertura del 50%dei consumi di energia per acqua calda sanitaria? Dasubito o contemporaneamente con gli altri, cio nelgiugno 2012?
La formulazione ambigua. Si pu leggere che lobbligodi copertura del 50% dei consumi per lacqua calda sanitariascatti immediatamente oppure contemporaneamente aglialtri, cio nel giugno di questanno. Questo dubbio si ormai risolto da solo il 1 giugno 2012.
Come si calcolano i consumi complessivi per riscal-damento, acqua calda sanitaria e raffrescamento?
I consumi di cui richiesta la copertura sono tuttiquelli considerati nella legislazione sulla prestazioneenergetica negli edifici, cio riscaldamento, acqua caldasanitaria, raffrescamento e ventilazione. Prima a ancora dicoprirli, occorre calcolare questi consumi. La UNI-TS11300-3 gi in revisione, come era inevitabile vista laprima stesura ben difficilmente applicabile: manca quindiancora un pezzo importante del calcolo. Non ancora datosapere quando arriver la soluzione a questo punto (lanuova UNI-TS 11300-3).
Come si calcola la copertura?Il Decreto non lo dice e le raccomandazioni CTI
neppure. Come abbiamo visto, il concetto di energiaprimaria alla base della legislazione energetica italiana e delcalcolo della prestazione energetica degli edifici quello dienergia primaria fossile non rinnovabile. Nella bozza dellaUNI-TS 11300-4 andata allinchiesta pubblica era statodefinito un metodo di verifica del grado di copertura confonte rinnovabile coerente con questo concetto (il metododellenergia primaria non rinnovabile). La direttiva RES ed ildecreto 3 marzo 2011 utilizzano invece il concetto dienergia primaria totale. La valutazione della copertura con
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fonte rinnovabile stata stralciata dalla UNI-TS 11300-4 inattesa di indicazioni da parte del MSE.
Non vi sono quindi riferimenti ufficiali su come effettuarequesta verifica. Pi avanti si illustra una possibile soluzionetransitoria.
La ventilazione si deve considerare in questo conteggio?Sembra logico ritenere di s, in quanto inscindibile da
riscaldamento e raffrescamento. Tuttavia ci alza notevol-mente lasticella ovvero il quantitativo di energia dacoprire. Non invece citato da nessuna parte lillumina-zione, altro servizio preso in considerazione dalla direttiva2010/31/CE EPBD.
lecito coprire dei fabbisogni di combustibile perriscaldamento con dellenergia elettrica prodotta dapannelli fotovoltaici?
Un edificio sia servito da una caldaia a gas. Il servizioriscaldamento richiede in questo caso pochissima energiaelettrica, in quanto limitata allalimentazione degli ausiliari.Se sono installati dei pannelli fotovoltaici, sembrerebbelogico detrarre dallenergia elettrica consumata dallimpiantoquella prodotta dai pannelli fotovoltaici. Trascuriamo quieventuali ulteriori questioni in merito alla liceit dellosfasamento temporale fra consumi e produzione. Resta unaseconda domanda: nel caso della caldaia a gas la produzioneelettrica sar quasi sicuramente maggiore del consumo degliausiliari. Leccedenza viene esportata alla rete. lecito, aquesto punto, conteggiare lenergia primaria corrispondentealleccedenza di produzione elettrica in deduzione dalle-nergia primaria del gas (compensazione fra vettori energeticidiversi)? Questa domanda si pone sia ai fini del calcolo diEP sia ai fini del calcolo del quota di copertura deiconsumi con fonti rinnovabili.
Si tratta di una questione generale che cambia parecchioi risultati. Nella bozza della specifica UNI-TS 11300-4 andataallinchiesta pubblica questa compensazione fra combustibilifossili ed energia elettrica da fotovoltaico era esplicitamentevietata.
Anche qui occorre una decisione da parte del MSE.La formula di calcolo di ERES pu essere invocata ai
fini della valutazione della copertura?Nella direttiva RES questa formula finalizzata solo alla
verifica del conseguimento degli obiettivi nazionali. Lutilizzodel concetto di energia primaria totale produce per glistessi effetti. Se si verifica la copertura facendo riferimentoallenergia primaria totale, lutilizzo di una pompa di caloreelettrica (ma non ad assorbimento!) reversibile soddisfa diper se gli obblighi di ricorso alluso di fonti rinnovabili,fatto salvo lobbligo di installazione di pannelli fotovoltaici.
Si noti che non vera laffermazione simmetrica per ichiller, per cui la copertura dei consumi con fonte rinnovabilenegli edifici del terziario con forti fabbisogni per ventilazionee climatizzazione estiva decisamente problematica.
A quali edifici si applica?Incidentalmente, non ci sono limitazioni alle categorie di
edifici per i quali si applicano gli obblighi di ricorso allefonti rinnovabili. Si applica quindi sicuramente a centricommerciali, uffici, scuole ed anche ad edifici industriali. Inquesti ultimi se non ci sono consumi per riscaldamento,
acqua calda sanitaria e ventilazione non serve neanchecopertura. Rimane per lobbligo di installazione di unapotenza di picco di produzione di energia da fonti rinnovabili,cio di pannelli fotovoltaici ed altre soluzioni estemporanee.
Ce la si pu fare?Nel caso degli edifici residenziali di piccola taglia, fra
solare termico e pannelli fotovoltaici il 20% di copertura suiconsumi globali fattibile. Il discorso cambia quando sitratta di edifici multipiano. In questo caso, luso di unapompa di calore e della formuletta di energetica creativache ci consente di conteggiare lenergia legalmenterinnovabile ERES catturata dalle pompe di calore si riescea soddisfare requisiti anche maggiori.
Nel caso invece di edifici con destinazione duso diversada quella residenziale (commerciale, alberghi, industria,ospedali, piscine) difficile immaginare come si possanosoddisfare gli obblighi posti (se non ricorrendo ad unacaldaia a biomassa ed un assorbitore per il raffresca-mento): ad esempio dover coprire il 50% dei consumicomplessivi per riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffre-scamento di un centro commerciale o di un ospedaleappare decisamente improponibile.
Le resistenze elettriche2. Gli obblighi di cui al comma 1 non possono essereassolti tramite impianti da fonti rinnovabili cheproducano esclusivamente energia elettrica la qualealimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per laproduzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento eil raffrescamento
Ci significa che non consentito ricorrere esclusiva-mente alla produzione di energia elettrica da fotovoltaico.Occorre anche un po di solare termico per coprire il 50%dellacqua calda sanitaria (oppure luso di una pompa dicalore se applicabile la formula di ERES), in quanto in talcaso verrebbero utilizzate due fonti di energia legalmenterinnovabile.
Girano voci insistenti che questo significherebbe chelenergia elettrica da fonte rinnovabile non pu essereconteggiata ai fini dellassolvimento degli obblighi dicopertura dei consumi con fonti rinnovabili se vieneutilizzata in dispositivi ad effetto Joule (resistenze elettriche).Ci per tuttaltro di ci che sta scritto nella legge, soprariportato. Se davvero era quello il concetto che si volevaesprimere, sarebbero leciti gravi dubbi sulla conoscenzadella lingua italiana da parte dellestensore di questa legge.
Obbligo di installazione di pannelli fotovoltaiciLa potenza elettrica P degli impianti alimentati da fontirinnovabili che devono essere obbligatoriamenteinstallati sopra o allinterno delledificio o nelle relativepertinenze, misurata in kW, calcolata secondo laseguente formula: P=S/K, dove: S la superficie in pianta delledificio al livello del
terreno, misurata in m, K un coefficiente (m/kW) che assume i seguenti
valori: 806550 (100 m 2 kW)
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Questa prescrizione comporta di fatto lobbligo di instal-lazione di pannelli solari fotovoltaici. Una veloce verifica cifa vedere che poich servono circa 8 m per ottenere unkWp di potenza fotovoltaica, occorre coprire con pannellifotovoltaici circa il 16% del tetto, utilizzare un po di quelloche resta per qualche pannello solare termico e sperare checi basti per soddisfare gli obblighi di copertura deiconsumi con energia da fonte rinnovabile.
Ma cos la superficie in pianta delledificio al livello delterreno? Si tratta di superficie lorda o netta? Se attaccatoalledificio c un garage, occorre contare anche quello? Valeanche per gli edifici non residenziali? Questultima potrebbeessere una bella mazzata
La prescrizione dovrebbe essere riferita alla superficieutile riscaldata per coerenza con altre disposizioni ma cidovrebbe essere precisato dal legislatore.
Se si unisce questa prescrizione con il divieto di incentiviper la quota dobbligo, emerge il trucco escogitato percaricare sui costruttori di edifici (e quindi ancora suiCittadini) il mantenimento forzoso dellindustria dei pannellifotovoltaici, finora imposto agli utenti della rete.
Obbligo di integrazione sui tetti4. In caso di utilizzo di pannelli solari termici ofotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetticomponenti devono essere aderenti o integrati nei tettimedesimi, con la stessa inclinazione e lo stessoorientamento della falda.
quindi i pannelli solari termici e fotovoltaici contanoprosit sui tetti degli edifici, ai fini dellassolvimento degliobblighi di copertura con fonti rinnovabili, solo se hannola stessa inclinazione della falda. Si tratta di una prescri-zione architettonica, che nulla ha a che vedere con leffi-cienza energetica. Anzi, in caso di tetti piani o pocoinclinati, non una soluzione energeticamente corretta.Questo un esempio ci ci che considero un malvezzotutto italiano: mischiare impropriamente provvedimenti dinatura diversa.
Teleriscaldamento salvo?5. Lobbligo di cui al comma 1 non si applica qualoraledificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamentoche ne copra lintero fabbisogno di calore per ilriscaldamento degli ambienti e la fornitura di acquacalda sanitaria.
Questo comma esonera in ogni caso dalle verifiche dicopertura dei consumi con fonti rinnovabili i nuovi edificiallacciati a reti di teleriscaldamento.
Utilizzare una rete cittadina ad alta temperatura pertrasportare un carico medio basso come lacqua caldasanitaria (sono 200 W in media per unit immobiliare), non esattamente unidea geniale. Forse bisognava fare lopposto:usare queste reti per riscaldamento ed acqua calda sanitariadurante linverno ed imporre il ricorso alla generazionedellacqua calda sanitaria con pompe di calore dedicatedurante lestate.
Si rileva anche che la direttiva dice esplicitamente cheaffinch gli obblighi di utilizzo di fonti rinnovabili nei nuoviedifici siano soddisfatti, il teleriscaldamento de ve a suavolta utilizzare fonti rinnovabili in quantit significativa.
La clausola di rigidezzaCome avrete gi intuito non sono molto entusiasta di
questo decreto, cos come non lo la maggior parte deitecnici con cui ho discusso finora.
Una prescrizione per va salvata: la clausola di rigidezza.Ho cos soprannominato (per contrasto con la clausola dicedevolezza del 192/2005) la seguente prescrizione dellart.11 comma 7, che recita:
7. Gli obblighi previsti da atti normativi regionali o comunalisono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro180 giorni dalla data di entrata in vigore del presentedecreto. Decorso inutilmente il predetto termine, siapplicano le disposizioni di cui al presente articolo.
dalla fine dello scorso mese di settembre 2011 chenon possono pi esistere disposizioni comunali o regionaliin materia di fonti rinnovabili diverse da quelle nazionali,dettate appunto dal Dlgs 3 marzo 2011, n. 28. Non solo leRegioni devono adeguarsi, vi anche lobbligo di disappli-care i regolamenti regionali e comunali eventualmentesopravvissuti o dimenticati.
questa, a mio avviso, lunica prescrizione da salvare inquesto decreto, cos come la clausola di cedevolezza lapeggiore parte del Dlgs 192/2005.
I soliti primi della classeLe Regioni possono ancora rendere pi severi i valori
dei limiti ma non possono alterare la tipologia di requisiti.Lobbligo di copertura del 60% del fabbisogno di acquacalda sanitaria con fonti rinnovabili della Regione Piemontesopravvivr in quanto ricalca una prescrizione dellallegatoIII, tranne che per il valore pi restrittivo (copertura 60%al posto di 50%).
Sopravvive anche lobbligo da subito, della regioneEmilia, di una copertura con fonti rinnovabili del 35% delconsumo totale. In pratica in Emilia Romagna fin dasubito impossibile ottenere un permesso di costruire per unedificio del terziario o per una villetta dotata di caldaia acondensazione.
Come se ne esceIn sintesi il decreto rinnovabili si legge cos:
copertura con fonte rinnovabile del 50% dei consumi peracqua calda sanitaria (di solito ci viene assolto conpannelli solari termici);
copertura di quote consistenti (fino al 50% a regime) deiconsumi per riscaldamento, raffrescamento, acqua caldasanitaria e ventilazione con fonti rinnovabili;
obbligo di installazione di tanti pannelli fotovoltaici(occorre coprire circa 1/5 del tetto), senza i benefici delconto energia;
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caldaie a combustione ancora installabili solo nel settoreresidenziale, in localit con pochi gradi-giorno e solofinch il grado di copertura complessivo il 20%. Aregime non saranno pi installabili in nuovi edifici;
installando una pompa di calore elettrica si comunquea posto con gli obblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili,fatta salva linstallazione dei pannelli fotovoltaici dobbligoe leventualit di elevati fabbisogni per climatizzazioneestiva;
se si installa una caldaia a biomassa, finch questa vieneconsiderata rinnovabile si comunque a posto con gliobblighi di utilizzo delle fonti rinnovabili per riscalda-mento e produzione di acqua calda sanitaria (ci potrebbeessere qualche difficolt con il raffrescamento);
allacciandosi al teleriscaldamento si comunque a postocon gli obblighi, anche se questo produce calore conuna pessima caldaia a gas;
fatte salve tutte le incertezze interpretative residue.Una cosa per certa: qualunque sia il metodo di
calcolo, il rispetto del parametro di copertura complessivadel 50% dei consumi con fonte rinnovabile a regime non raggiungibile, tranne casi molto particolari. Occorre gifare molta attenzione per rispettare i limite iniziale del 20nel settore residenziale mentre nel settore terziario occorregi omettere alcuni consumi per arrivarci.
semplicemente impossibile pretendere che lo stessolimite vada bene per qualsiasi tipo di edificio in qualsiasilocalit italiana. come se qualcuno avesse preteso lostesso limite al fabbisogno di energia primaria fisso edinvariabile (per esempio kWh/m anno) per qualsiasiedificio, in qualsiasi localit per la somma dei consumi perriscaldamento, raffrescamento, ventilazione, illuminazione edacqua calda sanitaria.
Lunica via duscita quindi la riscrittura dellallegato 3,sostituendolo con un elenco di tecnologie ammissibili, perciascuna delle quali vi sia un parametro specifico atto agarantire un ragionevole utilizzo di fonti rinnovabili. Adesempio potrebbe essere richiesto che nel settore residen-ziale, in alternativa: il servizio acqua calda sanitaria sia coperto almeno per
il 50% con fonte rinnovabile si utilizzi una pompa di calore per coprire almeno il 75%
del servizio riscaldamento, con COP medio stagionalepari ad almeno 3,0 e
ed analoghe prescrizioni per il settore terziario.Il fattore di copertura globale pu rimanere come
indicatore secondario nel certificato energetico ma deltutto inadatto ad essere oggetto di un limite di legge.
Prima ce ne rendiamo conto meglio sar per tutti.
Come procedere nel frattempoIl Dlgs 28/2011 richiede esplicitamente il calcolo della
copertura, pena il diniego della concessione edilizia.Qualunque comune quindi tenuto a richiedere taleverifica. Se non lo facesse, sarebbe inadempiente.
La palla passa quindi al professionista, che non ha lassi-stenza di una norma di calcolo. Cosa fare? Se manca un
norma ci non vuol dire che il calcolo sia impossibile. Vuoldire soltanto che non esiste un modo condiviso al puntoda essere considerato normale.
Il calcolo va quindi senzaltro fatto, utilizzando unqualsiasi metodo che sia credibile.
Suggeriamo, laddove possibile, lutilizzo del metododellenergia primaria non rinnovabile (calcolo con e senzafonti rinnovabili). In molti casi per non sar possibilesoddisfare i requisiti di legge senza mettere in giocolenergia legalmente rinnovabile delle pompe di calore. Inquesto caso suggerisco di utilizzare il metodo dellenergiaprimaria totale. Come coefficienti di conversione possonoessere utilizzati quelli della norma EN 15603.
In assenza di una prescrizione di legge esplicita, sarebbestata molto utile la presenza tempestiva di un metodo dicalcolo definito in un norma tecnica. Seguendo le normetecniche approvate si ha infatti la presunzione di esecuzionea regola darte. Cos vale anche per i calcoli: se unmetodo normato, vuol dire che condiviso e di normaleutilizzo, quindi si presume che chi lo segua stia facendoun lavoro conforme alle regole di buona tecnica, salvodimostrazione che nel caso specifico cerano aspetti nontenuti in conto dalla norma tecnica applicata.
In assenza di un metodo contenuto nella legge stessa edi un metodo codificato nelle norme tecniche, il progettistapu utilizzare una qualsiasi metodo credibile. Riteniamo chei due metodi indicati lo siano.
Addio caldaie?Ho gi affermato in pi di qualche occasione che le
caldaie sono alla fine della loro storia evolutiva: dopo lacaldaia a condensazione non sono possibili ulteriori sviluppitecnologici a causa del I principio della termodinamica. Ilnaturale successore della caldaia che si sta affacciando sulmercato la pompa di calore, che risponde al II principiodella termodinamica. In Veneto, regione fortunatamente noncolpita da incontinenza legislativa grazie ad un funzionarioequilibrato, le pompe di calore stanno rapidamenteguadagnando posizioni di mercato, anche nei piccoliimpianti.
Lallegato 3 potenzialmente dirompente e potrebbeessere letto come un divieto di fatto di installazione dicaldaie a combustione nei nuovi edifici se non si ammettela compensazione di combustibili con energia elettrica dapannelli fotovoltaici (che ritengo un doppio danno: consumodi combustibile e spreco di risorse economiche). Cosa nepenseranno i costruttori di caldaie?
ConclusioneLa vicenda del Dlgs 28/2011 non ancora conclusa.Per il momento ci sono solo delle ipotesi di cambiamento
dellallegato 3. Alcune lezioni per dovrebbero essere tratte.Non si pu legiferare su sistemi complessi pensando che
basti mettere un limite ad un singolo indicatore globale perrisolvere tutti i problemi. Se si tenta questa strada, come stato fatto per lEP, tocca adattare il limite al sistema
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specifico. Nel settore residenziale questo ancora possibilema diventa improponibile nel settore terziario. Il tentativodi imporre un unico valore di copertura equivale apretendere il medesimo valore di kWh/m anno per tutti gliedifici in tutte le localit. Non solo si voluto regolamen-tare una materia complessa basandosi su un singoloindicatore ma pure lo si imposto fisso ed invariabile. Ilrisultato inevitabile: il limite va rimosso.
Chi legifera deve raccordarsi preventivamente con gli entidi normazione tecnica. stato posto un limite ad unparametro prima ancora che norme tecniche lo definissero.Occorre ricordare che anche il metodo di calcolo di unindicatore fa parte della definizione del limite di legge.Qualunque limite numerico ha senso solo prima vienedefinito in maniera univoca.
In questo caso, per giunta, lindicatore scelto non esistevaprima di questo decreto e la sua definizione in ogni casoconvenzionale.
Chi emette un provvedimento di legge dovrebbe perprimo provare ad applicarlo e fornire il dettaglio dei casiche ha studiato.
Nella revisione in corso delle norme EN per il calcolo dellaprestazione energetica (la UNI-TS 11300 europea) vienechiesto a tutti gli autori di produrre un foglio Excel in cuiviene testato il metodo di calcolo proposto e le verifichedevono riguardare tutti i possibili percorsi di calcolo.
Lo stesso dovrebbe valere per tutte le leggi: dovrebberoessere accompagnate da alcuni esempi svolti che mostrino
come applicare il provvedimento in alcuni casi realistici.Occorre uscire dalla retorica delle fonti rinnovabili. Il
concetto di rinnovabilit utilizzato come una specie diricatto morale per imporre prescrizioni talvolta ancheinsensate o richiedere finanziamenti ingenti discutibili, pergiunta in tempo di crisi. Un po di buon senso nonguasterebbe. Tanto pi che lo sviluppo tecnologico ed ilnostro benessere dipendono dalla disponibilit pronta digrandi quantit di energia e di potenza a basso costo. Moltefonti rinnovabili, soprattutto quelle pi foraggiate come ilfotovoltaico, non posseggono nessuna di queste due caratte-ristiche.
Occorre scrollarsi di dosso la cappa di ipocrisia e falsitper quieto vivere. Se c un errore lo si dica e lo sicorregga senza drammi. La prassi italiana invece quelladi cercare di nascondere lerrore ed evitare ogni possibilecorrezione che vissuta come un disonore.
Leggi palesemente sbagliate minano la credibilit delsistema e forniscono un alibi moto solido a chi non rispettala legislazione vigente.
troppo tempo che si fanno acrobazie per rispettarecomunque leggi assurde che pubblicamente vengonoapprovate e celebrate mentre privatamente se ne pensatutto il male possibile.
Dopo aver letto questo articolo, se il decreto 3 marzo2011 n 28 non vi ancora chiaro non meravigliatevi: dopopi di un anno, ogni volta che rileggo questo decreto arrivoa qualche conclusione diversa.
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