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Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi P rogramma Operativo di A ssistenza T ecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il rafforzamento delle capacità di normazione Bari, 24 Gennaio 2013 Alberto Zuliani Laboratorio sulla qualità della regolazione Semplificazione e qualità della normazione nella Regione Puglia Il ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione della legge regionale n.29/2011

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Page 1: Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi Bari, 24 Gennaio 2013 Alberto Zuliani Laboratorio sulla qualità

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi

Programma Operativo di Assistenza Tecnica alle Regioni dell’obiettivo convergenza per il

rafforzamento delle capacità di normazione

Bari, 24 Gennaio 2013Alberto Zuliani

Laboratorio sulla qualità della regolazioneSemplificazione e qualità della normazione

nella Regione PugliaIl ruolo del Consiglio Regionale nell'attuazione

della legge regionale n.29/2011

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Sommario dell’intervento

Innovazioni della legge n. 29/2011: ciclo della regolazione e strumenti di better regulation: Agenda normativa, Air, Vir, Atn e drafting normativo.

Cenni sul percorso logico per realizzare l'AIR e la VIR.

Profili organizzativi, procedurali e metodologici rilevanti per l’utilizzo delle tecniche di better regulation da parte degli uffici del Consiglio regionale.

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Il ciclo dei processi di regolazione

I processi di regolamentazione, come qualsiasi processo riferito alle politiche pubbliche, seguono un ciclo di vita, che si avvia con l’inserimento in agenda delle questioni rilevanti e si chiude con la valutazione, per poi ricominciare

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Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Le raccomandazioni

Gli strumenti per il miglioramento della qualità della regolazione si collocano all’interno del cd. «life-cycle management of regulations»:

«Governments should implement the concept of life-cycle management of regulations, in which principles of good regulation are applied in

initial decisions on new regulations and in continuing reviews throughout the life of the regulation» (Oecd, 1997)

«Smart regulation is about the whole policy cycle - from the design of a piece of legislation, to implementation, enforcement, evaluation and

revision» (European Commission, 2010)

«The new approach will examine how evaluation results could be better anchored in the policy development cycle. The evaluation process could

be designed alongside the policy itself with better monitoring and reporting.» (European Commission, “EU Regulatory Fitness” 2012)

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Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Gli strumenti applicabili / 1

Agenda normativa (Agenda setting). E’ presupposto alcune azioni successive particolarmente impegnative

Air – Analisi di impatto della regolazione. Precede la decisione finale

Consultazioni. Sostengono varie fasi del ciclo della regolazione, dall’agenda setting alla decisione finale

Atn – Analisi tecnico-normativa. Verifica l’adeguatezza tecnica e giuridica (rispetto di normative precedenti sovranazionali, nazionali e regionali) della norma, dopo la sua formulazione

Drafting normativo. Sostiene la fase di elaborazione testuale della norma

Vir – Verifica di impatto della regolamentazione. Consente la valutazione dopo che la norma è divenuta attiva (in itinere e a regime). Si avvale dell’Air effettuata in precedenza

Clausole valutative. Consentono la valutazione dopo che la norma è divenuta attiva (in itinere e a regime). Non necessita di una precedente AIR

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Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Gli strumenti applicabili / 2

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Fasi della regolazione regionale e strumenti di better regulation / 1

A) il processo regolativo trova un punto di partenza nella programmazione normativa;

B) le consultazioni costituiscono una fase trasversale e fondamentale, mediante la quale si coinvolgono nella decisione i soggetti interessati

(direttamente o indirettamente) dalla proposta, fra i quali anche le amministrazioni pubbliche (copertura amministrativa). Servono anche per

colmare eventuali asimmetrie informative;

C) si procede quindi a realizzare l’analisi di impatto della regolazione relativamente alle proposte normative selezionate come rilevanti (un problema

può avere differenti soluzioni);

D) ne deriva di norma uno schema di provvedimento, redatto sulla base di quanto emerso nelle fasi precedenti di analisi e consultazione;

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Fasi della regolazione regionale e strumenti di better regulation / 2

E) allo schema di provvedimento possono applicarsi l’analisi tecnico-normativa e il drafting normativo, per valutarne la correttezza

giuridica, formale e linguistica;

F) gli esiti delle analisi precedenti si incorporano nello schema, che diventerà il provvedimento approvato definitivamente;

G) la regolazione dovrà quindi essere sottoposta a manutenzione. Una volta che il provvedimento sia entrato in operatività dovrà essere

sottoposto a valutazione mediante la verifica di impatto della regolazione; il provvedimento potrà prevedere al suo interno le cd.

clausole valutative che pure rappresentano una modalità di valutazione del funzionamento della norma, in itinere e a regime;

H) a seconda degli esiti, si potrà decidere oppure no di procedere a un nuovo intervento normativo.

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Better regulation e ciclo di vita della regolazione. Supporto metodologico

Documenti del POAT per il sostegno metodologico:

disponibili su www.qualitanormazione.gov.it

Rapporto di benchmark

Strumenti per il ciclo della regolazione (Air e Vir)

Documento metodologico sul Drafting normativo.

Documento su Atn – Analisi tecnico-normativa.

Implementazione recente del portale regionale

www.qualitanormazione.regione.puglia.it

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Strumenti di qualità della normazione previsti:

Chiarezza dei testi normativi (art. 2) (drafting normativo) Testi unici e codici (art. 3) Riordino e semplificazione normativa (art. 4) Consultazioni (art. 5) Air (art. 6) Atn (art. 7) Vir (art. 8) Clausole valutative (art. 9) Programmazione normativa (art. 11)

Collegamento fra qualità della regolazione e semplificazione Collegamento fra qualità della regolazione e semplificazione

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Una definizione di Air (art. 6, comma 1):

«L’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) è la valutazione preventiva degli effetti della normazione che si intende adottare sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, anche mediante la comparazione di opzioni alternative, allo scopo di supportare le decisioni della Regione sull’opportunità dell’intervento normativo».

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Relazione Air – chi la realizza?

I Servizi competenti per materia, con la collaborazione del Servizio legislativo per i progetti di legge di iniziativa del Governo regionale e del SERVIZIO AFFARI E STUDI GIURIDICI E LEGISLATIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE per i progetti di legge di iniziativa dei Consiglieri regionali e degli altri soggetti a cui lo Statuto regionale attribuisce il potere di iniziativa.(art. 6, comma 3)

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Una definizione di Vir (art. 8, comma 1):

«La Verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR) è la valutazione periodica del raggiungimento delle finalità e degli effetti prodotti dalle norme sulle attività dei cittadini e delle imprese e sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni, nonché sulla stima dei costi. La VIR è effettuata non prima di due anni e non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge oggetto di valutazione e, successivamente, ogni quinquennio».

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Relazione Vir – chi la realizza? Quale ruolo del Consiglio Regionale?

I Servizi titolari dell’attuazione e applicazione della legge, con la collaborazione del Servizio legislativo della Giunta regionale.(art. 8, comma 2)

La relazione di VIR è trasmessa al Consiglio regionale ed è pubblicata sul sito internet istituzionale della Regione. (art. 8, comma 4)

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Le clausole valutative (art. 9, comma 2):

«Le clausole valutative sono finalizzate a comprendere gli effetti della regolazione sui destinatari e le eventuali difficoltà emerse in fase di applicazione; esse indicano, altresì, i soggetti preposti alla produzione delle informazioni, le modalità e i tempi per l’elaborazione e la trasmissione delle stesse e le eventuali risorse finanziarie necessarie».

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Cosa sono le clausole valutative

L’Accordo Stato-regioni-autonomie locali del 2007, all’art. 7, definisce le clausole valutative «uno strumento di valutazione ex post delle leggi, consistente in uno specifico articolo dell’atto normativo, che conferisce un mandato esplicito al Governo e alle Giunte regionali a elaborare e a comunicare all’organo legislativo le informazioni necessarie sia a conoscere i tempi, le modalità attuative e le eventuali difficoltà emerse in sede di attuazione, sia a valutare le conseguenze dell’atto sui destinatari diretti e la collettività».

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Le clausole valutative presso le Regioni

Stimolate inizialmente dal progetto CAPIRe (Controllo delle Assemblee sulle Politiche e sugli Interventi delle Regioni), varato nel 2002 su iniziativa dei Consigli regionali di Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Toscana. Nel tempo hanno aderito al progetto anche altre Regioni (maggiori info sul sito www.capire.org).

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

Previsioni relative alle strutture amministrative:

Referente per la semplificazione e la qualità della normazione in ogni servizio (art. 14, comma 2). Fra l’altro, deve curare il collegamento con il Servizio legislativo della Giunta regionale e il Servizio affari e studi giuridici e legislativi del Consiglio regionale.

Formazione del personale preposto ad attuare la L. r. 29/2011 (art. 14, comma 2)

Qualità della normazione e funzioni dirigenziali:

Il Nucleo di valutazione dei dirigenti della Regione assume il rispetto della L. r. 29/2011 fra gli elementi di valutazione (art. 15)

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

La programmazione normativa:

Programmazione normativa (art. 11)1. La qualità della normazione è perseguita anche mediante la

programmazione delle iniziative legislative e regolamentari della Giunta regionale.

2. La Giunta regionale, all’interno degli strumenti della programmazione regionale di cui alla legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell’ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), individua gli interventi qualificanti dell’azione normativa di propria iniziativa.

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L. r. 2 novembre 2011, n. 29,«Semplificazione e qualità della normazione»

L’attuazione della Legge 29: Attuazione riferita alla Giunta regionale (art. 10)

1. La Giunta regionale è delegata a predisporre, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i regolamenti, di cui all’articolo 44 dello Statuto regionale, per la effettiva attuazione dell’AIR e della VIR. I regolamenti contengono: a) i criteri generali e le procedure dell’AIR; b) le tipologie, i casi e le modalità di esclusione dell’AIR; c) i criteri generali, le procedure e l’individuazione dei casi di effettuazione della VIR.

Adeguamento riferito al Consiglio regionale (art. 16)1. Il Consiglio regionale e la Giunta regionale adeguano i propri regolamenti alle disposizioni recate dalla presente legge.

Nell’ambito del POAT è stata predisposta la bozza dei regolamenti Air e Vir.

E’ stata inoltre condivisa una proposta di adeguamento del Regolamento del Consiglio regionale.

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L’analisi di impatto della regolamentazioneIl percorso logico

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

DESCRIZIONE DELL'OPZIONE ZERO

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE OPZIONI

DESCRIZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE

INDIVIDUAZIONE DELL'OPZIONE PREFERITA(MOTIVAZIONE)

RELAZIONE AIR

CONSULTAZIONI

VALUTAZIONE DELLAQUALITA' DELL'AIR

DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI

ANALISI DEL CONTESTO E DELLE MOTIVAZIONI

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L’analisi di impatto della regolamentazionePrima dell’avvio: la selezione dei casi

Quando?

In fase di programmazione normativa regionale (art. 11, L. r. 29/2011)

In altri momenti della legislatura

Come?

Criteri di esclusione (regolamento Air) Ad esempio:norme di recepimento di direttive europee;modifiche allo Statuto e leggi elettorali;norme sul bilancio regionale;iniziative che presentino impatti non rilevanti sui destinatari;In particolare, impatti non rilevanti su cittadine/i e imprese.

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Le consultazioni per l’Air e la VirPrincipali tecniche

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Le consultazioni per l’Air e la VirStrumenti operativi / 1

Il piano di consultazione (esemplificazione)

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Le consultazioni per l’Air e la VirStrumenti operativi / 2

Il documento di consultazione (esemplificazione)

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La verifica di impatto della regolamentazioneIl percorso logico

DELIMITAZIONE DELL'AMBITO DI INTERVENTO

GRADO DI CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI

ESITI DELLA VALUTAZIONE E PROPOSTE EVENTUALI

RELAZIONE VIR

DESCRIZIONE DELLA SITUAZIONE ATTUALE(CRITICITA' EMERSE)

STIMA DI COSTI ED EFFETTI SUI DESTINATARI

CONSULTAZIONI

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L'attuazione della legge n. 29/2011Implicazioni organizzative e procedurali

Regolamenti e atti di organizzazione rilevanti incisi

Regolamento interno del Consiglio Regionale, n. 951/1988

Del. dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio n. 279/2009 "Organizzazione delle strutture del Consiglio" e s. m. e i., fra le quali del. n.298/2009

Determinazione del dirigente del Servizio affari e studi giuridici e legislativi, 8 giugno 2010

Determinazione del dirigente del Servizio assemblea e commissioni consiliari permanenti, 17 settembre 2010

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L'attuazione della legge n. 29/2011Implicazioni organizzative e procedurali

Strutture del Consiglio regionale

SEGRETARIOGENERALE

SEGRETARIOGENERALE

Servizio affari e studi giuridici e

legislativi

Servizio affari e studi giuridici e

legislativi

Servizio amministrazione

e personale

Servizio amministrazione

e personale

Servizio assemblea e commissioni

Servizio assemblea e commissioni

Servizio stampaServizio stampaServizio tecnico-informatico

Servizio tecnico-informatico

Servizio biblioteca e

comunicazione

Servizio biblioteca e

comunicazione

Funzioni del Segretario generale: direzione, coordinamento, programmazione, indirizzo, controllo e verifica delle Aree funzionali, sulla base degli indirizzi definiti dall‘Ufficio di presidenza, sostegno per l'espletamento dell’attività istituzionale al Presidente e agli altri organi interni dell'Assemblea regionale

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L'attuazione della legge n. 29/2011Implicazioni organizzative e procedurali

Strutture del Consiglio regionalea sostegno del processo legislativo

Servizio Affari e studi giuridici e legislativi. Assiste i titolari di iniziativa legislativa nella predisposizione degli atti normativi e nel loro controllo dal punto di vista formale e sostanziale.

Servizio Assemblea e commissioni consiliari permanenti. Svolge attività di assistenza e consulenza tecnico-giuridica alle Commissioni sui provvedimenti di competenza.

Altre aree. Svolgono attività organizzative e funzionali.

Esigenza di rafforzamento delle risorse umane impiegate nelle prime due strutture

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L'attuazione della legge n. 29/2011Implicazioni organizzative e procedurali

Considerazioni conclusive

Implicazioni organizzative

Si renderà opportuno adeguare le strutture consiliari, in considerazione delle nuove competenze, se del caso rafforzando uffici e strutture esistenti coerentemente con le attività aggiuntive previste dall’applicazione degli strumenti di better regulation.

Implicazioni procedurali

L’innesto e il maggior ricorso a strumenti di better regulation quali Air, Vir, Atn, drafting normativo ecc., all’interno del ciclo legislativo, può richiedere una rimodulazione del ciclo stesso, prevedendo ulteriori occasioni di analisi e controllo della qualità del processo e del prodotto legislativo.

Implicazioni metodologiche

Le metodologie di produzione legislativa e di analisi e verifica della qualità normativa andranno adeguate, in armonia con quanto previsto dalla L. 29/2011.

INTRECCIO STRETTO FRA I TRE ASPETTI INTRECCIO STRETTO FRA I TRE ASPETTI