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1 1 1 ECONOMIA AZIENDALE CORSO AVANZATO Prof. MAURO PAOLONI Modulo IV Prof. MASSIMILIANO CELLI

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1 1 1

ECONOMIA AZIENDALE

CORSO AVANZATO

Prof. MAURO PAOLONI

Modulo IV

Prof. MASSIMILIANO CELLI

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2 2 2

Indice

1) Natura dei conti e relativa collocazione in bilancio

2) Immobilizzazioni calcolo e contabilizzazione di ammortamenti,

svalutazioni e ripristini di valore

3) Rimanenze di magazzino valutazione e contabilizzazione

4) Operazioni in valuta estera valutazione e contabilizzazione

5) Partecipazioni Valutazione e contabilizzazione con l'Equity

Method

N.B.

• Per il punto 1), che costituisce il fondamento della scienza contabile ed è

obbligatoriamente oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Economia

Aziendale (I o II anno) di qualunque corso di Laurea Triennale, si rimanda a

libri e appunti già posseduti dagli studenti.

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3 3 3

CARATTERISTICHE

Si tratta di costi anticipati o sospesi comuni a più periodi amministrativi, la

cui ripartizione concorrerà alla formazione del reddito ed alla situazione

patrimoniale-finanziaria dell’impresa cui afferiscono per più esercizi

consecutivi.

Poiché i beni costituenti le immobilizzazioni non sono destinati alla

vendita ma sono piuttosto strumenti di produzione, la loro trasformazione

in reddito avviene indirettamente tramite i futuri ricavi d’esercizio derivanti

all’impresa dal loro impiego nel processo produttivo.

Dalla caratteristica delle immobilizzazioni di strumento di produzione del

reddito a fecondità ripetuta discende la non imputabilità del relativo costo

a conto economico nell’esercizio di sostenimento, ma piuttosto (in base al

principio della competenza economica) la sua sistematica ripartizione

sulla base della stimata vita utile, tramite la tecnica dell’ammortamento

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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4 4 4

Le immobilizzazioni sono iscrivibili in bilancio solo se esistenti e pronte

all’uso nell’ipotesi, quindi, di cespiti ancora in corso di acquisto

(trasferimento della proprietà non ancora avvenuto) ovvero di

fabbricazione in proprio (c.d. “costruzione in economia”) alla data di

chiusura dell’esercizio, i relativi costi fino a tale momento sostenuti vanno

iscritti nella voce Immobilizzazioni in corso e acconti.

Si considerano immobilizzazioni esclusivamente quegli elementi impiegati

come strumenti di produzione durevoli e pertanto non destinati alla

vendita o alla trasformazione, mentre non sono tali quei cespiti che

costituiscono oggetto di compravendita da parte dell’impresa nell’ambito

della propria attività caratteristica principio di destinazione

economica degli elementi iscritti nell’attivo di SP (e non per natura).

Costi ed oneri relativi ad immobilizzazioni sono iscrivibili tra le attività di

bilancio soltanto se e nella misura in cui risultino in futuro recuperabili

tramite i ricavi producibili dall’impiego delle immobilizzazioni medesime.

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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5 5 5

Costo d’acquisto

È rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto, solitamente rilevato

dal contratto ovvero dalla fattura, al netto dell’I.V.A. (nell’ipotesi di

I.V.A. indetraibile, il relativo ammontare deve essere capitalizzato come

costo aggiuntivo).

Gli eventuali sconti commerciali (sconti incondizionati in fattura e

sconti di quantità) si portano a diretta riduzione del costo d’acquisto.

Gli sconti cassa vengono normalmente accreditati al conto economico

tra i proventi finanziari, a meno che non siano di importo rilevante e in

tal caso possono essere portati a riduzione del prezzo finale.

ISCRIZIONE IN BILANCIO

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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6 6 6

Oneri accessori all’acquisto

Per oneri accessori all’acquisto si intendono quegli eventuali ed

ulteriori costi collegati con il bene da un nesso di consequenzialità, che

l’impresa deve sostenere perchè l’immobilizzazione possa essere

proficuamente utilizzata nel processo produttivo:

i costi di trasporto, di installazione, le spese notarili per la redazione

dell’atto d’acquisto, le tasse per la registrazione dell’atto, i costi di

progettazione, i costi di collaudo, eventuali dazi sulle importazioni, le

spese di montaggio e posa in opera (nell’ipotesi di immobilizzazioni

materiali);

spese di consulenza legale, finanziaria oppure di marketing, le spese

notarili, quelle di registrazione (nel caso di immobilizzazioni

immateriali e materiali).

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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7 7 7

Costo di produzione

Nel caso di produzione interna (c.d. costruzione in economia) di

un’immobilizzazione, il “costo di produzione”:

deve obbligatoriamente comprendere tutti i costi direttamente

imputabili;

può comprendere, per la quota ragionevolmente imputabile, anche i

costi riconducibili solo in modo indiretto all’immobilizzazione e

comunque relativi al solo periodo di fabbricazione, da considerarsi

concluso a partire dal momento in cui il bene risulta oggettivamente

utilizzabile (quindi “pronto all’uso” e non “in uso”)

Non sono mai capitalizzabili i costi amministrativi e/o di vendita.

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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8 8 8

Oneri di indiretta imputazione

I costi indiretti eventualmente capitalizzabili devono identificarsi con i

costi generali di produzione:

stipendi e relativi oneri afferenti la mano d’opera indiretta e il personale

tecnico di stabilimento;

gli ammortamenti economico-tecnici dei cespiti utilizzati per la

fabbricazione dell’immobilizzazione;

i costi derivanti da manutenzioni e riparazioni dei beni impiegati per la

produzione;

i materiali di consumo utilizzati;

altre spese effettivamente sostenute nel processo produttivo

(manutenzione esterna, gas, servizi di vigilanza, etc.).

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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9 9 9

Oneri finanziari

Possono essere patrimonializzati gli oneri finanziari sostenuti per la

fabbricazione dell’immobilizzazione, sia interna (c.d. “costruzione in

economia”) che presso terzi (c.d. produzione “su commessa”), a

condizione che:

la capitalizzazione si riferisca agli interessi passivi sostenuti per capitali

specificamente presi a prestito per l’acquisizione dell’immobilizzazione;

gli interessi capitalizzabili sono soltanto quelli maturati durante il periodo

di fabbricazione dell’immobilizzazione, inteso come il periodo che va dal

momento di esborso dei fondi fino al momento in cui l’elemento è pronto

all’uso;

il finanziamento è stato effettivamente utilizzato per la fabbricazione,

interna o presso terzi, dell’immobilizzazione.

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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10 10 10

AMMORTAMENTO (art. 2426 c.c., comma 2)

Il costo delle immobilizzazioni il cui utilizzo è limitato nel tempo deve

essere sistematicamente ammortizzato, in ogni esercizio, in relazione alla

residua possibilità di impiego.

Sistematicità dell’ammortamento conformità del processo di

ammortamento ad un piano prestabilito, al fine di evitare che le quote

annue possano essere accelerate o rallentate nei diversi secondo

convenienza (cc.dd. politiche di bilancio).

La predisposizione di un piano di ammortamento richiede la preventiva

definizione dei seguenti parametri:

1) valore da ammortizzare;

2) residua possibilità d’impiego;

3) criteri di ripartizione del valore da ammortizzare.

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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11 11 11

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

1)Valore da ammortizzare differenza tra il costo storico

dell’immobilizzazione (d’acquisto o di produzione) e il presumibile valore

di realizzo al termine del periodo di vita utile.

2)Residua possibilità d’impiego (“vita utile”) dipende non soltanto

dalla teorica durata fisica ma anche e soprattutto dalla supposta durata

economica periodo di tempo lungo il quale si considera il cespite

idoneo a produrre benefici per l’impresa che ne dispone.

3)Criteri di ammortamento devono assicurare la sistematica

ripartizione del valore dei cespiti sulla base della presupposta vita utile:

metodo a quote costanti (preferibile);

metodo a quote decrescenti (l’impresa trae maggiore utilità nei primi

periodi d’impiego dei cespiti, a causa della progressiva diminuzione

dell’efficienza tecnica dei medesimi imputabile all’invecchiamento);

metodo a quote variabili, al variare dei volumi di produzione.

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12 12 12

Tutte le immobilizzazioni di proprietà dell’azienda devono essere

ammortizzate, ad eccezione dei cespiti la cui utilità non si esaurisce nel

corso del tempo (come nel caso tipico dei terreni).

Il processo di ammortamento decorre dal momento in cui il cespite è

disponibile per l’uso e non al momento dell’effettiva entrata in funzione

(pertanto pronto e non in uso), e va registrato in ogni esercizio anche nel

caso in cui l’azienda versi in condizioni di perdita.

L’ammortamento deve essere calcolato anche sui cespiti sottoutilizzati o

temporaneamente non utilizzati, mentre deve sospendersi per quelli che

non impiegati per un lungo periodo di tempo, obsoleti ovvero da alienare

(da riclassificarsi nell’attivo circolante).

I componenti del piano di ammortamento originario devono essere

periodicamente ricontrollati ed eventualmente modificati, a condizione

che tali modifiche siano necessarie in seguito al mutare delle strategie

aziendali ovvero delle condizioni d’impiego operativo.

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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PERDITA DI VALORE (art. 2426 c.c., comma 3)

Il valore d’iscrizione in bilancio di un’immobilizzazione (cioè il suo Valore

Netto Contabile, pari al costo di acquisto/produzione al netto delle quote

di ammortamento già accumulate e delle eventuali rettifiche di valore) non

può eccedere il suo valore effettivamente recuperabile, quest’ultimo

definito come il maggiore tra:

il presumibile valore di alienazione (ammontare ricavabile dalla

vendita sul mercato, al netto degli eventuali oneri di dismissione);

il suo valore in uso in ottica di going concern valore attuale netto dei

flussi di reddito attesi in futuro dal cespite (compresi quelli derivanti

dalla vendita al termine del periodo di vita utile) normalmente il più

utilizzato nella realtà aziendale

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

Anche definibile in termini di sommatoria degli ammortamenti che in futuro si

ritiene troveranno copertura con i ricavi producibili dal cespite

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14 14 14

Se alla data di chiusura dell’esercizio il Valore Recuperabile

(generalmente, come anticipato, tramite l’uso) di un cespite risulta

obiettivamente e durevolmente inferiore al Valore Netto Contabile, esso

deve iscriversi in bilancio a tale minor valore.

Le cause obiettive di una perdita di valore durevole sono molteplici

(obsolescenza di prodotto, fattori concorrenziali, danneggiamenti, ecc.) e

si traducono nella riduzione dell’utilità prospettica del cespite. Invece la

sussistenza di una perdita d’esercizio, al pari del normale deperimento

dovuto all’uso, non implica l’irrecuperabilità del valore dei cespiti.

Obbligo di svalutazione sorge nel momento in cui si ritiene

obiettivamente che le future quote di ammortamento del cespite non

troveranno adeguato recupero tramite i correlati ricavi attesi dall’utilizzo

del medesimo compromissione della “capacità d’ammortamento”.

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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15 15 15

RIPRISTINO DI VALORE

Se in un esercizio successivo a quello in cui è stata operata la

svalutazione vengono meno, in tutto o in parte, i motivi all’origine della

svalutazione medesima (ipotesi, peraltro, assai rara), il valore svalutato

non può essere mantenuto in bilancio ma deve venire ripristinato,

totalmente o parzialmente, l’ammontare di costo originario al netto delle

maggiori quote di ammortamento in precedenza non calcolate a causa

della svalutazione in altre parole è obbligatorio ripristinare quello che

sarebbe stato il Valore Netto Contabile del cespite se in precedenza non

fosse stata effettuata la svalutazione.

Il ripristino di valore non può essere effettuato con riferimento a particolari

tipologie di immobilizzazioni immateriali, quali i costi pluriennali e

l’avviamento

Il ripristino di valore deve essere effettuato nella misura massima

dell’ammontare di costo originario, a nulla rilevando l’eventuale maggior

valore di mercato dell’immobilizzazione.

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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16 16 16

A) Acquisto dell’immobilizzazione

______________________ ____________________

Immobilizzazione a Banca 100

_____________________ ____________________

Esempi di scritture contabili

B) Svalutazione dell’immobilizzazione

______________________ ____________________

Svalutazione Immob. a Immobilizzazione 30

_____________________ ____________________

C) Ripristino di valore

______________________ ____________________

Immobilizzazione a Rivalutaz. Immob. 30

_____________________ ____________________

Immobilizzazioni (ammortamento-svalutazione-ripristino)

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17 17 17

Componenti delle rimanenze di magazzino

Materie prime e materie sussidiarie destinate ad incorporarsi nei

prodotti finali fabbricati dall’impresa.

Materie di consumo materiali utilizzati nel ciclo produttivo

(combustibile, ecc.), ma che non si incorporano nel prodotto finale.

Merci prodotti acquisiti dall’impresa all’esterno e destinati alla

rivendita senza ulteriori lavorazioni/trasformazioni.

Prodotti finiti beni e prodotti che hanno concluso il ciclo produttivo e

sono pronti per essere venduti sul mercato.

Valutazione rimanenze di magazzino

Semilavorati parti finite d’acquisto e/o di produzione, destinate ad

incorporarsi nel bene finale in un ulteriore fase del processo produttivo.

Prodotti in corso di lavorazione beni «intermedi» che non hanno

ancora completato il processo produttivo e destinati ad essere «finiti» nel

successivo/i esercizio/i (e quindi venduti sul mercato).

Lavori in corso su ordinazione slide 28

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18 18 18

Gli elementi destinati a permanere nell’impresa come investimento

duraturo sono da classificare tra le immobilizzazioni, mentre quelli

destinati ad entrare nel ciclo produttivo e/o commerciale, ma che alla

chiusura dell’esercizio non sono stati ancora consegnati ai clienti finali,

sono da classificare nell’attivo circolante tra le rimanenze.

Le rimanenze di magazzino sono infatti costi accumulati per processi

produttivi non ancora conclusi alla fine dell’esercizio, ma iniziati nello

stesso periodo o anche in quelli precedenti e che verranno recuperati

negli esercizi successivi, mediante:

realizzo “diretto” per i beni destinati alla vendita (merci, prodotti finiti);

realizzo “indiretto” per quelli che dovranno subire ulteriori

trasformazioni prima di giungere al prodotto finale (semilavorati, prodotti

in corso di lavorazione, lavori in corso su ordinazione).

Valutazione rimanenze di magazzino

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19 19 19

È il passaggio del titolo di proprietà da un punto di vista sostanziale (e

non soltanto formale) a determinare l’inclusione o meno di un elemento

tra le rimanenze di magazzino ad una certa data.

L’effetto traslativo si considera avvenuto:

alla data di spedizione ovvero di consegna per i beni mobili;

alla data di stipulazione del contratto di compravendita per gli immobili.

Sono comunque fatti salvi eventuali accordi difformi intervenuti tra le

parti contraenti in sede pattizia.

Valutazione rimanenze di magazzino

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20 20 20

CRITERI DI VALUTAZIONE (art. 2426, comma 9)

Le rimanenze (come le attività finanziarie che non costituiscono

immobilizzazioni) devono essere iscritte in bilancio al costo “storico”,

d’acquisto (per merci, materie prime, materie sussidiarie e di consumo)

ovvero di produzione (prodotti finiti, semilavorati, prodotti in corso di

lavorazione), calcolati secondo i medesimi criteri stabiliti con riferimento

alle immobilizzazioni.

Se il valore di carico in bilancio risulta superiore al valore di realizzo

(valore di mercato), è obbligatorio svalutare il magazzino fino a

concorrenza di tale minor valore.

Tale ammontare non può però essere mantenuto nei successivi bilanci se

vengono meno i motivi della precedente svalutazione, dovendo in tal caso

procedere alla rivalutazione delle giacenze fino a concorrenza, totale o

parziale, del costo originario (e mai oltre!).

Valutazione rimanenze di magazzino

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21 21 21

Costo d’acquisto

È rappresentato dal prezzo effettivo d’acquisto, rilevato dal contratto

ovvero dalla fattura, al netto dell’I.V.A. (nell’ipotesi di IVA indetraibile, il

relativo ammontare si contabilizza ad incremento del costo).

Gli sconti commerciali (sconti quantità) sono portati a diretta riduzione del

prezzo d’acquisto, mentre gli sconti cassa vengono accreditati al conto

economico tra i proventi finanziari.

Nel costo d’acquisto si computano anche gli oneri accessori

eventuali ed ulteriori costi che l’impresa deve sostenere affinché il bene

rientri nella sua piena disponibilità (trasporti, dazi doganali,

assicurazioni, provvigioni degli agenti, imposte indirette, etc.)

Non sono invece mai imputabili gli eventuali oneri finanziari sostenuti

per l’acquisto dei beni in rimanenza.

Valutazione rimanenze di magazzino

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22 22 22

Costo di fabbricazione

Comprende tutti i costi direttamente imputabili al bene in rimanenza (ad

es. il costo delle materie prime);

Può comprendere, per la quota ragionevolmente imputabile, anche altri

costi di natura indiretta ma comunque di competenza del periodo di

fabbricazione.

I costi di indiretta imputazione si identificano con i costi generali di

produzione (e non con i costi generali amministrativi o di vendita):

stipendi e relativi oneri concernenti la mano d’opera indiretta e il

personale tecnico di stabilimento;

gli ammortamenti economico-tecnici dei cespiti utilizzati;

i materiali di consumo utilizzati;

altre spese sostenute per la produzione (gas, vigilanza, etc.)

Valutazione rimanenze di magazzino

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23 23 23

Valore di mercato

Costo di sostituzione o di riproduzione (materie prime, sussidiarie e

semilavorati d’acquisto) costo al quale, in condizioni normali di

gestione, un determinato elemento presente in magazzino può essere

riacquistato o riprodotto.

Valore netto di realizzo (merci, prodotti finiti, semilavorati di produzione

e prodotti in corso di lavorazione) prezzo di vendita nell’ambito della

normale attività aziendale, al netto degli eventuali costi di completamento

e dei costi direttamente imputabili all’operazione di vendita (provvigioni,

spese di trasporto e di imballaggio).

Valutazione rimanenze di magazzino

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24 24 24

CONFIGURAZIONI DI COSTO (art. 2426 c.c., comma 10)

La configurazione di costo tecnicamente più corretta presupporrebbe

l’individuazione e l’attribuzione alle singole unità fisiche in rimanenza dei

costi specificamente sostenuti per l’acquisto, ovvero la produzione, delle

unità medesime (valutazione a costi “specifici”).

Nel caso però di rimanenze di beni fungibili, risultando di difficile

attuabilità pratica la loro valutazione a costi specifici a causa della

plausibile entità delle scorte nonché della relativa velocità di rotazione, è

consentito calcolare il costo di tale tipologia di beni (e soltanto di questa,

dovendosi sempre impiegare il criterio del costo “specifico” con

riferimento alle rimanenze di beni infungibili) con i criteri alternativi:

Valutazione rimanenze di magazzino

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25 25 25

Costo Medio Ponderato (per periodo)

Data Operazione Q.tà Prez. Unit. Importo C.m.p.

01/01 Giacenza iniziale 5.000 300 1.500.000

26/02

03/03

12/03

13/05

1 carico

2 carico

3 carico

4 carico

2.000

3.000

4.000

1.000

400

430

450

470

800.000

1.290.000

1.800.000

470.000

Totale 15.000 5.860.000 390,67

(Scarichi totali

dell’esercizio)

(9.000) 390,67 (3.516.030)

31/12 Rimanenze finali 6.000 2.343.970

Valutazione rimanenze di magazzino

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26 26 26

Primo Entrato, Primo Uscito – FIFO (First In, First Out)

Data Operazione Q.tà Q.tà parz. Prez. unit. Importo

01/01 Giacenza iniziale 5.000 300 1.500.000

26/02 1 carico 2.000 400 800.000

03/03 2 carico 3.000 430 1.290.000

12/03 3 carico 4.000 450 1.800.000

09/05 (Scarico) (5.500) (5.000)

(500)

(300)

(400)

(1.500.000)

(200.000)

13/05 4 carico 1.000 470 470.000

19/10 (Scarico) (3.500) (1.500)

(2.000)

(400)

(430)

(600.000)

(860.000)

31/12 Rimanenze finali 6.000 1.000

4.000

1.000

470

450

430

470.000

1.800.000

430.000

2.700.000

Valutazione rimanenze di magazzino

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27 27 27

Ultimo entrato, primo uscito – LIFO (Last In, First Out)

Data Operazione Q.tà Q.tà parz. Prez. unit. Importo

01/01 Giacenza iniziale 5.000 300 1.500.000

26/02 1 carico 2.000 400 800.000

03/03 2 carico 3.000 430 1.290.000

12/03 3 carico 4.000 450 1.800.000

09/05 (Scarico) (5.500) (4.000)

(1.500)

(450)

(430)

(1.800.000)

(645.000)

13/05 4 carico 1.000 470 470.000

19/10 (Scarico) (3.500) (1.000)

(1.500)

(1.000)

(470)

(430)

(400)

(470.000)

(645.000)

(400.000)

31/12 Rimanenze finali 6.000 1.000

5.000

400

300

400.000

1.500.000

1.900.000

Valutazione rimanenze di magazzino

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28 28 28

LAVORI IN CORSO SU ORDINAZIONE

Il termine lavori in corso fa genericamente riferimento a processi

produttivi non ancora conclusi alla data di chiusura dell’esercizio,

originati da operazioni effettuate dall’impresa:

per conto proprio: prodotti in corso di lavorazione e semilavorati

destinati al magazzino, oppure immobilizzazioni in corso di

realizzazione - c.d.“costruzioni in economia” - destinate ad essere

impiegate durevolmente nel processo produttivo (da iscrivere nelle voci

“Immobilizzazioni in corso e acconti” tra le immobilizzazioni materiali o

immateriali);

per conto terzi: produzioni o lavori su commessa (c.d. “su

ordinazione”), concernenti la fornitura di beni o non di serie eseguiti su

ordinazione del committente secondo le specifiche tecniche da questi

richieste. Di seguito oggetto di studio

Valutazione rimanenze di magazzino

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29 29 29

Criteri di contabilizzazione (art. 2426, comma 11)

1) Criterio della commessa completata

I ricavi e il margine di commessa vengono riconosciuti, e quindi

imputati in bilancio, soltanto quando le opere oggetto della commessa

sono ultimate e consegnate al committente. La valutazione delle opere

non ancora completate alla fine dell’esercizio, pertanto, viene effettuata

esclusivamente sulla base dei costi di produzione fino a quel momento

sostenuti.

Dovrebbe impiegarsi soltanto con riferimento a commesse di breve

termine (tempo di esecuzione inferiore a 12 mesi).

Non ottempera ai principi della competenza (contrapposizione costi-

ricavi) e della rappresentazione veritiera e corretta.

Valutazione rimanenze di magazzino

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30 30 30

2) Criterio della percentuale di completamento

I ricavi e il margine di commessa vengono imputati in bilancio sulla

base dell’effettivo stato di avanzamento dell’attività produttiva.

Tale criterio, per ragioni di prudenza, deve essere impiegato soltanto a

condizione che:

• esista un contratto vincolante per le parti, che ne definisca chiaramente

le obbligazioni nonché il diritto al corrispettivo;

• sia possibile effettuare stime ragionevoli ed attendibili dei ricavi e dei

costi di commessa in base allo Stato di Avanzamento dei Lavori;

• non siano presenti situazioni di aleatorietà connesse a condizioni

contrattuali o a fattori esterni.

Valutazione rimanenze di magazzino

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31 31 31

Con riferimento al trattamento contabile degli elementi di bilancio

espressi in valuta estera, l’art. 2426 comma 8-bis) prevede una

differente disciplina a seconda che i citati elementi siano appostati in uno

dei seguenti raggruppamenti:

1) Attivo circolante, crediti e altri titoli iscritti tra le immobilizzazioni

finanziarie, passività metodo del cambio a pronti

2) Altre immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie costituite

dalle sole partecipazioni valutate al costo).

Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente

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32 32 32

1) Attivo circolante, Crediti e altri titoli iscritti tra le immobilizzazioni,

Partecipazioni valutate con il PN iscritte tra le imm.ni, Passività.

Gli elementi contabili presenti nei citati raggruppamenti devono essere

registrati in contabilità al cambio vigente al momento di effettuazione

dell’operazione

Nell’ipotesi in cui alla data di chiusura dell’esercizio si sia verificata una

variazione del tasso di cambio originario, le citate attività e passività

devono iscriversi in bilancio sulla base del nuovo tasso.

Gli utili o le perdite presunte su cambi derivanti dall’operazione di

adeguamento del valore d’iscrizione originario al tasso vigente alla data di

chiusura dell’esercizio devono essere imputati a conto economico (oneri e

proventi finanziari: voce Utili e perdite su cambi)

Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente

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33 33 33

L’eventuale utile netto su cambi (complessiva eccedenza degli utili su

cambi rispetto alle perdite su cambi) deve essere integralmente

accantonato ad una apposita riserva di patrimonio netto, non

distribuibile fino al momento dell’effettivo realizzo dell’utile medesimo

art. 2423 bis c.c. (principio della prudenza): “…si possono indicare

esclusivamente gli utili realizzati alla data di chiusura dell’esercizio”.

Tale riserva indistribuibile:

deve essere formata esclusivamente in sede di destinazione

dell’eventuale utile d’esercizio;

pertanto, nell’ipotesi di chiusura dell’esercizio con una perdita non si

procede alla sua costituzione e/o alimentazione;

se l’utile netto su cambi è superiore all’utile d’esercizio, quest’ultimo deve

integralmente imputarsi alla citata riserva;

pur non essendo distribuibile ai soci, la riserva è comunque disponibile

per coprire eventuali perdite d’esercizio.

Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente

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34 34 34

2) Immobilizzazioni (materiali, immateriali, finanziarie costituite dalle

sole partecipazioni valutate al costo).

Devono iscriversi in bilancio al tasso di cambio in vigore al momento del

loro acquisto, ovvero a quello inferiore vigente alla data di chiusura

dell’esercizio, nella misura in cui tale riduzione possa ragionevolmente

considerarsi durevole.

L’eventuale perdita su cambi (non è prefigurabile il realizzarsi di un utile

su cambi) deve essere contabilizzata nel Conto Economico.

Nei successivi esercizi si deve ripristinare l’originario valore di bilancio

(comunque, al massimo nei limiti di quest’ultimo e mai oltre!) qualora

l’andamento del tasso di cambio inverta il proprio trend negativo.

Attività e Passività in Valuta – Cambio corrente

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35 35 35

I contributi/sovvenzioni costituiscono elargizioni in denaro a fondo

perduto erogate da enti pubblici o privati allo scopo di sostenere

l’economia con particolare riguardo ad alcuni settori economici e alle aree

svantaggiate del Paese.

I contributi ottenuti possono essere connessi ad oneri specificamente

individuati o possono anche essere erogati al solo scopo di aumentare

le risorse dell’impresa.

Si distinguono:

• contributi in conto esercizio se i conferimenti in denaro vengono

destinati al finanziamento di esigenze di gestione;

• contributi in conto capitale se i conferimenti destinati sono destinati al

potenziamento o ristrutturazione del patrimonio aziendale (senza

vincolo di destinazione);

• contributi in conto impianti se gli stessi sono erogati specificamente

per consentire l’acquisizione di beni strumentali ammortizzabili.

Contabilizzazione dei contributi/sovvenzioni

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36 36 36

I contributi in conto esercizio vengono erogati allo scopo di integrare i ricavi

dell’azienda (in caso, ad esempio, di situazioni congiunturali negative) o

ridurre i costi sostenuti per l’attività produttiva (come nel caso, ad esempio, dei

contributi in conto interessi).

Tali contributi devono contabilizzarsi per competenza nel momento in cui

l’impresa acquisisce il diritto all’erogazione del contributo secondo ragionevole

certezza in base a contratto ovvero a seguito di delibera/decreto di

liquidazione.

La corretta classificazione nelle voci del CE dipende dalla natura del

contributo:

• A5) Altri ricavi e proventi: se il contributo integra ricavi della gestione

caratteristica o delle gestioni accessorie, ovvero se riduce i relativi costi;

• C16) Altri proventi finanziari: se riduce costi di natura finanziaria (es.

interessi passivi) di competenza di esercizi precedenti;

• C17) Interessi e oneri finanziari (in detrazione): se riduce costi di natura

finanziaria (es. interessi passivi) di competenza dell’esercizio.

Contributi in conto esercizio

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37 37 37

Se la certezza di erogazione avviene in un esercizio successivo a quello in

cui si sono verificati i fatti cui il contributo si riferisce (ad es. fatti

eccezionali quali calamità naturali), il ricavo da contributo andrà iscritto

come sopravvenienza attiva ordinaria alla voce A5) del CE (stante

l’eliminazione nel 2016 della classe straordinaria E).

Le scritture contabili saranno (in ogni caso) le seguenti.

All’atto della liquidazione del contributo, si rileverà il credito verso l’ente

erogatore e la corrispondente variazione economica positiva:

Crediti v. Ente X a Contributi in conto esercizio (CE) 15.000

All’atto dell’accredito verrà rilevato l’incasso del contributo al netto della

ritenuta del 4% a titolo di acconto sulle imposte:

Diversi a Crediti v. Ente X 15.000

Banca 14.400

Erario c. ritenute (4%) 600

Contributi in conto esercizio

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38 38 38

I contributi in conto capitale sono quelli erogati per un generico

potenziamento della struttura patrimoniale dell’impresa o per la copertura

di perdite, senza che la loro concessione sia subordinata alla realizzazione

di uno specifico investimento.

In questo caso l’iscrizione in bilancio deve avvenire in base al criterio di

competenza; fino al 2015 lo stesso andava iscritto in bilancio quale

provento straordinario (sopravvenienza attiva) nella voce E20) del CE,

mentre dal 2016 la posta andrà iscritta nelle altre sezioni del CE in base

alla natura.

Contabilmente, all’atto della liquidazione del contributo e all’incasso dello

stesso, le scritture da rilevare sono le medesime già esaminate per i

contributi in conto esercizio. Diversamente da quest’ultimi, però, il

contributo in conto capitale deve essere tassato per cassa l’azienda

può scegliere la rateazione della tassazione in cinque periodi di imposta

Contributi in conto capitale

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39 39 39

I contributi in conto impianti sono erogati esclusivamente per l’acquisto o

la costruzione di specifiche immobilizzazioni, materiali o immateriali,

ammortizzabili.

La relativa contabilizzazione può eseguirsi secondo 2 metodi alternativi

(con indicazione della scelta in Nota Integrativa):

• metodo indiretto: il ricavo viene iscritto alla voce A5) e rinviato per

competenza agli esercizi successivi, sull’intero periodo di vita utile e

quindi d’ammortamento, mediante l’iscrizione di risconti passivi;

• metodo diretto: il contributo viene portato a diretta riduzione del costo

dell’immobilizzazione cui afferisce. Esso non transita dunque a CE, ma

il risultato d’esercizio è identicamente calcolato a sopra poiché

l’ammortamento del bene strumentale viene calcolato su un valore

ammortizzabile inferiore.

Contributi in conto impianti

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40 40 40

Con il metodo indiretto, all’atto del ricevimento della fattura di acquisto

dell’immobilizzazione l’azienda ne rileverà (come sempre) in SP il costo

storico d’acquisto nonchè il debito/uscita di banca, procedendo poi alla

rilevazione del contributo come segue:

Crediti v. Ente a Contributi in conto impianti 000

Ammortamento dell’immobile sulla base del suo pieno costo storico;

Contributi in conto impianti a Risconti passivi 000

Con il metodo diretto, la rilevazione del contributo avverrà direttamente a

diminuzione del valore dell’immobile:

Crediti v. Ente a Impianti 000

Ammortamento dell’immobile su un costo storico ridotto;

Contributi in conto impianti

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41 41 41

BILANCIO D’ESERCIZIO

Partecipazioni iscritte nelle

Immobilizzazioni finanziarie

Equity Method (facoltativo – ma

fortemente raccomandato

dall’OIC – per le partecipazioni in

società controllate o collegate)

Metodo del costo

Partecipazioni iscritte

nell’Attivo circolante Metodo del costo

Valutazione delle partecipazioni

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42 42 42

Principio della “destinazione economica” (art. 2424-bis c.c.)

Gli elementi patrimoniali strumentali all’attività d’impresa, e quindi

destinati ad essere utilizzati durevolmente, devono essere iscritti in

bilancio tra le immobilizzazioni.

Una partecipazione si caratterizza per un utilizzo durevole quando

viene mantenuta nel patrimonio aziendale a scopo di investimento

strategico (quindi stabile nel tempo) piuttosto che meramente

speculativo.

Risulta comunque sempre possibile riclassificare nell’attivo circolante una

partecipazione inizialmente iscritta tra le immobilizzazioni finanziarie nel

momento in cui viene meno la sua funzione strategica.

Valutazione delle partecipazioni

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43 43 43

Devono considerarsi immobilizzazioni finanziarie (presunzione relativa) le

cointeressenze in altre imprese in misura non inferiore a quelle stabilite dal

terzo comma dell’art. 2359 c.c. (c.d. partecipazioni qualificate):

“Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti

esercitabili nell’assemblea ordinaria; (controllo “di diritto”)

2) le società in cui un’altra società dispone di voti sufficienti per esercitare

un influenza dominante nell’assemblea ordinaria; (controllo “di fatto”)

3) le società che sono sotto influenza dominante di un’altra società in virtù

di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell’applicazione dei numeri 1) e 2) si computano anche i voti

spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a interposta persona.

(controllo “indiretto”)

Sono considerate collegate le società sulle quali un’altra società esercita

un’influenza notevole; l’influenza si presume quando nell’assemblea

ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo

se la società ha azioni quotate in borsa”

Valutazione delle partecipazioni

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44 44 44

1) METODO DEL COSTO (rettificato)

Nel costo d’acquisto si computano anche gli oneri accessori,

solitamente costituiti da:

costi di intermediazione bancaria e finanziaria (commissioni, spese

bancarie, imposte di bollo, etc.);

costi per consulenze professionali (in materia contrattuale, per studi

di fattibilità, etc.).

Non possono mai considerarsi oneri accessori, e di conseguenza

non possono aggiungersi al costo d’acquisto, gli interessi passivi

ovvero gli altri oneri finanziari sostenuti dall’impresa per l’acquisto di

titoli o partecipazioni.

Valutazione delle partecipazioni

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45 45 45

a) Partecipazioni immobilizzate

Considerata la destinazione economica di carattere strategico, il

valore d’iscrizione in bilancio non può venire modificato a seguito di

temporanee fluttuazioni al ribasso del relativo valore corrente.

Però, la partecipazione che alla data di chiusura dell’esercizio risulti

durevolmente di valore inferiore al costo d’acquisto deve essere

iscritta a tale minor valore.

Quest’ultimo non può essere mantenuto nei successivi esercizi se sono venute meno le ragioni della svalutazione medesima.

Il processo di ripristino deve attuarsi solo in funzione del riassorbimento,

totale o parziale, delle precedenti svalutazioni, e non può mai comportare

il superamento del costo originario.

Valutazione delle partecipazioni

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46 46 46

Verifica del requisito di durevolezza della perdita

Le ragioni che inducono a ritenere durevole una perdita di valore

“…sono da ascrivere alle condizioni economico-finanziarie della

partecipata, ossia quando sulla base di riferimenti certi e costanti

sono accertate perdite d’esercizio non episodiche o temporanee,

bensì strutturali, tali cioè da intaccare la consistenza patrimoniale

della partecipata”. (OIC n. 20)

Una perdita si considera durevole “…quando fondatamente non si

prevede che le ragioni che l’hanno causata possono essere rimosse

in un breve arco temporale (…); quindi, una perdita di valore è

durevole perché non è ragionevolmente dimostrabile che nel breve

periodo la società partecipata possa sovvertirla mediante positivi

risultati economici”

Valutazione delle partecipazioni

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47 47 47

Una perdita di valore può considerarsi durevole a fronte:

per le partecipazioni immobilizzate quotate di un significativo

ribasso nel listino avente carattere di persistenza temporale,

comunque unito alla sussistenza di condizioni economico-finanziarie

strutturalmente negative in capo alla partecipata. (media delle

quotazioni su un periodo di tempo abbastanza lungo – ultimi 6

mesi);

per le partecipazioni immobilizzate non quotate si utilizzano tutte

le informazioni di cui si può venire a conoscenza allo scopo di

accertare l’effettivo grado di deterioramento delle condizioni

economico-patrimoniali della partecipata (quindi allineando il valore

di carico in bilancio della partecipazione, quantomeno, al valore del

patrimonio netto della partecipata).

Valutazione delle partecipazioni

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48 48 48

b) Partecipazioni iscritte nell’attivo circolante

Le partecipazioni non immobilizzate, alla stregua delle rimanenze di

merci, devono essere valutate al minore tra il costo d’acquisto e il

valore di realizzazione desumibile dall’andamento del mercato.

Definizione di valore di “mercato”:

partecipazioni quotate: media aritmetica delle quotazioni calcolata

su un periodo di tempo sufficientemente rappresentativo, (ad es.

l’ultimo mese);

partecipazioni non quotate: si utilizzano tutte le informazioni di cui

si può venire a conoscenza allo scopo di accertare l’effettivo grado

di deterioramento delle condizioni economico-patrimoniali della

società partecipata.

Valutazione delle partecipazioni

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49 49 49

Il metodo del costo rettificato deve essere adottato esclusivamente

nei casi in cui la partecipazione costituisce un bene posseduto

dall’impresa al solo fine di percepire dividendi e/o un capital gain al

momento della rivendita.

Le partecipazioni sono infatti destinate a rimanere nel portafoglio

della partecipante (anche per lungo tempo) per soli fini reddituali e/o

speculativi, senza interesse con riguardo all’attività gestoria della

partecipata.

Però l’impiego di tale metodo (appunto fondato sulla mera

misurazione dei risultati finanziari dell’investimento) non consente di

rilevare nel bilancio della partecipante, contestualmente alla loro

formazione, eventuali aumenti e/o diminuzioni intervenuti nella

consistenza patrimoniale della società partecipata.

Valutazione delle partecipazioni

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50 50 50

METODO DEL PATRIMONIO NETTO (Equity Method)

Art. 2426 c.c., comma 4 le immobilizzazioni consistenti in

partecipazioni in imprese controllate e collegate possono essere

iscritte nel bilancio della partecipante in base alla frazione da

quest’ultima detenuta del patrimonio netto della partecipata, detratti i

dividendi ed operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del

bilancio consolidato nonchè quelle richieste per il rispetto degli

artt.2423 e 2424 bis (c.d. rappresentazione veritiera e corretta).

Con il Metodo del patrimonio netto la società partecipante rappresenta l’investimento effettuato nella partecipata

evidenziando, nello S.P., la quota del capitale di funzionamento di quest’ultima di propria pertinenza (adeguatamente rettificato), e nel C.E. la corrispondente quota di utili o perdite

(contestualmente al relativo verificarsi).

Metodo del Patrimonio Netto

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51 51 51

Il patrimonio da prendere come riferimento quale base del calcolo ai

fini della valutazione della partecipazione è quello desunto dal

bilancio dell’impresa partecipata, redatto alla medesima data alla

quale è riferito il bilancio della partecipante, detratti i dividendi ed

operate le rettifiche richieste dai principi di redazione del bilancio

consolidato nonché quelle richieste per il rispetto degli artt.2423 e

2424 bis.

Se le date di redazione del bilancio delle due società sono

significativamente dissimili (oltre 3 mesi di sfasamento), la

partecipata deve provvedere alla redazione di un bilancio

intermedio riferito alla data di chiusura della partecipante.

In caso di date di chiusura del bilancio non coincidenti tra

partecipante e partecipata, sono ammessi sfasamenti temporali nella

misura massima di 3 mesi.

Metodo del Patrimonio Netto

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52 52 52

FASI APPLICATIVE DEL METODO DEL P.N.

1° anno di applicazione

A) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di pertinenza

della partecipante. in base alla % di cointeressenza.

B) Determinazione e successiva imputazione della differenza

(eventualmente) sussistente tra il costo d’acquisto della partecipazione

e il valore contabile del patrimonio netto della partecipata.

Anni successivi al 1°

C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata.

D) Determinazione della frazione di P.N. di pertinenza della partecipante.

E) Adeguamento del valore della partecipazione Metodo “Reddituale”

Metodo “Patrimoniale”

Metodo del Patrimonio Netto

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53 53 53

B) Determinazione e imputazione della differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e valore contabile del patrimonio netto della partecipata.

Art. 2426 c.c., comma 4.

Quando una partecipazione è iscritta per la prima volta con il Metodo

del Patrimonio Netto, l’eventuale maggior valore del costo d’acquisto

della partecipazione rispetto alla corrispondente frazione del

patrimonio netto contabile della partecipata può essere mantenuto

nell’attivo dello S.P., sempre nell’alveo della voce “Partecipazioni”, se

adeguatamente motivato nella Nota Integrativa.

Tale differenza, per la parte attribuibile all’avviamento e/o ai beni

ammortizzabili, deve essere ammortizzata.

MAGGIOR COSTO =

COSTO DI ACQUISTO PARTECIP. – VALORE CONTABILE DEL P.N.

Metodo del Patrimonio Netto

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54 54 54

La verifica di un costo d’acquisto della partecipazione maggiore del

valore contabile della corrispondente frazione del patrimonio netto della

partecipata è di frequente accadimento.

Infatti, in fase di determinazione del prezzo d’acquisto di una

partecipazione le parti contraenti tengono conto (specie nel caso di

trasferimento di quote partecipative rilevanti – ipotesi di controllo o di

collegamento) di eventuali plusvalori sui beni della partecipata, di

eventuali elementi patrimoniali materiali o immateriali e/o di un

eventuale valore d’avviamento che, in un sistema contabile a costi

storici, potrebbero non trovare evidenza (o comunque non in termini

congrui) nel bilancio d’esercizio della partecipata.

Il costo d’acquisto della partecipazione riflette considerazioni di carattere economico, mentre il valore del patrimonio netto della partecipata desumibile dal relativo bilancio si fonda

esclusivamente su parametri contabili.

Metodo del Patrimonio Netto

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55 55 55

Gli amministratori della partecipante allocano idealmente la

differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e corrispondente

valore contabile del P.N. della partecipata sulle attività (in aumento) e

passività (in diminuzione) di quest’ultima, presenti o meno nel relativo

bilancio, fino a capienza della differenza medesima e comunque nei

limiti dei valori correnti delle attività e passività medesime.

Se tale preliminare operazione attributiva non risulta sufficiente per

allocare l’intero ammontare differenziale (in quanto eccedente i valori

correnti delle attività e passività della partecipata) il valore residuo

potrebbe considerarsi, in tutto o in parte, un “avviamento”, se e nella

misura in cui trovi motivazione in una capacità reddituale

extracongrua della partecipata.

L’eventuale residuo ammontare, non ulteriormente allocabile, deriva

da un “cattivo affare” sopportato dalla partecipante, e come tale

costituisce un costo di competenza dell’esercizio d’acquisto.

Metodo del Patrimonio Netto

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56 56 56

La valutazione a valori correnti delle attività e passività della partecipata osserva i seguenti criteri:

Titoli e partecipazioni negoziabili valore netto di realizzo.

Crediti valore attuale dell’ammontare da incassare.

Magazzino prezzo di vendita stimato per i prodotti finiti, al netto dei

costi di completamento e di vendita; costo di sostituzione

per le materie prime e le merci;

Beni ammortizzabili valore di mercato o costo di sostituzione per i

beni usati; valore netto di realizzo per quelli

destinati alla vendita.

Passività e debiti diversi ammontare che permetterà alla società di

far fronte agli impegni.

Metodo del Patrimonio Netto

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57 57 57

Sono gli amministratori della partecipante ad effettuare la stima dei

valori correnti delle attività e passività della partecipata, dato che la

Legge non prevede la nomina di un perito indipendente.

In ogni caso, i suddetti ammontari devono riflettere i reali valori di

mercato e devono trovare spiegazione nella Nota Integrativa al

bilancio della partecipante.

Precisazione

I nuovi elementi dell’attivo ovvero i maggiori valori delle attività

già esistenti devono essere sottoposti ai medesimi trattamenti contabili degli elementi cui si riferiscono.

(Es.: l’avviamento evidenziato ex novo dovrà essere ammortizzato in 5

anni; se parte della differenza viene imputata ad incremento del valore

di un fabbricato, tale ammontare dovrà essere ammortizzato in

relazione alla vita utile di quest’ultimo.)

Metodo del Patrimonio Netto

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58 58 58

L’investimento deve essere esposto nel bilancio della partecipante in un ammontare unico l’evidenziazione dei plusvalori sui beni della partecipata e/o di eventuali nuove attività

deve infatti avvenire extracontabilmente.

Parallelamente, l’ammortamento di tali valori non appare nel bilancio della partecipante se non indirettamente, come rettifica

del risultato di esercizio della partecipata.

Quest’ultimo, infatti, una volta rettificato è portato in aumento o in diminuzione del complessivo valore d’iscrizione della partecipazione. (vedere punti C, D).

Metodo del Patrimonio Netto

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59 59 59

C) Imputazione delle rettifiche al risultato d’esercizio della

partecipata.

Per applicare correttamente il metodo del P.N. è necessario, al

momento della predisposizione del bilancio della partecipante,

apportare delle rettifiche extracontabili (in aumento o in diminuzione)

al risultato d’esercizio della partecipata.

Il valore della partecipazione, originariamente iscritto nel bilancio

della partecipante al costo d’acquisto, deve essere aumentato o

diminuito per un ammontare pari agli utili o alle perdite

(opportunamente rettificati) conseguiti dalla partecipata, in

proporzione alla percentuale di cointeressenza.

Gli utili o le perdite di pertinenza della partecipante, quindi, sono

rettificati extracontabilmente prima di essere portati,

rispettivamente, ad aumento o diminuzione del valore della

partecipazione

Metodo del Patrimonio Netto

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60 60 60

1) Eliminazione degli utili e delle perdite infragruppo, derivanti da

operazioni intercorse esclusivamente tra partecipante e partecipata

(il principio della prudenza vieta infatti il riconoscimento di utili non

realizzati rettifica di consolidamento).

Rettifiche al risultato d’esercizio della partecipata

2) Rettifiche derivanti dall’uniformazione da parte della partecipata ai

criteri contabili adottati dalla partecipante in sede di bilancio

rettifica di consolidamento.

3) Rettifiche per sanare l’eventuale mancata applicazione di norme di

legge o di corretti principi contabili da parte della partecipata nel

proprio bilancio rispetto degli artt.2423 e 2424 bis.

Metodo del Patrimonio Netto

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61 61 61

4) Rettifiche (in diminuzione) per tenere conto dell’ammortamento della differenza tra costo d’acquisto della partecipazione e valore della quota di patrimonio netto contabile della partecipata,

qualora tale differenza sia imputabile (extracontabilmente) a beni ammortizzabili della partecipata o ad avviamento (vedere

punto B).

È infatti necessario rettificare il risultato d’esercizio della partecipata

per le quote di ammortamento che la medesima avrebbe calcolato

se avesse iscritto in bilancio i valori dell’attivo effettivamente

concordati in sede di negoziazione della partecipazione.

Metodo del Patrimonio Netto

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62 62 62

D) Determinazione della frazione di P.N. della partecipata di

pertinenza della partecipante.

Le variazioni del P.N. della partecipata riflettono, normalmente, gli utili

e/o le perdite d’esercizio della medesima.

Per applicare correttamente il metodo in esame, pertanto, il valore

contabile della partecipazione deve essere modificato in funzione del

risultato d’esercizio della partecipata, all’uopo opportunamente

rettificato secondo quanto previsto al precedente punto C.

Peraltro, il costo originario d’acquisto della partecipazione deve

essere aumentato o diminuito in funzione, oltre che del risultato d’esercizio rettificato, anche di eventuali movimenti di capitale che abbiano interessato la partecipata medesima:

Metodo del Patrimonio Netto

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63 63 63

gli aumenti di capitale sociale della partecipata, se sottoscritti dalla

partecipante, aumentano il valore della partecipazione;

i rimborsi di capitale comportano una riduzione del patrimonio netto se

coinvolgono la partecipante;

i versamenti a copertura di perdite comportano un aumento del valore

della partecipazione, se in precedenza era stata svalutata per tenere

conto dei risultati negativi;

gli aumenti gratuiti di capitale, invece, non comportano variazioni del

patrimonio netto e quindi non danno luogo a contabilizzazione.

La determinazione della frazione di P.N. della partecipata di

pertinenza della partecipante verrà poi calcolata, specularmente al

punto A, in base alla % di cointeressenza detenuta da

quest’ultima.

Metodo del Patrimonio Netto

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64 64 64

E) Adeguamento del valore della partecipazione nel bilancio

della partecipante.

Dal confronto tra il valore contabile della partecipazione e la quota

di pertinenza del patrimonio netto della partecipata (determinato

sulla base dei precedenti punti C e D) emergono normalmente delle

differenze, denominate plusvalenze o minusvalenze, che possono

essere contabilizzate nel bilancio della partecipante con 2 metodi

alternativi:

1) Trattamento contabile preferito (benchmark): metodo del

Patrimonio Netto Integrale unico consentito dagli Ias/Ifrs

2) Trattamento contabile alternativo consentito: metodo del Patrimonio

Netto con rappresentazione solo patrimoniale non oggetto di

studio nel presente insegnamento

Metodo del Patrimonio Netto

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65 65 65

1) Metodo del Patrimonio Netto Integrale

Tale metodologia consente di fornire una migliore informazione sulla

effettiva situazione patrimoniale ed economica della partecipata, ed il

suo utilizzo è pertanto raccomandato dall’OIC.

Secondo tale metodo il risultato economico d’esercizio della partecipata, opportunamente rettificato sub C, viene imputato al

Conto Economico della partecipante secondo il principio della

competenza temporale quindi, nello stesso esercizio al quale il risultato si riferisce.

Come contropartita di tale appostazione, il valore della partecipazione iscritto nell’attivo di bilancio della partecipante (tra le “Immob. finanziarie”) deve essere variato per un pari importo.

Metodo del Patrimonio Netto

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66 66 66

Le differenze positive (plusvalenze) devono essere appostate

nella voce “Rettifiche di valore di attività finanziarie: rivalutazioni di

partecipazioni” del C.E. della partecipante, e in contropartita portate ad incremento della voce “Immobilizzazioni finanziarie:

partecipazioni” tra le attività dello S.P.

Ovviamente, possono presentarsi situazioni in cui il risultato positivo

della partecipata (adeguatamente rettificato), assorbito per

competenza nel bilancio della controllante, modifica il risultato proprio

di quest’ultima:

a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante

b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante

c) Plusvalenza + utile di esercizio proprio della partecipante

Metodo del Patrimonio Netto

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67 67 67

a) Plusvalenza > perdita di esercizio propria della partecipante

Nel caso in esame, il residuo positivo deve obbligatoriamente

venire iscritta nel bilancio della partecipante in una Riserva non

distribuibile (art. 2426 c.c., n. 4), da impiegarsi esclusivamente a copertura di eventuali perdite passate ovvero future della partecipante.

(Ovviamente, tale appostazione deve effettuarsi dopo aver destinato, se

del caso, il 5% dell’utile finale a Riserva legale, così come disposto

dall’art. 2430 c.c.).

La ratio di tale obbligo è da ricercarsi nel disposto dell’art. 2423-bis

c.c., n. 2, secondo cui possono iscriversi in bilancio esclusivamente

gli utili effettivamente realizzati alla data di chiusura dell’esercizio e

non anche quelli meramente “sperati” (c.d. “utili di carta”).

Metodo del Patrimonio Netto

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68 68 68

La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore

della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un

medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di

attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”.

Dato però che la plusvalenza di € 10.000 è stata parzialmente assorbita

dalla perdita propria della partecipante, in sede di approvazione del

bilancio è obbligatorio accantonare l’utile finale di € 2.000 ad una riserva

non distribuibile.

Esempio:

Utile d’esercizio (rettificato) partecipata 10.000

Risultato d’esercizio (proprio) partecipante - 8.000

Plusvalenza da partecipazione 10.000

Utile d’esercizio (finale) partecipante 2.000

Metodo del Patrimonio Netto

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69 69 69

Rilevazione della plusvalenza

______________________ ____________________

Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 10.000

_____________________ ____________________

Scritture contabili della partecipante

Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del

bilancio)

______________________ ____________________

Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 2.000

_____________________ ____________________

Metodo del Patrimonio Netto

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70 70 70

b) Plusvalenza < perdita di esercizio propria della partecipante

Nel caso di plusvalenza interamente assorbita dalla perdita d’esercizio propria della partecipante:

non vi è l’obbligo di iscrivere una riserva non distribuibile nel bilancio della partecipante;

permane l’obbligo di contabilizzare la plusvalenza nel C.E. della

partecipante e, in contropartita, un eguale incremento del valore della partecipazione nello S.P.

Infatti, dato che il risultato finale della partecipante è una perdita non si

corre il rischio di distribuire utili non effettivamente realizzati derivanti da

plusvalenze “di carta”.

Metodo del Patrimonio Netto

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71 71 71

c) Plusvalenza sulla partecipazione + utile proprio della partecipante

Nel caso la plusvalenza derivante dall’applicazione del metodo del P.N vada ad aggiungersi ad un utile proprio della partecipante, è necessario iscrivere una riserva non distribuibile (in sede di

approvazione del bilancio della partecipante) per un ammontare esattamente pari alla plusvalenza medesima.

Similmente al caso a), infatti, se la partecipante distribuisse ai propri soci

anche la parte dell’utile finale imputabile esclusivamente alla plusvalenza

“di carta” prodotta dal metodo del P.N., ciò comporterebbe la violazione

del citato art. 2423-bis c.c., n. 2.

Metodo del Patrimonio Netto

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72 72 72

Esempio:

Utile d’esercizio (rettificato) partecipata 10.000

Risultato d’esercizio (proprio) partecipante 4.000

Plusvalenza da partecipazione 10.000

Utile d’esercizio (finale) partecipante 14.000

La partecipante deve rilevare nel proprio S.P. l’incremento del valore

della partecipazione per € 10.000, e come contropartita nel C.E., per un

medesimo ammontare, la plusvalenza nella voce “Rettifiche di valore di

attività finanziarie: rivalutazioni di partecipazioni”.

L’utile finale della partecipante, però, pari a € 14.000, non è interamente

distribuibile: la parte di tale utile corrispondente alla plusvalenza da

metodo del P.N. (€ 10.000) deve infatti essere accantonata

dall’assemblea ad una Riserva non distribuibile.

Metodo del Patrimonio Netto

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73 73 73

Scritture contabili della partecipante

Rilevazione della plusvalenza

______________________ ____________________

Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 10.000

_____________________ ____________________

Iscrizione di una Riserva non distribuibile (in sede di app.ne del

bilancio)

______________________ ____________________

Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 10.000

_____________________ ____________________

Metodo del Patrimonio Netto

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74 74 74

Più specificamente, le differenze negative (minusvalenze) devono essere appostate nella voce “Rettifiche di valore di attività

finanziarie: “svalutazioni di partecipazioni” del C.E., e in contropartita portate in deduzione della voce “Immobilizzazioni

finanziarie: partecipazioni”.

Se dalla valutazione della partecipazione con il Metodo del P.N.

emerge una minusvalenza (a causa di una perdita sostenuta dalla

partecipata, propria ovvero derivante dalle rettifiche imputate al

risultato d’esercizio della partecipata), questa va imputata al C.E.

della partecipante e, in contropartita, a riduzione della voce

“Partecipazioni” dello S.P.

Metodo del Patrimonio Netto

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75 75 75

Scritture contabili della partecipante

Rilevazione della minusvalenza

______________________ ____________________

Svalutaz. Partecipaz. a Partecipazione XXX

_____________________ ____________________

Inoltre, se la partecipata negli esercizi precedenti aveva realizzato

degli utili accantonati dalla partecipante in una Riserva non

distribuibile, l’iscrizione della perdita attuale nel sistema contabile della

partecipante rende distribuibile per un eguale ammontare la citata

Riserva: ______________________ ____________________

Riserva non distrib. a Riserva libera XXX

_____________________ ____________________

Metodo del Patrimonio Netto

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76 76 76

Secondo il Metodo Integrale, i risultati della partecipata devono

trovare traduzione nel C.E. della partecipante secondo il principio

della competenza economica, e quindi nello stesso esercizio al quale

il risultato si riferisce.

Di conseguenza, al momento della distribuzione dei dividendi da parte della partecipata, questi non possono essere nuovamente

imputati al C.E. della partecipante all’atto dell’incasso (per non generare una evidente duplicazione), ma piuttosto dovranno contabilizzarsi in bilancio a riduzione del valore della partecipazione.

Contemporaneamente, una quota della riserva non distribuibile

equivalente al dividendo distribuito potrà essere riclassificata tra le riserve distribuibili.

* * *

Metodo del Patrimonio Netto

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77 77 77

Scritture contabili della partecipante

Ipotesi:

1) L’utile d’esercizio della partecipante – anno x - deriva esclusivamente

dalla plusvalenza realizzata applicando il metodo del P.N.

2) La partecipata distribuisce nell’anno x+1 un dividendo di € 30.

Rilevazione della plusvalenza (anno x)

______________________ ____________________

Partecipazione a Rivalutaz. partecipaz. 100

_____________________ ____________________

Iscrizione di una Riserva non distribuibile (anno x + 1 – app.ne

del bil.)

______________________ ____________________

Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 100

_____________________ ____________________

Metodo del Patrimonio Netto

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78 78 78

Incasso del dividendo (anno x + 1)

______________________ ____________________

Banca a Partecipazione 30

_____________________ ____________________

Riclassificazione di una parte della RND (anno x + 1)

______________________ ____________________

Riserva non distrib. a Riserva libera 30

_____________________ ____________________

Scritture contabili della partecipante

Metodo del Patrimonio Netto

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79 79 79

Valore della partecipazione negativo

In presenza di ripetute perdite subite nei diversi esercizi dalla

partecipata, è possibile che il valore del patrimonio netto risulti essere

nullo o addirittura negativo.

In tali casi, la corretta applicazione del metodo del P.N. richiede una congrua svalutazione, nel bilancio della partecipante, del valore della partecipazione fino, se necessario, al suo completo

azzeramento (in ipotesi di valore del patrimonio netto nullo ovvero negativo).

Le ulteriori perdite della partecipata non devono essere stanziate nel

bilancio della partecipante se però esistono obblighi formali che

impegnano quest’ultima a farsi carico di tali andamenti sfavorevoli (o

anche una mera volontà), allora il valore di bilancio della partecipazione

assumerà segno negativo e verrà esposto in uno specifico fondo del

passivo dello S.P.

Metodo del Patrimonio Netto

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80 80 80

ESERCIZIO RIEPILOGATIVO

Anno X

• Acquisto di una partecipazione del 100% nella società Pinco. L’acquisto

avviene in prossimità della fine dell’esercizio.

• Patrimonio netto della Pinco alla data d’acquisto: € 200.000

• Costo d’acquisto della partecipazione: € 240.000

• La differenza di € 40.000 viene attribuita in parte ad avviamento (€ 10.000, da

ammortizzarsi in 5 anni) e in parte a beni ammortizzabili (€ 30.000, da

ammortizzarsi in 10 anni).

Anno X + 1

• La partecipata registra una perdita di € 20.000

• L’ammortamento del valore d’avviamento ammonta a € 2.000

• L’ammortamento del maggior valore dei beni ammortizzabili è pari a € 3.000

Metodo del Patrimonio Netto

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81 81 81

Anno X + 2

• La partecipata consegue un utile di € 58.000

• Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e

all’avviamento rimangono inalterati.

Anno X + 3

• La partecipata distribuisce dividendi per € 24.000 (relativi all’utile di € 58.000

realizzato nell’esercizio x + 2)

• La partecipata consegue un utile di € 35.000

• Gli ammortamenti dei maggiori valori attribuiti alle immobilizzazioni e

all’avviamento rimangono inalterati.

Si supponga, inoltre, che il risultato proprio della partecipante nei 4 esercizi

considerati sia costantemente pari a zero.

Metodo del Patrimonio Netto

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82 82 82

Metodo del Patrimonio Netto Integrale

Anno X ______________________ ____________________

Partecipazioni a Banca 240.000

_____________________ ____________________

Anno X + 1

Valore di libro della partecipazione 240.000

Perdita d’esercizio partecipata - 20.000

Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000

Ammortamento avviamento - 2.000

______________________ ____________________

Svalutazione partecipaz. a Partecipazioni 25.000

Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 1): 215.000

Metodo del Patrimonio Netto

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83 83 83

Anno X + 2

Valore di libro della partecipazione 215.000

Utile d’esercizio partecipata 58.000

Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000

Ammortamento avviamento - 2.000

Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 2): 268.000

______________________ ____________________

Partecipazioni a Rivalutazione partecip. 53.000

_____________________ ____________________

Metodo del Patrimonio Netto

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84 84 84

Anno X + 3

# Durante l’anno x+3 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+2): ___________________ ___________________

Utile d’esercizio a Riserva non distrib. 53.000

_____________________ ____________________

# Durante l’anno x+4 (in sede di approvazione del bilancio relativo all’anno x+3): Valore di libro della partecipazione 268.000

Dividendi - 24.000

Utile d’esercizio partecipata 35.000

Ammortamento maggior valore beni amm.li - 3.000

Ammortamento avviamento - 2.000

Nuovo valore contabile della partecipazione (anno x + 3): 274.000

Metodo del Patrimonio Netto

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85 85 85

______________________ ____________________

Banca a Partecipazioni 24.000

_____________________ ____________________

______________________ ____________________

Riserva non distrib. a Riserva libera 24.000

_____________________ ____________________

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Partecipazioni a Rivalutazione partecipaz. 30.000

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(Incasso dividendi)

Metodo del Patrimonio Netto

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CONCLUSIONI

L’impiego del Metodo del P.N. è auspicabile quando l’investitore

esercita una influenza significativa sulla gestione e sulle scelte

strategiche della partecipata, e quando tale investimento non ha

natura temporanea.

L’applicazione di tale metodo attua un vero e proprio consolidamento

sintetico della partecipazione, producendo gli stessi effetti sul bilancio

della partecipante (in particolare, sul patrimonio netto e sul risultato

d’esercizio) che si avrebbero in caso di redazione del bilancio

consolidato.

A differenza del Costo storico rettificato, il metodo in esame consente di rilevare secondo il principio della competenza gli

aumenti e le diminuzioni patrimoniali subite dalla partecipata.

Metodo del Patrimonio Netto

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Il Metodo del costo storico, infatti, non consente di rilevare nel

bilancio della partecipante i risultati d’esercizio positivi conseguiti dalla

partecipata, ma esclusivamente quelli negativi se qualificabili come

durevoli: il principio della Prudenza, pertanto, prevale su quello della

Competenza e su quello della Rappresentazione veritiera e corretta

della situazione patrimoniale e finanziaria della partecipata.

Il Criterio del costo, in altre parole, non consente di seguire la

dinamica del valore della partecipazione in sincronia con la dinamica

della consistenza patrimoniale della partecipata, evidenziando un

valore assolutamente svincolato dall’andamento della gestione.

Il Metodo del P.N., invece, consente di riconoscere, contestualmente

alla loro formazione, aumenti e diminuzioni intervenuti nelle

consistenze patrimoniali della partecipata, per rilevarli nel bilancio

della partecipante (ovviamente in proporzione alla percentuale di

cointeressenza) secondo il principio della competenza.

Metodo del Patrimonio Netto