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Prof. Stefano Bastianon Corso di laurea in: - Giurisprudenza - Diritto per l’impresa nazionale ed internazionale DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA LE COMPETENZE DELL’UE

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Page 1: LE COMPETENZE DELL’UE - UnibgCompetenze di sostegno, coordinamento o completamento Art. 2, 5 TFUE: In taluni settori e alle condizioni previste dai trattati, l'Unione ha competenza

Prof. Stefano Bastianon

Corso di laurea in:

- Giurisprudenza

- Diritto per l’impresa nazionale edinternazionale

DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA

LE COMPETENZE DELL’UE

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IL PRINCIPIO DI ATTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE

In ambito europeo vige il principio delle competenze diattribuzione: VALE A DIRE, le istituzioni comunitarieesercitano esclusivamente le competenze che sono stateloro attribuite dai Trattati.

Art. 5 TUE: L’Unione agisce nei limiti delle competenzeche le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnatidai Trattati.

Art. 13, 2 TUE: Ciascuna istituzione agisce nei limiti delleattribuzioni che le sono conferite dai Trattati.

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CLAUSOLA DI FLESSIBILITA’

Art. 352, 1 TFUE: se un’azione dell’Unione apparenecessaria per realizzare uno degli obiettivi previsti daitrattati senza che questi ultimi abbiano previsto i poterid’azione necessari, il Consiglio, deliberando all’unanimitàsu proposta della Commissione e previa approvazione delParlamento europeo, adotta le disposizioni appropriate.

Art. 352, 4 TFUE: la clausola di flessibilità non può servireda base per il conseguimento di obiettivi riguardanti laPESC.

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LA TIPOLGIA DELLE COMPETENZE (Art. 2 TFUE)

ESCLUSIVE CONCORRENTI

DI SOSTEGNO,

COORDINAMENTO

O COMPLETAMENTO

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Competenze esclusive

Art. 2, 1 TFUE: Quando i trattati attribuiscono all'Unioneuna competenza esclusiva in un determinato settore, solol'Unione può legiferare e adottare atti giuridicamentevincolanti. Gli Stati membri possono farlo autonomamentesolo se autorizzati dall'Unione oppure per dare attuazioneagli atti dell'Unione.

Il fatto che l’Unione non abbia esercitato la propriacompetenza non significa che questa automaticamentespetti agli SM. Il trasferimento di competenze deve ritenersidefinitivo, per cui gli SM potranno legiferare solo previaautorizzazione dell’Unione.

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Art. 3 TFUE: L’UE ha competenza esclusiva nei seguenti settori:

unione doganale;

definizione delle regole di concorrenza necessarie alfunzionamento del mercato interno;

politica monetaria per gli Stati membri la cui moneta è l'euro;

conservazione delle risorse biologiche del mare nel quadro dellapolitica comune della pesca;

politica commerciale comune.

L’Unione ha, inoltre, competenza esclusiva per la conclusione diaccordi internazionali allorché tale conclusione è prevista in unatto legislativo dell’Unione o è necessaria per consentirle diesercitare le sue competenze sul piano interno o nella misura incui può incidere su norme comuni o modificarne la portata.

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Competenze concorrenti

Art. 2, 2 TFUE: Quando i trattati attribuiscono all'Unioneuna competenza concorrente con quella degli Stati membriin un determinato settore, l'Unione e gli Stati membripossono legiferare e adottare atti giuridicamente vincolantiin tale settore.

Gli Stati membri esercitano la loro competenza nella misurain cui l'Unione non ha esercitato la propria.

Gli Stati membri esercitano nuovamente la loro competenzanella misura in cui l'Unione ha deciso di cessare di esercitarela propria.

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Art. 4, 2 TFUE: Le competenze concorrenti riguardano i seguentisettori:

mercato interno

politica sociale, per quanto riguarda gli aspetti definiti nel TFUE

coesione economica, sociale e territoriale

agricoltura e pesca, tranne la conservazione delle risorse biologichedel mare,

ambiente

protezione dei consumatori

trasporti

reti transeuropee

energia

spazio di libertà, sicurezza e giustizia

problemi comuni di sicurezza in materia di sanità pubblica, per quantoriguarda gli aspetti definiti nel TFUE.

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Competenze di sostegno, coordinamento o completamento

Art. 2, 5 TFUE: In taluni settori e alle condizioni previste daitrattati, l'Unione ha competenza per svolgere azioni intese asostenere, coordinare o completare l'azione degli Stati membri,senza tuttavia sostituirsi alla loro competenza in tali settori. Gliatti giuridicamente vincolanti dell’Unione adottati in tali settorinon possono comportare un’armonizzazione delle disposizionilegislative e regolamentari degli Stati membri.

tutela e miglioramento della salute umana

industria

cultura

turismo

istruzione, formazione professionale, gioventù e sport

protezione civile

cooperazione amministrativa.

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L’ESERCIZIO DELLE COMPETENZE DELL’U.E.

Nell’esercizio delle proprie competenze l’U.E. deverispettare:

DETERMINATE ESIGENZE

IL PRINCIPIO DI

SUSSIDIARIETA’

IL PRINCIPIO DI

PROPORZIONALITA’

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Le esigenze da rispettare si ricavano dagli artt. da 7 a 17 TFUE eriguardano i seguenti aspetti:

a) la coerenza delle politiche e delle azioni dell’Unione;

b) la parità tra uomini e donne;

c) un elevato livello di occupazione, di istruzione e formazionenonché la tutela della salute pubblica;

d) il divieto di ogni forma di discriminazione;

e) la tutela dell’ambiente;

f) la tutela dei consumatori;

g) la tutela degli animali;

h) i servizi di interesse economico generale;

i) la trasparenza dell’azione amministrativa;

j) la protezione dei dati personali;

k) la neutralità dell’Unione rispetto alle confessioni religiose.

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Il principio di sussidiarietà

Art. 5, 3 TUE: L’Unione interviene, nei settori che nonsono di sua competenza esclusiva, soltanto se e nellamisura in cui gli obiettivi dell'azione prevista non possonoessere sufficientemente realizzati dagli Stati membri, néa livello centrale né a livello regionale, ma possono, amotivo delle dimensioni o degli effetti dell'azione inquestione, essere realizzati meglio a livello dell’Unione.

Il principio di proporzionalità

Art. 5, 4 TUE: Il contenuto e la forma dell’azionedell’Unione non va al di là di quanto necessario per ilraggiungimento degli obiettivi dei Trattati.

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I PRINCIPI DI SUSSIDIARIETA’ E PROPORZIONALITA’ E I PARLAMENTI NAZIONALI

Controllo ex ante.

La Commissione è tenuta a trasmettere ogni sua propostaai Parlamenti nazionali (oltre che al PE e al Consiglio). Taleproposta deve essere espressamente motivata alla luce deiprincipi di proporzionalità e sussidiarietà.

Entro 8 settimane ogni Parlamento nazionale puòpresentare ai Presidenti del PE, della Commissione e delConsiglio un parere motivato che illustra le ragioni per lequali si ritiene che la proposta non rispetti i principi disussidiarietà e proporzionalità.

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Se i pareri motivati sul mancato rispetto del principio disussidiarietà rappresentano almeno un terzo dell’insiemedei voti attribuiti ai parlamenti nazionali (due voti perciascun Parlamento nazionale), il progetto deve essereriesaminato dal suo autore.

Dopo tale riesame il progetto potrà essere confermato,modificato o ritirato con decisione motivata.

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Nel caso in cui il progetto è soggetto alla proceduralegislativa ordinaria, se i pareri motivati sul mancato rispettodel principio di sussidiarietà rappresentano almeno lamaggioranza semplice dell’insieme dei voti attribuiti aiparlamenti nazionali, il progetto deve essere riesaminato dallaCommissione, la quale potrà decidere di mantenere ilprogetto, modificarlo o ritirarlo.

Se la Commissione decide di mantenere la propria proposta,deve spiegare in un parere motivato le ragioni per le quali laproposta è ritenuta conforme al principio di sussidiarietà.

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Tale parere motivato, unitamente ai pareri dei Parlamentinazionali sono trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio:prima della conclusione della prima lettura, il Parlamentoeuropeo e il Consiglio esaminano la compatibilità dellaproposta con il principio di sussidiarietà, tenendo conto sia delparere motivato della Commissione, sia dei pareri deiParlamenti nazionali.

A questo punto, se il Consiglio (a maggioranza del 55% dei suoimembri) o il Parlamento europeo (a maggioranza dei votiespressi) ritiene che la proposta non sia conforme al principiodi sussidiarietà, la proposta legislativa decade senza ulterioreesame.

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Controllo ex post.

Art. 8 Protocollo 2: i Parlamenti nazionali, attraverso irispettivi Governi, possono presentare ricorso alla Cortedi giustizia per violazione del principio di sussidiarietà.

Art. 9 Protocollo 2: obbligo a carico della Commissione dipresentare al Consiglio europeo, al Parlamento europeo,al Consiglio e ai Parlamenti nazionali (nonché ditrasmettere al Comitato economico e sociale e alComitato delle regioni) una relazione annualesull’applicazione del principio di sussidiarietà.

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LA COMPETENZA ESTERNA

Sin dall’inizio il processo di integrazione europea ha avuto unaportata non solo intra-comunitaria, ma anche esterna.

L’esercizio delle competenze dell’UE sul piano interno, infatti,comportava inevitabilmente ricadute anche sulla sfera esterna.

Lo sviluppo dell’UE non è avvenuto nel chiuso di un laboratorio, manel mondo reale per cui le istituzioni europee hanno sempre dovutoconfrontarsi anche on il mondo esterno.

L’U.E. è un soggetto di diritto internazionale. Quindi ha lacompetenza per concludere accordi internazionali con Stati terzi oaltre organizzazioni internazionali.

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A.U.E.: primo momento di confronto formale per il coordinamentodelle politiche estere nazionali.

Trattato di Maastricht: PESC.

Sino al Trattato di Lisbona i rapporti esterni dell’UE si muovonolungo due direttrici distinti:

- la PESC secondo il metodo intergovernativo;

- le c.d. relazioni esterne secondo il metodo comunitario.

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Trattato di Lisbona: azione esterna dell’UE.

Titolo V TUE: Disposizioni generali sull’azione esterna dell’UE edisposizioni specifiche sulla PESC

Parte quinta TFUE: Azione esterna dell’UE

- PESC (PSDC);

- Politica commerciale comune;

- Cooperazione con i paesi terzi e aiuti umanitari;

- Accordi internazionali;

- Politica di vicinato (art 8 TUE: l’UE sviluppa con i paesi limitrofirelazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità ebuon vicinato fondato sui valori dell’Unione e caratterizzato darelazioni strette e pacifiche basate sulla cooperazione).

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I PRINCIPI CHE GOVERNANO L’AZIONE ESTERNA DELL’UE

Art. 21, 1 TUE: l’azione dell’UE sulla scena internazionale si fondasui seguenti principi:

Democrazia

Stato di diritto

Universalità ed indivisibilità dei diritti dell’uomo

Rispetto della dignità umana

Principi di uguaglianza e solidarietà

Rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del dirittointernazionale

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LE FINALITA’ DELL’AZIONE ESTERNA DELL’UE

• Salvaguardare i valori dell’UE, i suoi interessi fondamentali, la suasicurezza e la sua indipendenza.

• Consolidare e sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, i dirittidell’uomo e i principi del diritto internazionale.

• Preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezzainternazionale.

• Favorire lo sviluppo sostenibile dei paesi in via di sviluppo sul pianoeconomico, sociale e ambientale con l’obiettivo di eliminare la povertà.

• Incoraggiare l’integrazione di tutti i paesi nell’economia mondiale.

• Contribuire all’elaborazione di misure internazionali volte a preservare laqualità dell’ambiente e la gestione sostenibili delle risorse naturali.

• Aiutare le popolazioni colpite da calamità naturali o provocate dall’uomo.

• Promuovere un sistema internazionale basata su una cooperazionemultilaterale rafforzata.

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Il Consiglio europeo individua gli interessi e gli obiettivi strategici dell’UE inmateria di azione esterna.

Le decisioni del Consiglio europeo sono prese all’unanimità suraccomandazione del Consiglio.

L’ Alto Rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza (inmateria di PESC) e la Commissione (negli altri settori) possono presentareproposte congiunte al Consiglio.

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LA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

La politica commerciale comune è nata con le Comunità ed harappresentato la prima espressione della politica estera.

Essa rappresenta il risvolto sul piano esterno del mercato comune.

Essa ha ad oggetto la disciplina e la gestione degli scambicommerciali tra l’UE e i paesi terzi:

• modalità con cui i beni provenienti da paesi terzi possonoentrare nell’UE;

• modalità cui beni prodotti negli Stati membri possono essereesportati verso paesi terzi.

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GLI STRUMENTI DELLA POLITICA COMMERCIALE COMUNE

Regolamenti del Consiglio e del P.E. adottati secondo la proceduralegislativa ordinaria.

Accordi internazionali con paesi terzi o organizzazioni internazionali. Siapplica l’apposita procedura prevista dall’art. 218 TFUE fatte salve ledisposizioni specifiche previste in materia di politica commerciale comune.

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LA COOPPERAZIONE CON I PAESI TERZI E L’AIUTO UMNITARIO

Art. 208 TFUE: cooperazione allo sviluppo.

• L’obiettivo è la riduzione e l’eliminazione della povertà.

• L’UE e gli Stati membri coordinano le rispettive politiche in materia dicooperazione allo sviluppo e si concertano sui rispettivi programmi anchenelle organizzazioni internazionali.

• P.E. e Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

Art. 212 TFUE: cooperazione economica, finanziaria e tecnica con i paesiterzi.

• Si tratta di varie forme di cooperazione con paesi terzi diversi da quelli invia di sviluppo.

• P.E. e Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

• Coordinamento azioni dell’UE e degli Stati membri.

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Art. 214 TFUE: aiuto umanitario

• Assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittimedi calamità naturali o provocate dall’uomo per far fronte alle necessitàumanitarie risultanti da queste diverse situazioni.

• Coordinamento con le azioni condotte dalle organizzazioni internazionalie dagli Stati membri.

• P.E. e Consiglio deliberano secondo la procedura legislativa ordinaria.

• La Commissione può prendere qualsiasi iniziativa utile a promuovere ilcoordinamento tra le azioni dell’Unione e quelle degli Stati membri.

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LA STIPULA DI ACCORDI INTERNAZIONALI

In virtù del fatto che l’U.E. è un soggetto di diritto internazionale,essa ha la competenza per concludere accordi internazionali conStati terzi o altre organizzazioni internazionali.

Art. 216 TFUE: L’Unione può concludere accordi con uno o piùStati terzi o organizzazioni internazionali:

qualora lo prevedano i Trattati;

qualora la conclusione di un accordo sia necessaria perrealizzare uno degli obiettivi fissati dai Trattati;

qualora la conclusione di un accordo sia prevista da un attogiuridico vincolante dell’Unione;

qualora la conclusione dell’accordo possa incidere su normecomuni o alterarne la portata.

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LA COMPETENZA ESTERNA

Competenza esterna espressamente prevista:

- Qualora i Trattati lo prevedano.

Competenza esterna parallela:

- La conclusione dell’accordo è necessaria per la realizzazionesul piano interno di uno degli obiettivi fissati dai Trattati.

- La conclusione di un accordo è prevista da un atto giuridicovincolante dell’Unione.

- La conclusione dell’accordo può incidere su norme comuni oalterarne la portata.

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La conclusione dell’accordo può incidere su norme comuni oalterarne la portata.

L’Unione ha già esercitato sul piano interno la propriacompetenza. L’accordo internazionale può incidere sugli attiadottati sul piano interno. La competenza non può che spettareall’Unione.

La conclusione dell’accordo è necessaria per la realizzazionesul piano interno di uno degli obiettivi fissati dai Trattati.

L’Unione non ha ancora esercitato la propria competenza sulpiano interno e la esercita contestualmente all’esercizio dellacompetenza esterna.

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